Arriva
l’ennesimo Decreto-legge (n°57 del 20 maggio 2023 QUI) per favorire la autorizzazione dei rigassificatori che va ad
aggiungersi ai due precedenti già convertiti con legge 91/2022 e legge
175/2022. In particolare, la norma quadro, in questo caso l’articolo 5
della legge 91/2022, è stata modificata dalla legge 175/2022 e dal Decreto-Legge
57/2023 prevedendo una procedura speciale per i rigassificatori e le modifiche
di quelli esistenti.
Di
seguito elenco le specificità più significative di questa procedura speciale:
1. Per la realizzazione delle
suddette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di
Governo.
2. L’autorizzazione del Commissario tiene luogo di tutti gli
atti e pareri necessari;
3. il procedimento unico gestito dal Commissario comprende anche la
VIA salvo che venga evitata con semplice comunicazione alla Commissione UE;
4. la procedura non applica in modo compiuto la normativa della
direttiva Seveso III sul rischio di incidenti rilevanti;
5.l'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano
regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente
all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio;
6. la procedura speciale riguarda anche le modifiche a
rigassificatori esistenti e alla loro ricollocazione se impianti galleggianti;
7. anche se l’impianto viene spostato le strutture per riattivarlo
nel sito precedente restano con il rischio che ritorni per eventuali esigenze
di “sicurezza energetica nazionale” rimesse alla totale discrezionalità dei
decisori: Governo e Commissari.
8. si possono fare rigassificatori in aree militari escludendo la
VIA senza neppure comunicazione alla Commissione UE;
9. si prevedono procedure accelerate in deroga al Codice degli
Appalti Pubblici
10. si stanziano decine di milioni di euro, per ogni anno fino al 2043, di euro pubblici contro il rischio di minori ricavi per i realizzatori e gestori dei rigassificatori.
Nel
post che segue ricostruisco in modo coordinato con le due Leggi 91/2022 e
175/2022 e il nuovo Decreto-Legge 57/2023, questa disciplina derogatoria e
semplificatoria per realizzare i rigassificatori nel nostro Paese ma prima una
premessa più strettamente di politica energetica
PREMESSA A TUTTO GAS ATTRAVERSO LA NUOVA PROCEDURA IN
CONTRASTO CON GLI OBIETTIVI DI NEUTRALITÀ CLIMATICA
Quello
che emerge soprattutto dall’ultimo Decreto-Legge 57/2023 è che il gas e
relativi rigassificatori è sempre meno fonte di transizione e sempre più scelta
strategica per il nostro Paese, infatti con tutti questi provvedimenti, in
sequenza, i vari Governi vogliono essere sicuri di realizzare i rigassificatori
senza se e senza ma.
Il
tutto derogando a norme ambientali fondamentali pur trattandosi di impianti ad
alto rischio di incidente rilevante al fine prima di tutto di favorire la lobby
del gas già ampiamente sostenuta dalla decisione di includere questa fossile
nella tassonomia verde della UE (QUI) alla faccia dell’obiettivo di neutralità climatica.
Quello
che emerge soprattutto dall’ultimo Decreto-Legge 57/2023 è che il gas e
relativi rigassificatori è sempre meno fonte di transizione e sempre più scelta
strategica per il nostro Paese. Infatti, l’ultimo Decreto-Legge 57/2023
all’articolo 3 prevede che entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre
nuove istanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 91 e
successive modifiche, ai Commissari straordinari di Governo già nominati:
arriveranno altri rigassificatori? Probabile.
Quanto
sopra nonostante che:
1. La Corte dei Conti UE ha spiegato (QUI) che gli incentivi alle fossili bloccano le rinnovabili
2. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) e l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha chiarito
(QUI) che nel 2021 gli incentivi alle fossili sono raddoppiati nel
mondo.
3. Il Rapporto (QUI) delle Accademie scientifiche nazionali degli Stati membri
della UE (EASAC) sul non futuro del gas per la transizione alla
neutralità climatica. Sulla non strategicità del gas nella transizione ecologica vedi anche QUI.
LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEI RIGASSIFICATORI SECONDO
L’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 91/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE
L’articolo 5 della legge n° 91 del 15 luglio 2022 (QUI), che ha convertito il Decreto Legge 50/2022, prevede che
in considerazione della necessità di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi
restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le
opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale
mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare
alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse
le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti.
1. Per la realizzazione, ovvero per l'esercizio anche a seguito di ricollocazione,
delle suddette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari
straordinari di Governo. Quindi per fare
un esempio nel caso della ricollocazione della nave rigassificatrice a Piombino
si utilizzerà la procedura commissariale descritta in questo commento.
