Presentato dal Governo italiano il nuovo testo unico (QUI)
di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di
energia da fonti rinnovabili in attuazione di legge delega n° 118 del 2022,
relativamente agli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia
da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi impianti.
Il Testo unico una volta entrato in vigore abrogherà la
normativa previgente in materia di regime amministrativo per l’autorizzazione
degli impianti da fonti rinnovabili.
Il Testo unico propone in modo aggiornato tre diversi
regimi amministrativi per le suddette tipologie di impianti ma la filosofia di
fondo resta quella di accelerare i tempi di autorizzazione nonchè derogare più
possibile alle norme ambientali soprattutto quelle del Paesaggio e nonostante
le già esasperate semplificazioni della normativa di questi anni che richiamerò
nel testo del post che segue a queste brevi note di presentazione.
La norma più significativa è quella che di fatto aggira la equilibrata ponderazione degli interessi tra quelli degli operatori del settore e quelli della tutela dell’ambiente delle identità dei territori, mandando così un chiaro segnale non solo ai decisori ma anche alla magistratura amministrativa.
Il tutto come vedremo si scontra con indirizzi comunitari,
anche questi semplificatori, ma ben più equilibrati nel tutelare ambiente
territori paesaggi e comunità locali. Come sempre i nostri governi, compreso l’attuale,
trovano sempre scuse per aggirare le norme ambientali.
LA LEGGE DELEGA N°118/2022
La legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle
attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio
attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali é necessario
il titolo espresso o é sufficiente una comunicazione preventiva. Quindi
non solo per le fonti rinnovabili, mentre per queste la legge delega elenca gli
indirizzi dei decreti governativi di recepimento (QUI).
OGGETTO DEL NUOVO TESTO UNICO (ARTICOLO 1)
Definisce i regimi amministrativi per la costruzione
ovvero l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di
energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dei medesimi impianti.
Le Regioni, gli Enti Locali e qualunque altro soggetto
coinvolto nelle procedure amministrative disciplinate dal presente decreto si
adeguano alle disposizioni in esso contenute entro il termine di centoventi
giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Si arriva a questo nuovo Testo Unico dopo innumerevoli
semplificazioni, spesso in deroga a norma ambientali non solo del Paesaggio
(vedi da ultimo sul vincolo archeologico e gli usi civici - QUI)
ma anche per la VIA (QUI)
anche da parte della stessa UE (QUI).
Purtroppo, questa esasperazione semplificatoria è difesa
da una parte significativa delle associazioni ambientaliste. Per esempio, già
lo scorso anno Legambiente chiedeva un testo unico sul regime di autorizzazione
degli impianti da fonti rinnovabili. Il Governo di centro destra sembra ora
volerli accontentare nella logica che a breve illustreremo. Legambiente ed
altre associazioni non vogliono capire che il vero problema non è la
semplificazione della normativa (spesso in deroga delle norme ambientali) ma semmai
la corretta ripartizione delle competenze istituzionali strettamente legata
all’efficientamento delle professionalità all’interno delle autorità
competenti. Solo così si potranno autorizzare gli impianti velocemente ma senza
produrre danni all’ambiente. Invece ad oggi si continua a pensare che il
problema sia quello di semplificare, tagliare le procedure, derogare alle norme
ambientali più rigorose (VIA- VAS, VINCA- Paesaggio). Su questo in questi anni
si è fatto anche troppo e i risultati sono davanti a tutti noi (QUI).
A conferma della fondatezza dei miei dubbi si veda la
recente Raccomandazione della Commissione UE (UE) 2024/1343 della
Commissione del 13 maggio 2024 che fornisce indicazioni agli
stati membri per accelerare e/o semplificare le procedure autorizzative per
l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati.
Queste indicazioni della Commissione UE hanno una
articolazione ben diversa dall’unilateralismo dei governi nazionali italiani
compreso l’attuale con la proposta di testo unico qui esaminata.
La Raccomandazione afferma:
1. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i
soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e le autorità incaricate
della valutazione ambientale dispongano di un organico sufficiente e adeguato,
in possesso delle giuste competenze e qualifiche (punto 25)
2. Coinvolgimento del pubblico non solo in caso di
Valutazione di Impatto Ambientale
3. Favorire la partecipazione economica locale è la
possibilità di investire in quote dei progetti di energia rinnovabile.
