Il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84 (QUI) definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle
materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema
di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime
critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4,
paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1252 (QUI)
come da elenco degli allegati 1 e 2 allo stesso.
Per una analisi più approfondita del Regolamento
2024/1252 si rinvia QUI.
In premessa occorre ricordare che l’Italia aveva
approvato la legge 51/2022 che
all’articolo 30 prevede un Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri
che dovrò individuare le materie prime critiche (compresi i rottami ferrosi),
per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono
soggette alla procedura di notifica (QUI).
Sia la suddetta legge 51/2022 che il nuovo Decreto Legge
qui esaminato rispondono più che alle esigenze della transizione ecologica a quelle
geopolitiche di controllo delle materie prime critiche evitando di diventare
dipendenti da Paesi considerati “a rischio” a cominciare dalla Cina, ma
anche una risposta ai programmi degli USA come US Inflation Reduction Act (QUI)
È la logica geopolitica che porta alle parti più critiche
del Decreto Legge (riduzione termini istruttorie, deroghe alla VIA, varianti
automatiche ai piani urbanistici etc.) come vedremo nel post che segue queste brevi
note introduttive. Questo nonostante che in un suo importante Report della
Agenzia Internazionale per le fonti rinnovabili (IRENA) si affermi che le
interruzioni dell'approvvigionamento di materiale critico hanno un impatto
minimo sulla sicurezza energetica, ma un impatto enorme sulla transizione
energetica (per una analisi del Report QUI).
Sulle accelerazioni procedurali e relative deroghe alle
norme ambientali di questo nuovo Decreto Legge risulta emblematico quanto
affermato dallo studio di The European House – Ambrosetti, commissionato da
Erion sullo stato del riciclaggio dei Rifiuti elettronici (RAEE): prima che le
semplificazioni normative per aprire nuove miniere sarebbe fondamentale puntare
sul recupero e il riciclaggio QUI.
Analizziamo il nuovo Decreto Legge presentando prima una
sintesi introduttiva delle parti più critiche dello stesso
SINTESI DELLE CRITICITÀ DEL NUOVO DECRETO LEGGE
1. La dichiarazione di strategicità di un progetto che
utilizza o ricicla materie prime critiche è decisa dalla UE in base al
Regolamento 2024/1252 ma il progetto è presentato dagli stati membri e per l’Italia
la istruttoria tecnica è gestita dal Comitato Interministeriale per la
transizione ecologica e un Comitato tecnico per le materie prime critiche.
2. L’autorizzazione ai singoli progetti (una volta
attestata la strategicità) è rilasciato dal Ministero per il Made in Italy
sulla base della istruttoria svolta dai due comitati tecnici sopra richiamati
3. La durata dei termini del procedimento di
autorizzazione dei progetti di coltivazione delle materie prime critiche è
inferiore ai limiti stabiliti dal Regolamento UE 2024/1252
4. Il rinnovo delle concessioni di coltivazione è disposto
in termini dimezzati rispetto a quelli stabiliti dalla norma nazionale sui permessi
di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse
nazionale e di interesse locale.
5. Sono ridotti i termini per il procedimento relativo ai
progetti riciclaggio rispetto al Regolamento UE 2024/1252
6. Nell'autorizzazione unica, rilasciata dalla direzione
generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, confluiscono tutti
gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta
comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle
opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da
intraprendere
7. La concessione alla coltivazione delle Materie prime
critiche costituisce vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione
generale urbanistica
8. Vengono stabilite particolari condizioni per escludere
la applicazione della VIA e della valutazione di incidenza (ex normativa tutela
biodiversità) per i progetti di ricerca sulle materie prime critiche. Procedura
quindi in deroga all’elenco di categorie di opere sottoponibili a verifica di
assoggettabilità e VIA ordinaria per le quali almeno la verifica va svolta
secondo la procedura ex articolo 12 DLgs 152/2006 e i parametri ivi stabiliti.
In sostanza si prevede una procedura speciale sulla applicabilità della VIA e
della Valutazione di Incidenza non prevista dal testo unico ambientale (DLgs
152/2006) e neppure dalla Direttiva UE sulla VIA
9. Per i rifiuti di estrazione storici intesi come i
rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o
abbandonate si esclude la applicazione della normativa speciale ex DLgs
117/2008 (gestione rifiuti dalle attività estrattive
10. In caso di contenzioso contro progetti strategici di
materie prime critiche si applica la disciplina di accelerazione dei giudizi di
fronte alla giustizia amministrativa prevista per i progetti finanziati dal
PNRR
N.B. Come anticipato sopra la nuova norma nazionale
prevede termini più ristretti per lo svolgimento delle procedure di
autorizzazione dei progetti in questione questo grazie ad una clausola del Regolamento UE 2024/1252 ex
articolo 11 paragrafo 10 secondo comma: “I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri”. Il
legislatore nazionale non era obbligato ad utilizzare questa clausola
derogatoria dei termini previsti dal Regolamento UE, quindi poteva invece
garantire termini più lunghi del procedimento di autorizzazione per progetti
che possono produrre impatti rilevanti nelle aree interessate dalla
coltivazione delle materie prime critiche.