Per
lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si
avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati. Il nuovo Decreto-Legge
2. La decisione del Commissario deve avvenire entro 120 giorni dalla
presentazione della istanza quindi sostanzialmente i termini non sono poi così
diversi (in precedenza per i terminali di rigassificazione erano 200 giorni ex
comma 1 articolo 46 legge 222/2007 – QUI) da quelli delle procedure ordinarie ma quello che cambia è chi
decide ovviamente: il Commissario cioè il capo del Governo che lo nomina.
3. Il termine di 200 giorni totali è stato reintrodotto dall’articolo
3 del Decreto Legge 57/2023 nel caso in cui si svolga la VIA che comunque è
interna al procedimento unico concluso con l’autorizzazione del Commissario,
quindi la VIA da procedimento distinto viene trasformata in una mera
istruttoria a supporto del procedimento unico gestito dal Commissario,
peraltro, come vedremo di seguito nel apposito paragrafo del presente commento,
l’articolo 5 della legge 91/2022 prevede anche di non applicare la VIA con
semplice comunicazione alla UE. Non casualmente quindi viene introdotta una
nuova categoria di opere sottoponibili a VIA all’allegato I-bis parte II del
DLgs 152/2006.
4. L’autorizzazione del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla
osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della
conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. 5. L'autorizzazione include altresì
l'autorizzazione immersione in mare di materiale derivante da attività di
escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte ed eventuali atti di
assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti
contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata
richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi inclusa la concessione
demaniale se necessaria.
6. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore
portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente
all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio.
7. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia
delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
Questa norma appare inutile se si continuano a considerare le opere oggetto di
questo articolo 5 rientranti nella Seveso III visto che in questo si applica
l’articolo 22 del DLgs 105/2015 che prevede misure ben più stringenti dei
generici riferimenti di questa norma introdotta con questo articolo 5 legge
91/2022.
8. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario, i
soggetti interessati anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero
all'esercizio delle
opere e delle connesse infrastrutture in questione esentano la relativa istanza
di autorizzazione al medesimo
Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il
collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale,
del cronoprogramma della realizzazione, ovvero dell’entrata in esercizio
dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento
del gas.
9. Il Commissario comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
RIGASSIFICATORI ESISTENTI
Secondo
l’articolo 5 legge 91/2022 ai fini di applicare la sopra esposta
procedura commissariale, costituiscono interventi strategici di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti anche le opere
finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale
mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore
della legge 91/2022 di conversione del
decreto legge 50/2022 (dal 17 maggio 2022), purché non comportino
un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.
LA NUOVA LEGGE CHE ESTENDE L’APPLICAZIONE DELLA
PROCEDURA DELLA LEGGE 91/2022 FACENDOLA DIVENTARE ORDINARIA
Il
Decreto-Legge convertito nella legge 175/2022 ha esteso il nuovo regime
speciale (della legge 91/2022) ad ulteriori ipotesi. Possiamo dire quindi che
per i rigassificatori il regime speciale accentrato su Commissari, deroghe alle
principali norme ambientali regali di milioni di euro a chi i rigassificatori
li costruisce, colloca e gestisce, sia diventato regime ordinario alla faccia
del diritto comunitario e dell’articolo 9 (QUI) della Costituzione che prevede la tutela dell’ambiente come
valore costituzionale a tutela delle generazioni future.
Stiamo
parlando dell’articolo 9 della legge 175/2022 di conversione del Decreto
legge 144/2022 che aggiunge il seguente comma all’articolo 5 della legge
91/2022: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
istanze presentate ai sensi del comma 5, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione
ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da
quello che ha rilasciato l'autorizzazione
originaria, anche qualora, in sede di
autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero
sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni
alternative”.
Il comma
2 dell’articolo della legge 91/2022 riguarda appunto la autorizzazione
del Commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma
5 dell’articolo 5 della legge 91/2022 riguarda l’istanza da presentare
al Commissario per realizzare le opere in questione.
Quindi
la nuova norma chiarisce che la procedura ex articolo 5
legge 91/2022 (istanza e autorizzazione finale del Commissario) si
applicano non solo per le unità galleggianti che rigassificano o mero incremento
capacità di rigassificazione di impianti esistenti ma anche nel caso di
modifiche sostanziali (quindi nella normativa ordinaria sottoponibili a VIA e
alla Seveso III) o nel caso di localizzazione alternative a quelle individuate
inizialmente. Come è noto le alternative devono essere prese in considerazione
nella VIA ordinaria ma la procedura dell’articolo 5 legge 91/2022 esclude
la VIA agli impianti assoggettati ad essa. Tutto questo con l’ultima modifica
ex Decreto-Legge 57/2023 si applica anche alle ricollocazioni dei
rigassificatori come potrà essere nel caso della nave rigassificatrice di
Piombino.
