lunedì 12 giugno 2023

Nuovi obblighi del trasporto marittimo sulle emissioni di gas serra

Il Regolamento (UE) 2023/957 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 modifica il Regolamento (UE) 2015/757 (QUI) relativo agli obblighi di monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni CO2 da parte del trasporto marittimo.

Il Regolamento 757 del 2015 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Il nuovo Regolamento 2023/957 estende la applicazione del Regolamento del 2015 a tutti i gas serra e non solo alla CO2 ed in particolare alle emissioni rilasciate dal 2024 al metano e al protossido di azoto.

Vediamo più precisamente le nuove norme introdotte dal Regolamento UE 2023/957…

 

 

Il Nuovo Regolamento 2023/957 modifica poi le navi oggetto del Regolamento versione 2015.

Il nuovo articolo 2 del Regolamento n° 757/2015 prevede che lo stesso si applichi alle navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri (questa specificazione non c’era nella versione del 2015 ndr) o merci a fini commerciali effettuate dall’ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

 

Ma la vera novità sta nei nuovi paragrafi 1-bis e 1-ter all’articolo 2 introdotti dal nuovo Regolamento 2023/957 secondo i quali:

1-bis “A decorrere dal 1o gennaio 2025 il presente regolamento si applica anche alle navi da carico di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e alle navi offshore di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate lorde per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.”

1-ter “A decorrere dal 1o gennaio 2025 il presente regolamento si applica alle navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.”

 

 

PIANO DI MONITORAGGIO

Il nuovo Regolamento prevede che entro il 1° Aprile 2024 le società trasmettono all’autorità di riferimento responsabile, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, un piano di monitoraggio che è stato valutato conforme al presente regolamento dal verificatore e che riflette l’inclusione delle emissioni di CH4 e di N2O nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Per le navi che devono adeguarsi al regolamento dopo il 1°aprile 2024 le società presentano all’autorità di riferimento responsabile un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni del presente regolamento senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Entro il 6 giugno 2025, le autorità di riferimento responsabili approvano i piani di monitoraggio presentati dalle società conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del secondo comma. Per le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE per la prima volta dopo il 1° Gennaio 2024, l’autorità di riferimento responsabile approva il piano di monitoraggio presentato entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.





RELAZIONE SULLE EMISSIONI

A decorrere dal 2025, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni nave sotto la loro responsabilità le società presentano all’autorità di riferimento responsabile, alle autorità degli Stati di bandiera interessati e alla Commissione una relazione sulle emissioni che riguarda l’intero periodo di riferimento dell’anno precedente; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore [NOTA 1] a norma dell’articolo 13. L’autorità di riferimento responsabile può chiedere alle società di presentare le loro relazioni sulle emissioni entro una data precedente al 31 marzo, ma non anteriore al 28 febbraio.

Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio con i requisiti stabiliti agli articoli 6 e 7 (Piani di monitoraggio e modifiche). Se la valutazione del verificatore individua delle difformità con tali requisiti, la società interessata rivede il proprio piano di monitoraggio, di conseguenza e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non eccede l'inizio del periodo di riferimento.

 

 

 



[NOTA 1] un soggetto giuridico che svolge attività di verifica accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento




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