4. Invece di limitarsi a semplificare e derogare alle
norme ambientali per accelerare le autorizzazioni sui singoli progetti occorre
puntare su una pianificazione territoriale ben congegnata e studi di
fattibilità analitici quali strumenti chiave per accelerare la diffusione delle
energie rinnovabili nel medio e lungo termine. Si tratta di aspetti che
intervengono in una fase iniziale e hanno il potenziale di ridurre l'impatto
ambientale e i conflitti per l'utilizzo del suolo/del mare; non solo possono inoltre
indirizzare i promotori di progetti verso siti idonei, circostanza questa che
può a sua volta accelerare le procedure autorizzative.
5. “Le autorizzazioni e le relative valutazioni
d'impatto costituiscono uno strumento per bilanciare i diversi interessi della
società, ma ciò rende anche comune l'introduzione di un grado elevato di
complessità e sfide a livello di amministrazione e organi giurisdizionali. Quando
occorre valutare e bilanciare diversi interessi della società, il processo di
riflessione e decisione richiede necessariamente tempo. Esattamente il
contrario di quello che afferma l’articolo 3 del testo unico qui esaminato.
Per il testo della Raccomandazione e il documento che la
presuppone e una analisi più articolata di entrambi rinvio ad un post del mio
blog (QUI).
CRITERI DI PRIORITÀ E DOVERI DELLE PARTI (ARTICOLO 3)
In sede di ponderazione degli interessi giuridicamente
rilevanti, è accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della
relativa infrastruttura di rete e alla diffusione dell’energia da fonti
rinnovabili.
Questa sembra una norma rivolta non solo al decisore
nelle diverse articolazioni delle competenze statali regionali e degli enti
locali in materia, ma anche un indirizzo chiaro alla magistratura soprattutto
amministrativa anche per contrastare alcune recenti sentenze (QUI)
che hanno cercato in controtendenza con altre sentenze dei giudici
amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti rinnovabili
rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali tutelati
dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come quella sulla
biodiversità, ma anche più recentemente:
Consiglio di Stato sentenza n° 5522 del 21 giugno 2024 (QUI)
che ha ribadito l’autonomia del Ministero dei Beni Culturali nella
dichiarazione di un bene paesaggistico di interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 9 della Costituzione
Corte Costituzionale nella sentenza n. 64/2021
al punto 9.1.” Sul piano delle competenze costituzionali attinenti ai
beni paesaggistici, questa Corte ha già precisato che «[l]a tutela ambientale e
paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla
giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando
nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un
limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente
delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni
culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di
interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato
allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni”.
REGIME AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONE GLI IMPIANTI DA
FONTI RINNOVABILI (ARTICOLO 6)
a) attività libera;
b) procedura abilitativa semplificata;
c) autorizzazione unica.
Gli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante
del TESTO UNICO, individuano gli interventi realizzabili rispettivamente
secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa
semplificata o dell’autorizzazione unica.
Elenchi nella attuale stesura del proposto Testo Unico
non ancora individuati.
I progetti relativi agli interventi di cui agli Allegati
A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Occorre aggiungere
che l’articolo 11 del testo unico prevede di aggiungere varie tipologie di
progetti per fonti rinnovabili agli allegati che elencano le categorie di opere
sottoposte a VIA statale e regionale ex allegati Parte II al DLgs
152/2006. In precedenza, la legge 41/2023
(QUI)
aveva escluso dalla VIA numerose categorie di opere rivisto le soglie
dimensionali al di sotto delle quali la VIA viene esclusa.
REGIME AMMINISTRATIVO PER L’ATTIVITÀ LIBERA (ARTICOLO 7)
Quella che non è subordinata all’acquisizione di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e
il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione,
certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.
Previsto un regime speciale per la tutela
paesaggistica per gli interventi soggetti ad attività libera
Relativamente ai progetti che insistono in aree (ex
articolo 136 Codice del Paesaggio- QUI):
b) le ville, i
giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionali, inclusi i centri ed i nuclei storici, dichiarati di notevole interesse pubblico (ex
articoli 138 e 141 del Codice del Paesaggio),
La realizzazione degli interventi è consentita previo
rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione dell’istanza di autorizzazione. Qualora l’autorità non si
esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo, l’autorizzazione
si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il
provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
Il termine di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta e per un
massimo di quindici giorni qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione
dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo rappresenti, in modo
puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori. Il
silenzio assenso ai sensi del secondo periodo si forma anche in mancanza dei
presupposti.
Comunque, l’autorizzazione paesaggistica, nelle modalità
sopra espresse, non è richiesta qualora gli interventi medesimi siano
realizzati in materiali della tradizione locale oppure non siano visibili dagli
spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.