COME RICONOSCERE IL CARATTERE STRATEGICO DI UN PROGETTO
DI SFRUTTAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE
I progetti di sfruttamento di materie prime critiche sono
presentati alla UE (al Comitato Europeo per le Materie Prime Critiche che
supporta la Commissione).
Entro 60 giorni dalla trasmissione allo stato italiano il
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) ex articolo
57-bis (QUI)
del DLgs 152/2006, integrato dal Ministero della Difesa e dal Ministro della
Protezione Civile e le politiche del Mare dimostra la sussistenza di eventuali
motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte
della Commissione europea.
La CITE per effettuare tale sussistenza terrà conto dei
criteri per definire i progetti strategici ex articolo 5 allegato III al Regolamento
UE 2024/1252.
Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione
del CITE è adottata sentita la Regione interessata.
Dal momento che sono riconosciuti strategici dal Comitato
Europeo per le Materie prime critiche i progetti assumono la qualità di
progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
PUNTO UNICO NAZIONALE DI CONTATTO
In attuazione dell’articolo 9 del Regolamento UE
2024/1252 l’articolo 3 del Decreto Legge 84/2024 prevede che per il rilascio di
ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione
di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto
presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica. Al punto unico deve essere presentata la istanza per il
rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche
strategiche.
Ricordo che secondo il Regolamento UE 2024/1252 il punto
nazionale di contatto deve essere istituito entro il 24 febbraio 2025.
PROCEDURA AUTORIZZATORIA: PRESENTAZIONE ISTANZA ED
EVENTUALE INTEGRAZIONI (ARTICOLO 3 DECRETO LEGGE 84/2024)
Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, la trasmette al Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 84/2024.
Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica
la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine,
comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni,
specificando le informazioni necessarie.
Entro quindici giorni (45 giorni secondo l’articolo 11
paragrafo 6 del Regolamento 2024/1252) dalla data di ricezione delle integrazioni, il
punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà
di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo
6, secondo comma, del Regolamento (UE) 2024/1252 assegnando al medesimo un
termine non superiore a quindici giorni.
DURATA PROCEDIMENTO RILASCIO TITOLI ALLA COLTIVAZIONE DEI
GIACIMENTI DI MATERIE PRIME CRITICHE
Dalla data di effettuazione delle verifiche di
completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi,
che non supera i diciotto mesi.
Per i progetti riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento non supera i sedici mesi.
I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili
se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in
ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico
e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal
Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche
Il Regolamento UE 2024/1252 prevede termini diversi per durata e proroghe:
a) 27 mesi per
i Progetti Strategici che prevedono l'estrazione;
b) 15 mesi per
i progetti strategici che prevedono solo il trattamento o il riciclaggio.
Qualora la natura,
la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto strategico lo
richiedano si possono stabilire proroghe da un massimo ad un minimo di tre
mesi.
RINNOVO DELLA
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DELLE MATERIE PRIME CRITICHE
I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di
coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti su materie
prime critiche definiti strategici, sull'ampliamento o riduzione volontaria
dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di
trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei
programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (QUI),
sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi. I termini ex articolo 16
del Dpr 382 è di 90 giorni, quindi, diventa di 45 giorni.
EFFETTI GIURIDICI DELLA CONCESSIONE ALL’INTERNO DEL
PERIMETRO DI COLTIVAZIONE ASSEGNATO
Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie
per il deposito, il trasporto e la
elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione
dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza
della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
La concessione comporta, ove richiesto dal
concessionario, vincolo preordinato all'esproprio
in variante agli strumenti di
programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 [NOTA 1] del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
ESTRAZIONE MATERIE PRIME CRITICHE NEI FONDALI MARINI
I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di
estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto
dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e
a condizione che siano valutati gli effetti
dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla
sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali
medesimi.
VIGILANZA
Sono fatte salve le competenze (articolo 13 DLgs 81/2008
-QUI)
delle Regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle
attività estrattive relativa alle industrie estrattive di seconda categoria
(cave e torbiere) mentre per le miniere dallo stato: Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) della Direzione generale
infrastrutture e sicurezza (IS) e con il supporto dalla azienda sanitaria
locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per
quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sono fatte salve le norme, in quanto compatibili, del Regio Decreto 1443/1927 (QUI)
e DPR 382/1994 (QUI).