Insomma,
la norma sembra fatta apposta per applicare la procedura speciale nel caso in
cui le localizzazioni individuate ad oggi non andassero a conclusione, anche
alle nuove localizzazioni.
In
questo modo si chiude il cerchio e quella che è nata per una procedura
applicabile sostanzialmente alle navi rigassificatrici è estendibile da ora in
poi ad ogni impianto di rigassificazione nuovo o modifiche di esistenti.
LA RICOLLOCAZIONE DI RIGASSIFICATORI GALLEGGIANTI NON
DIVENTA DEFINITIVA
Il Decreto-Legge 57/2023 aggiunge un ultimo comma all’articolo 5 della legge 91/2022 che recita: “Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime”.
Della
serie i rigassificatori si ricollocano ma anche no! Piombino dove sei?
LA QUESTIONE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SEVESO III
(RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE)
Secondo
l’articolo 5 della legge 91/2022 l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni
ai fini antincendio del DLgs 105/2015”. Questo DLgs ha recepito l’ultima
versione della Direttiva Seveso (III) relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questa normativa non si
applica solo al rischio incendi ma a tutti i rischi incidentali di progetti
come quelli disciplinati dall’articolo 5 della legge 91/2022 in esame che
costituisce:
1. un aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori
esistenti: stoccaggio
2. navi di rigassificazione che sostano al largo ma che devono
essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato ai terminali
esistenti (rigassificatori o condotte).
Ora sia nella ipotesi 1 che 2 la normativa ex DLgs 105/2015 (c.d. Seveso III) si applica ad entrambi e compiutamente. Il mero riferimento agli incendi fa pensare ad una applicazione limitata di questa normativa agli interventi del nuovo Decreto-Legge. Che questa supposizione sia fondata, anzi che sia stata già anticipata in procedure di autorizzazione specifiche, lo dimostra il caso di Piombino dove si vuole autorizzare una nave rigassificatrice collegata a terra per il trasbordo del GNL rigassificato senza applicazione della Seveso.
In
realtà questi nuovi interventi sono dentro la Seveso III pienamente ecco di
seguito spiegato perché:
1. sulla base della normativa Seveso relativa a definizione di stabilimento di impianto e di incidente rilevante nonché ambito di applicazione del rapporto di sicurezza.
Secondo la lettera
a) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015 è stabilimento ai sensi della
disciplina Seveso: “tutta l'area sottoposta al controllo
di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno
di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività
comuni o connesse;”.
Quindi
anche le infrastrutture connesse all’impianto, come ad esempio gli oleodotti al
servizio di depositi e raffinerie, possono essere, secondo una interpretazione
letterale della norma, soggette alla normativa sulle industrie a rischio di
incidente rilevante compreso il piano e programma ispezioni.
Si veda anche le definizioni di:
1. impianto ai sensi della lettera h) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015: “h) «impianto»: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;";
2. di incidente rilevante ai sensi della lettera o) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015: “incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;”. Non solo ma come si ricava dall’allegato 2 al DLgs 105/2015 nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati “gli impianti e altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante come pure sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti, nonché di siti di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;”
3. curva di danno potenziale che secondo la giurisprudenza recente sono state ampliate come area potenzialmente interessata. Il Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di danno del RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale. IL RIR è il documento che verifica la coerenza tra destinazioni urbanistiche e presenza dell'impianto Seveso.
Inoltre i criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente elaborate dal sistema ARPA e ISPRA nel 2013, confermano la necessità di valutare all’interno delle procedure della normativa Seveso i rischi delle condutture e infrastrutture esterne agli impianti Seveso.
Secondo
il Rapporto Arpa e Ispra per la valutazione degli incidenti. Si rammenta
che tre elementi devono essere presenti affinché si
possa ipotizzare un rischio per l’ambiente:
a)
una sorgente di pericolo;
b)
una via di migrazione/trasporto;
Infine risulta significativo ai fini del ragionamento svolto sopra un documento proveniente dalla Commissione UE che fornisce le risposte ad alcuni quesiti specifici sull’implementazione della Direttiva 2012/18/CE1 (Seveso III) posti alla Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri.
Essi
riguardano questioni tecniche emerse nell’attuazione della direttiva 2012/18/CE
Seveso III e di quelle precedenti.
La
Commissione ha così risposto: “Gli Stati Membri che hanno ratificato in
tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato
misure coerenti con quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle
prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati
Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III
all’interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno
specifici distinti provvedimenti.”
Appare
chiarissima la dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di
estendere l’applicazione della normativa Seveso anche agli oleodotti o comunque
condutture che trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con
tali impianti.