Peraltro, si conferma (anche se l’elenco della tipologia di opere ex allegato A al testo unico non è stata ancora individuata nella versione proposta ad oggi) quanto previsto L’articolo 47 del Decreto- Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 relativamente al silenzio assenso nella autorizzazione paesaggistica per interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili anche in aree omogenee. Normativa che ho analizzato nella seconda parte del post (QUI) sul mio blog NOTEDIGRONDACCI.
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA: PAS (ARTICOLO 8)
Secondo
il comma 2 articolo 8 della proposta del Testo unico il soggetto proponente
presenta al comune, mediante la piattaforma SUER (la piattaforma unica digitale
istituita dal GSE ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 - QUI) e secondo un modello unico adottato
con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di intesa
con la Conferenza unificata Stato Regioni Città, il progetto corredato:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (QUI)
in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla
realizzazione degli interventi;
b) della dichiarazione di disponibilità, a qualunque
titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino
la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i
regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici
adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti
dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo
20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici
occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso.
Si ricorda che secondo il comma 4 articolo 20 legge
241/1990: Il silenzio non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio
idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione,
l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui
la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi
formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
Silenzio assenso per la PAS
Il comma 4 articolo 8 della proposta di testo unico:
<<Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso
provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione
del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni. Il
predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni
dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione
puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di
approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici
giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a
decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione
della integrazione o degli approfondimenti richiesti.>>.
Secondo il comma 5 articolo 8 del testo unico qualora, ai
fini della realizzazione degli interventi di cui soggetti a PAS, siano
necessari uno o più atti di assenso nei settori paesaggistico ambientali e
della salute pubblica come elencate sopra dalla lettera e) comma 2 articolo 8
testo unico, che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro
il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale
senza che sia stato notificato al soggetto proponente un provvedimento espresso
di diniego, il titolo abilitativo si intende rilasciato senza prescrizioni.
In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti
istruttori, il predetto termine di trenta giorni può essere sospeso ai sensi
del comma 4 articolo sopra richiamato.
CONFERENZA SERVIZI PER ASSENSI DIVERSI DA QUELLO DELLA
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE COMPETENTE ALLA PAS (COMMA 6 ARTICOLO 8)
Se gli atti di
assenso nei settori patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità devono essere rilasciati da amministrazioni diverse da quella procedente il Comune
convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la
conferenza di servizi semplificata con le seguenti particolarità rispetto alla
procedura ordinaria ex articolo 14-bis (QUI)
legge 241/1990:
a) il Comune e, per il suo tramite, ogni altra
amministrazione interessata può, entro i successivi cinque giorni, richiedere,
motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al
soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In
tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a
decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione
della integrazione o degli approfondimenti richiesti;
b) ciascuna delle Amministrazioni di cui alla lettera a)
rilascia le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni (45
giorni e 90 giorni per le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica culturale salute
pubblica nella versione ordinaria ex articolo 14-bis legge 241/1990) dalla data
di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia
espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano,
per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto né
siano necessarie prescrizioni per la realizzazione stessa;
c) decorso il termine di quarantacinque giorni
dalla data di presentazione del progetto senza che l’amministrazione procedente
abbia notificato al soggetto proponente la determinazione di conclusione
negativa della conferenza stessa, che equivale a provvedimento di diniego
dell’approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito
senza prescrizioni.
POSSIBILE AGGIRAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL
PROGETTO (COMMA 8 ARTICOLO 8)
Resta salva la facoltà del proponente, entro i quindici
giorni successivi alla notifica del diniego, di presentare una variante del
medesimo progetto volta a superare i motivi ostativi. In tal caso, l’esame è
limitato alla verifica dell’idoneità del progetto a superare i motivi di
diniego opposti e si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della
variante.
SPECIALE
DISCIPLINA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA SILENZIO ASSENSO IN CASO DI MANCATA
NOTIFICA DEL DINIEGO (COMMA 9 ARTICOLO 8)
In caso di mancata notifica del diniego con le
conseguenze di silenzio assenso in precedenza esaminate il Comune è legittimato
esclusivamente all’esercizio dei poteri annullamento in autotutela (ex articolo
21-nonies legge 241/1990) del silenzio assenso formatosi, da esercitare nel
termine perentorio di novanta giorni dal perfezionamento dell’abilitazione ai
sensi del presente articolo. Invece nella versione ex articolo 21-nonies il
potere di annullamento può essere esercitato “entro un termine ragionevole,
comunque non superiore a dodici mesi”.