PROCEDURA SU ISTANZA DI PROGETTI DI RICICLAGGIO DELLE
MATERIE PRIME CRITICHE (ARTICOLO 4)
Punto unico per il MASE
Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio (ex articolo 2 punti 8 e 10 Regolamento 2024/1252 -[NOTA 2]), delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, secondo l’articolo 5 si tratta dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 (QUI) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che si occupa di semplificazioni procedurali in materia di investimenti di valore superiore ai 25 milioni di euro, con poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, in caso di inerzia di regioni enti locali.
Procedura su istanza attività riciclaggio materie prime
critiche
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al
riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico
di contatto.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico per le materie prime critiche.
Entro trenta giorni (45 giorni secondo il Regolamento
2024/1252) dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto,
sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza
dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non
superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le
informazioni necessarie.
Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del Regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni.
Durata del procedimento su attività trattamento
riciclaggio
Dalla data di effettuazione delle verifiche di
completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi,
che non supera i dieci mesi. Nel Regolamento 2024/1252 il termine è di 15 mesi
per il solo trattamento e riciclaggio.
Per i progetti riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento non supera gli otto mesi.
Condizioni proroga termini massimi del procedimento
I termini massimi di cui sopra non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico per le materie prime critiche.
Le disposizioni sulla durata dei termini di cui sopra si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico é ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.
AUTORIZZAZIONE FINALE (ARTICOLO 5)
L’autorizzazione finale, sulla base della istruttoria
svolta dal Punto Unico e dal Comitato tecnico per le materie prime critiche, è
rilasciata direzione generale del Ministero delle
imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi
(15 nel Regolamento UE 2024/1252). Gli atti amministrativi necessari alla
realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un
procedimento unico.
Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere.
L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita
conferenza di servizi. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica
incolumità dei cittadini.
Si applica l'articolo 13 (Realizzazione di programmi di
investimento esteri di interesse strategico nazionale), comma 6 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n.136 che recita:
“6. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce
ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione,
autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e
attività previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici
vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore
autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti
nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità
urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle
opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene
sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù
connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il
pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.”
MISURE PER ACCELERARE E SEMPLIFICARE LA RICERCA DI
MATERIE PRIME CRITICHE (ARTICOLO 7)
Condizioni di esclusione della verifica di
assoggettabilità a VIA e della Valutazione di Incidenza
1. la ricerca non eccede il periodo di due anni
2. rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
3. preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a
mezzo di rilevamenti satellitari;
4. effettuazione di analisi geochimiche di superficie
attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
5. prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
6. analisi mineralogiche e petrografiche su campioni
selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro
relazioni;
7. prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive
di analisi;
8. campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
9. rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).
Modalità di verifica del rispetto delle condizioni di
esclusione dello screening di VIA e valutazione di incidenza
Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto
unico, che provvede a darne
comunicazione al Comitato tecnico per le materie prime critiche.
L'attività di ricerca non può essere iniziata se non
decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente
competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di
vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti
ivi previsti.
Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza
relative alle condizioni di esclusione precedentemente elencate, i predetti
enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle
imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento.
La Sovraintendenza competente provvede ai controlli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi sappiamo bene come li farà!
Queste condizioni di esclusione non sono previste dal Regolamento UE 2024/1252 che al massimo riduce i termini di verifica di assoggettabilità e di conclusione della VIA ordinaria.
ISTITUZIONE DI ALIQUOTE DI PRODUZIONE IN MATERIA DI
GIACIMENTI MINERARI (ARTICOLO 8)
Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni
demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34 comma 5 [NOTA 3], del DLgs
31 marzo 1998, n. 112 (QUI),
per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi
dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il
valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5
per cento e il 7 per cento.
Con intesa in Conferenza unificata Stato Regioni Città
viene determinata l'entità della aliquota di cui sopra nonchè le modalità di
calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la
destinazione per investimenti nella
filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione , e le modalità
di riparto degli introiti tra lo Stato e
le regioni sul cui territorio il giacimento
insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure
compensative a vantaggio delle comunità
e dei territori locali, nonche'
le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni
dall'avvio del progetto.
RECUPERO DI RISORSE MINERARIE DAI RIFIUTI ESTRATTIVI
(ARTICOLO 9)
Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito
di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di
una concessione mineraria vigente ai sensi del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (QUI),
può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato,
opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 [NOTA 4] del
medesimo regio decreto.