LA QUESTIONE DELLA RIMOZIONE DELLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
Secondo
il comma 3 articolo 5 della legge 91/2022 si applica la esenzione della
Valutazione di Impatto Ambientale ovviamente previa comunicazione alla UE tanto
questa prima che si attivi passa abbastanza tempo permettendo la realizzazione
dell’intervento in questione. Si ricorda che questi impianti sono assoggettati
a VIA secondo il comma 1 articolo 46 legge 222/2007 già citata.
L’esenzione
si fonda sul comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 peccato che questa
norma non preveda la possibilità di esenzioni generalizzate ex lege ma solo di
esenzioni su singoli progetti specifici e questo non è il caso dell’articolo 5
della legge 91/2022 e successive modifiche di cui stiamo trattando.
Comunque,
nel caso in cui si svolga la VIA (ai sensi della Parte II del DLgs 152/2006)
questa è interna al procedimento unico che si conclude con la autorizzazione
del Commissario
Non
solo sempre il sopra citato comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 afferma
che l’esenzione è ammessa “a condizione che siano rispettati gli
obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione
di impatto ambientale” e che comunque occorre valutare, da parte del
Ministero della Transizione Ecologica, se non occorra un'altra valutazione.
Domanda come si concilia questo obbligo di verifica con il fatto che tutti i
poteri di decisioni sono dati al Commissario? Non solo ma nell’interpretare il
potere di esenzione nella applicazione della VIA la Corte Costituzionale
con sentenza n° 234 del 2009 ha chiarito che: “la dizione
<<caso per caso>> significa che l’esclusione non può essere per
categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo”. Ora
con la nuova versione del comma 11 articolo 6 DLgs1 152/2006 non si usa
più il termine caso per caso ma progetto specifico che sostanzialmente è la
stessa cosa quindi quanto affermato dalla Corte Costituzionale è ancora valido;
ma sul punto c’è di più.
Nel
caso di esclusione della VIA dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma
4 articolo 2 della Direttiva 2001/92/UE come modificata dalla
Direttiva 2014/52/UE, che recita: “Fatto salvo l’articolo 7 (VIA
transfrontaliera ndr), gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare
in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente
direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente
sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della presente direttiva”.
Questo
significa che almeno:
a)
devono essere valutati gli impatti del progetto,
b)
deve essere svolta una minima procedura di coinvolgimento del pubblico,
c)
devono poter essere imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente della salute
pubblica.
Tutto
quanto sopra descritto non c’è nell’articolo 5 della legge 91/2022 e successive modifiche descritte in questo post e quindi
a mio parere si pone in contrasto con le Direttive europee in primo luogo
quella sulla VIA.
RIGASSIFICATORI GALLEGGIANTI IN SITI MILITARI
Sempre
l’articolo 5 della legge 91/2022 prevede che qualora l'ubicazione
individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia
un sito militare, per
l'autorizzazione
all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (QUI).
Ma
cosa dice questo articolo 358?
Che
per i progetti utili per la difesa nazionale non si applica la VIA per cui non
c’è neppure bisogno della comunicazione alla UE basta un Decreto del Ministero
della Difesa. Francamente una nave rigassificatrice cosa c’entri con la difesa
nazionale è dura capirlo tanto meno per un pericolo imminente come scrive detto
articolo 358 sic!
INCENTIVI ALLE IMPRESE DI RIGASSIFICAZIONE
Al
fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che
realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture oggetto dell’articolo 5
legge 91/2022 é istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.
Il
fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di
rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi
impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente
l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera
dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas (QUI), prevista dalla vigente regolazione tariffaria.
L'importo
residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi
riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione
tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e
le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato.
SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AFFIDO
Nel caso
fossero applicabile le norme del Codice Appalti ai progetti in questione non si
applicano le norme relative alla trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico.
Inoltre, è
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di
servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza anche a
prescindere da diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire,
ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario,
purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Quindi in deroga anche ai
limiti che il Codice Appalti pone alla esecuzione di urgenza che fino a questo
nuovo articolo 5 era ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari.
Se ci sono
carenze nella domanda di partecipazione alla selezione non vale più il
possibile soccorso istruttorio di cui al comma 9 articolo 83 Codice Appalti
(QUI).
Addirittura, con
riferimento generico alla crisi Ucraina si prevede la possibilità, in modo del
tutto discrezionale, di applicare invece della procedura ordinaria procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
In caso di
impugnazioni si applicano le norme del codice del processo amministrativo
per le infrastrutture strategiche in particolare il comma 2 articolo 125
(QUI) dove si afferma che: “in sede di pronuncia del provvedimento
cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso
per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonchè del preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con
quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.”.
Nessun commento:
Posta un commento