Nella valutazione delle ragioni di interesse pubblico per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela il comune competente si conforma al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili e del preminente interesse di cui agli articoli 1 e 3. Soprattutto significativo è il riferimento al criterio ex articolo 3 del testo unico già esaminato in questo commento in precedenza. Infatti, il 21-nonies richiede che nell’esercitate il potere di annullamento devono sussistere ragioni di interesse pubblico tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, quindi una ponderazione di interessi paritaria in gioco mentre invece l’articolo 3 del testo unico come abbiamo visto afferma in modo unilaterale: In sede di ponderazione degli interessi giuridicamente rilevanti, è accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete e alla diffusione dell’energia da fonti rinnovabili!
AUTORIZZAZIONE UNICA (ARTICOLO 9)
Per le tipologie di progetti soggetti ad autorizzazione
unica ed eventualmente a VIA ex Parte II DLgs 152/2006 l’istanza è presentata a
Regione o Ministero Ambiente a seconda della tipologia dei progetti elencati
nell’allegato C che verrà allegato al testo unico.
Procedura ordinaria per autorizzazione unica
1. Entro due giorni dalla data di ricezione dell’istanza,
l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in
modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata.
2. Nei successivi quindici giorni, l’amministrazione
procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di
rispettiva competenza, la completezza della documentazione. 3. Sempre entro 15
giorni successivi alla scadenza dei due giorni per mettere a conoscenza della
istanza e relativa documentazione, le amministrazioni interessate comunicano
all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di
propria competenza
3. entro i successivi cinque giorni, l’amministrazione
procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta
giorni per le necessarie integrazioni.
4. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in
ragione della particolare complessità dell’intervento, l’amministrazione
procedente, sentite le amministrazioni interessate, può prorogare, per una sola
volta e per un periodo non superiore a ulteriori sessanta giorni, il termine
assegnato per le integrazioni.
5. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto
proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione
procedente adotta un provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non
si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 nel senso che non
devono essere comunicati al proponente i motivi ostativi all’accoglimento della
istanza.
Informazione del pubblico per progetti che non
necessitano l’applicazione della VIA
Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni
ambientali, entro cinque giorni dalla verifica di completezza o dalle
integrazioni viste sopra, l’amministrazione procedente pubblica sul proprio
sito internet istituzionale la documentazione ricevuta, con modalità tali da
garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali
ovvero commerciali e comunica, in modalità telematica, l’avvenuta pubblicazione
a ogni altra amministrazione interessata. Della avvenuta pubblicazione ai sensi
del presente comma è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico
delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.
Non sono previsti termini per presentare osservazioni da
parte del pubblico.
Informazione del pubblico per progetti che necessitano
l’applicazione della VIA
Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali,
entro cinque giorni dalla verifica di completezza o dalle integrazioni di cui
sopra, l’autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l’avviso al
pubblico all’articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152
del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione
nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Dalla data della pubblicazione dell’avviso, e per la durata di
trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all’autorità
competente per le valutazioni ambientali.
Si ricorda che il sopra citato avviso pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto
e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della
realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA
e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione
del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente
nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di
incidenza
Conseguenze della consultazione pubblica
Qualora all’esito della consultazione si renda necessaria
la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, l’autorità
competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione
all’amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto
proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in
modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata.
Accordo tra proponente e soggetti pubblici e privati che
hanno partecipato alla consultazione pubblica
All’esito della consultazione pubblica, l’amministrazione
procedente, su richiesta del soggetto proponente, può concedere una sospensione
dei termini del procedimento non superiore a trenta giorni per la
sottoscrizione di un accordo con i soggetti pubblici e privati che hanno
partecipato alla predetta fase, nonché per la presentazione delle modifiche e
integrazioni progettuali e l’individuazione delle misure di mitigazione e
compensazione ambientali ritenute necessarie anche all’esito del predetto accordo.
La sottoscrizione dell’accordo costituisce adesione alla
realizzazione del progetto alle condizioni previste e sostituisce gli atti di
assenso e i pareri di competenza dei soggetti sottoscrittori ai fini della
successiva fase autorizzatoria e del rilascio del provvedimento di
autorizzazione unica. In caso di sottoscrizione dell’accordo ai sensi del
presente comma, il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al
comma 10 è di novanta giorni. Il contenuto dell’accordo non è modificabile in
sede di conferenza di servizi.