Al DLgs 117/2008 (gestione rifiuti dalle attività
estrattive-QUI)
viene aggiunta la definizione di rifiuti di estrazione storici intesi come i
rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o
abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs
117/2008.
Vengono aggiunte anche le seguenti definizioni:
- risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di
origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività
estrattive di cui alla lettera d-bis);
- deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di
elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis),
potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e
quelli derivanti dalla lavorazione;»;
Questa tipologia di rifiuti con il nuovo Decreto Legge viene esclusa dalla applicazione del DLgs 117/2008.
Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di
estrazione storici
Il Decreto-Legge 84/2024 introduce al DLgs 117/2008 un nuovo articolo 5-bis che recita: “L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione”.
Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di
bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il
Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.
In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.
Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti
chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario
nazionale (QUI)
delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, ai sensi dell'articolo
20 del DLgs 117/2008, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di
rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi
previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute
dei lavoratori e per l'ambiente.
STUDIO DI VALUTAZIONE ECONOMICA PRELIMINARE RIGUARDANTE IL POTENZIALE RECUPERO DI MATERIE PRIME CRITICHE (ARTICOLO 27 REGOLAMENTO 2024/1252)
Gli operatori, intesa come persona fisica o giuridica
incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto
nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi
il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle
successive alla chiusura, tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti
a norma dell’articolo 5 della Direttiva 2006/21/CE (QUI)
sulla gestione dei rifiuti da industrie estrattive, forniscono all’autorità
competente alle gestione delle funzioni in materia di rifiuti da estrazione (In
Italia vedi leggi regionali sulle attività estrattive), uno studio di
valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie
prime critiche:
a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella
struttura; e
b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto
più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.
Lo studio va presentato entro il 24 novembre 2026. Gli
operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio
all’autorità competente (delle procedure per rifiuti da estrazione) al momento
della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti.
In Italia ad oggi la disciplina dei rifiuti da attività
estrattiva è il DLgs 117/2008 (QUI). Una normativa complessa modificata
negli anni successivi ma che ha mantenuta al centro strumenti di tutela
preventiva del potenziale inquinamento da residui di attività di miniera come
il piano di gestione dei rifiuti da estrazione dei minerali, misure di
prevenzione degli incidenti, piani di emergenza esterni a tutela della
popolazione oltre che dei lavoratori, norme di trasparenza e coinvolgimento del
pubblico. Questa normativa al massimo dovrà essere integrata per migliorare il
contenuto dei piani di gestione e dei piani di emergenza come delle misure di
prevenzione incidenti al fine di adeguarla alle specificità delle problematiche
ambientali che pongono le attività di estrazione delle CRM.
Sulle problematiche del recupero di materie prima
critiche dai rifiuti minerari e la possibile riapertura di siti chiusi si
vedano studi vari italiani e non (QUI).
PROGRAMMA NAZIONALE DI ESPLORAZIONE (ARTICOLO 10)
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione,
sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del
made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il Programma é sottoposto a riesame almeno ogni cinque
anni.
Il Programma include:
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la
composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso
l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.
Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) approva il Programma entro il 24 marzo 2025.
La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025.
Individuazione mineralizzazioni non rilevate contenenti
materie prime critiche
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 84/2024 (dal 26 giugno 2024), l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria, una prima mappa accessibile al pubblico.
REGISTRO NAZIONALE DELLE AZIENDE E DELLE CATENE DEL
VALORE STRATEGICHE (ARTICOLO 11)
È istituito presso il Ministero delle imprese e del made
in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore
strategiche.
Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 , che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori.
Alle controversie relative alle procedure per il
riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti
strategici per le materie prime critiche, si applica l'articolo 12-bis del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 agosto 2022, n. 108 (QUI).
Questo articolo 12-bis prevede una accelerazione dei
tempi di fissazione delle udienze di merito dopo quelle cautelari. Inoltre, detto
articolo 12-bis aggiunge: “Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga
entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde
efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del
potere da parte della pubblica amministrazione.
Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di
merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e
della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.”
[NOTA 1]
“1. Se la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico
generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove
espressamente se ne dia atto, su richiesta ovvero su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una
conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro
atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo può essere
altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta
dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo
19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le
quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del
presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia
stato dato esplicitamente atto.”
[NOTA 2] 8)
«trasformazione»: tutti i processi fisici, chimici e biologici
coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali di interesse
economico, minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe
o altre forme economicamente utilizzabili, compresi, l’arricchimento, la
separazione, la fusione e la raffinazione, ad esclusione della lavorazione
dei metalli e dell’ulteriore trasformazione in beni intermedi
e finali;
[NOTA 3] I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione
[NOTA 4] Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.
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