CONFERENZA DEI SERVIZI
Termini per indire la Conferenza dei Servizi
L’amministrazione procedente indice una conferenza di
servizi, alla quale partecipano il soggetto proponente e ogni amministrazione
interessata, entro:
a) cinque giorni dall’avvio del procedimento, nel caso di
progetti non sottoposti a valutazioni ambientali;
b) cinque giorni dall’esito della consultazione o dalla
data di ricezione della documentazione integrativa o di sottoscrizione
dell’accordo, nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali.
Termine conclusione Conferenza dei Servizi
Il termine di conclusione della conferenza è di
centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione, sospeso per un massimo
di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti
sottoposti a VIA.
Conferenza Dei Servizi e Posizioni Prevalenti
La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi è assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti.
Le linee guida Ministeriali sulla applicazione del
procedimento di cui all’articolo 27-bis DLgs 152/2006, (Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR)relativamente al
concetto di posizioni prevalenti afferma che “Il criterio per l’assunzione di
tale decisione è stabilito all’art. 14 ter, comma 7, e corrisponde ad una
valutazione da compiersi da parte dell’autorità procedente in virtù delle
posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi.”. Non è,
dunque, prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze e
minoranze.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma
che l’amministrazione procedente non essendo in presenza di un organo
collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve
attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni quanto piuttosto
deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in
seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del
soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, come già evidenziato in precedenza,
il ruolo assunto dall’amministrazione procedente non è meramente notarile, ma
di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effettiva rilevanza per
come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di
prevalenza” (Cons. St., Sez. V, sent. 27 agosto 2014, n. 4374). Di conseguenza,
come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato il criterio di prevalenza non
si riduce ad un calcolo delle posizioni in termini di maggioranza, bensì
presuppone una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione
procedente finalizzata ad attribuire il corretto “peso” a ciascuna delle
posizioni espresse
Efficacia determinazione conclusione Conferenza dei
Servizi
L’efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza rimane sospesa per l’eventuale opposizione proposta dalle
amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990,
ai sensi e nei termini ivi indicati.
Le condizioni, poste da detto articolo 14-quinquies legge
241/1990, per esercitare la opposizione al Consiglio dei Ministri sono:
1. entro 10 giorni dalla comunicazione delle
conclusioni della Conferenza dei Servizi
2. essere enti preposti a competenze ambientali
paesaggistiche o di tutela della salute pubblica
3. avere espresso in modo inequivoco il motivato
dissenso alle conclusioni della conferenza dei servizi.
L’articolo 14-quinquies assegna la possibilità di
proporre opposizione al Consiglio dei Ministri a tutte le Amministrazioni
preposte “alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei
cittadini”.
Occorre però considerare che un Parere del
Consiglio di Stato del 2019 ha fortemente depotenziato questo strumento per i
Comuni di cui ho trattato in un caso specifico a cui si rimanda (QUI).
Acquisizione assenso delle amministrazioni non
partecipanti alla conferenza dei servizi
Fatti salvi i casi in cui il diritto comunitario impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, si considera in ogni caso
acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano
partecipato alla conferenza oppure che, pur partecipandovi, non abbiano
espresso la propria posizione nei termini stabiliti dall’amministrazione
procedente, o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza.
Quali atti comprende la conclusione della Conferenza
dei Servizi
La determinazione motivata favorevole di conclusione
della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico
e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di
assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
b) comprende ogni titolo abilitativo necessario alla
costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi oggetto del
testo unico;
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico;
d) comprende, ove necessario, l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli
interventi oggetto del testo unico;
e) reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.
Nessuna misura di compensazione legata alla
Autorizzazione Unica
Il provvedimento autorizzatorio unico non può essere
subordinato né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle
province. È esclusa dall’ambito di applicazione del primo periodo ogni
prescrizione necessaria a compensare le ricadute sul territorio, per aspetti
ambientali e paesaggistici, degli interventi oggetto di autorizzazione unica,
nonché a monitorare gli effetti sul territorio derivanti dall’esercizio
dell’impianto.
Ruolo autorità paesaggistica
L’autorità paesaggistica partecipa al procedimento
autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi
oggetto del testo unico siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in
itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non siano
sottoposti a valutazioni ambientali.
Richiesta del proponente di separare la VIA dalla
Conferenza dei Servizi
Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali,
il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente per le
valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di
assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui
al presente articolo.
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