mercoledì 26 giugno 2024

Il Governo propone un testo unico per semplificare le autorizzazioni agli impianti da fonti rinnovabili: analisi critica

Presentato dal Governo italiano il nuovo testo unico (QUI) di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione di legge delega n° 118 del 2022, relativamente agli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Il Testo unico una volta entrato in vigore abrogherà la normativa previgente in materia di regime amministrativo per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Il Testo unico propone in modo aggiornato tre diversi regimi amministrativi per le suddette tipologie di impianti ma la filosofia di fondo resta quella di accelerare i tempi di autorizzazione nonchè derogare più possibile alle norme ambientali soprattutto quelle del Paesaggio e nonostante le già esasperate semplificazioni della normativa di questi anni che richiamerò nel testo del post che segue a queste brevi note di presentazione.

La norma più significativa è quella che di fatto aggira la equilibrata ponderazione degli interessi tra quelli degli operatori del settore e quelli della tutela dell’ambiente delle identità dei territori, mandando così un chiaro segnale non solo ai decisori ma anche alla magistratura amministrativa.

Il tutto come vedremo si scontra con indirizzi comunitari, anche questi semplificatori, ma ben più equilibrati nel tutelare ambiente territori paesaggi e comunità locali. Come sempre i nostri governi, compreso l’attuale, trovano sempre scuse per aggirare le norme ambientali.

 

 

LA LEGGE DELEGA N°118/2022

La legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali é necessario il titolo espresso o é sufficiente una comunicazione preventiva. Quindi non solo per le fonti rinnovabili, mentre per queste la legge delega elenca gli indirizzi dei decreti governativi di recepimento (QUI).

 

 


OGGETTO DEL NUOVO TESTO UNICO (ARTICOLO 1)

Definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Le Regioni, gli Enti Locali e qualunque altro soggetto coinvolto nelle procedure amministrative disciplinate dal presente decreto si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Si arriva a questo nuovo Testo Unico dopo innumerevoli semplificazioni, spesso in deroga a norma ambientali non solo del Paesaggio (vedi da ultimo sul vincolo archeologico e gli usi civici - QUI) ma anche per la VIA (QUI) anche da parte della stessa UE (QUI).

 

Purtroppo, questa esasperazione semplificatoria è difesa da una parte significativa delle associazioni ambientaliste. Per esempio, già lo scorso anno Legambiente chiedeva un testo unico sul regime di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Il Governo di centro destra sembra ora volerli accontentare nella logica che a breve illustreremo. Legambiente ed altre associazioni non vogliono capire che il vero problema non è la semplificazione della normativa (spesso in deroga delle norme ambientali) ma semmai la corretta ripartizione delle competenze istituzionali strettamente legata all’efficientamento delle professionalità all’interno delle autorità competenti. Solo così si potranno autorizzare gli impianti velocemente ma senza produrre danni all’ambiente. Invece ad oggi si continua a pensare che il problema sia quello di semplificare, tagliare le procedure, derogare alle norme ambientali più rigorose (VIA- VAS, VINCA- Paesaggio). Su questo in questi anni si è fatto anche troppo e i risultati sono davanti a tutti noi (QUI).

A conferma della fondatezza dei miei dubbi si veda la recente Raccomandazione della Commissione UE (UE) 2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024 che fornisce indicazioni agli stati membri per accelerare e/o semplificare le procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati.

Queste indicazioni della Commissione UE hanno una articolazione ben diversa dall’unilateralismo dei governi nazionali italiani compreso l’attuale con la proposta di testo unico qui esaminata.

 

La Raccomandazione afferma:

1. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e le autorità incaricate della valutazione ambientale dispongano di un organico sufficiente e adeguato, in possesso delle giuste competenze e qualifiche (punto 25)

2. Coinvolgimento del pubblico non solo in caso di Valutazione di Impatto Ambientale

3. Favorire la partecipazione economica locale è la possibilità di investire in quote dei progetti di energia rinnovabile.

4. Invece di limitarsi a semplificare e derogare alle norme ambientali per accelerare le autorizzazioni sui singoli progetti occorre puntare su una pianificazione territoriale ben congegnata e studi di fattibilità analitici quali strumenti chiave per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel medio e lungo termine. Si tratta di aspetti che intervengono in una fase iniziale e hanno il potenziale di ridurre l'impatto ambientale e i conflitti per l'utilizzo del suolo/del mare; non solo possono inoltre indirizzare i promotori di progetti verso siti idonei, circostanza questa che può a sua volta accelerare le procedure autorizzative.

5. Le autorizzazioni e le relative valutazioni d'impatto costituiscono uno strumento per bilanciare i diversi interessi della società, ma ciò rende anche comune l'introduzione di un grado elevato di complessità e sfide a livello di amministrazione e organi giurisdizionali. Quando occorre valutare e bilanciare diversi interessi della società, il processo di riflessione e decisione richiede necessariamente tempo. Esattamente il contrario di quello che afferma l’articolo 3 del testo unico qui esaminato.

Per il testo della Raccomandazione e il documento che la presuppone e una analisi più articolata di entrambi rinvio ad un post del mio blog (QUI).

 

 

 

CRITERI DI PRIORITÀ E DOVERI DELLE PARTI (ARTICOLO 3)

In sede di ponderazione degli interessi giuridicamente rilevanti, è accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete e alla diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.

Questa sembra una norma rivolta non solo al decisore nelle diverse articolazioni delle competenze statali regionali e degli enti locali in materia, ma anche un indirizzo chiaro alla magistratura soprattutto amministrativa anche per contrastare alcune recenti sentenze (QUI) che hanno cercato in controtendenza con altre sentenze dei giudici amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti rinnovabili rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali tutelati dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come quella sulla biodiversità, ma anche più recentemente:

Consiglio di Stato sentenza n° 5522 del 21 giugno 2024 (QUI) che ha ribadito l’autonomia del Ministero dei Beni Culturali nella dichiarazione di un bene paesaggistico di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione

Corte Costituzionale nella sentenza n. 64/2021 al punto 9.1.” Sul piano delle competenze costituzionali attinenti ai beni paesaggistici, questa Corte ha già precisato che «[l]a tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni”.

 

 

 

REGIME AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONE GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI (ARTICOLO 6)

a) attività libera;

b) procedura abilitativa semplificata;

c) autorizzazione unica.

Gli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del TESTO UNICO, individuano gli interventi realizzabili rispettivamente secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata o dell’autorizzazione unica.

Elenchi nella attuale stesura del proposto Testo Unico non ancora individuati.

I progetti relativi agli interventi di cui agli Allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Occorre aggiungere che l’articolo 11 del testo unico prevede di aggiungere varie tipologie di progetti per fonti rinnovabili agli allegati che elencano le categorie di opere sottoposte a VIA statale e regionale ex allegati Parte II al DLgs 152/2006.  In precedenza, la legge 41/2023 (QUI) aveva escluso dalla VIA numerose categorie di opere rivisto le soglie dimensionali al di sotto delle quali la VIA viene esclusa.

 

 

 

REGIME AMMINISTRATIVO PER L’ATTIVITÀ LIBERA (ARTICOLO 7)

Quella che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

 

 

Previsto un regime speciale per la tutela paesaggistica per gli interventi soggetti ad attività libera

Relativamente ai progetti che insistono in aree (ex articolo 136 Codice del Paesaggio- QUI):

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionali, inclusi i centri ed i nuclei storici, dichiarati di notevole interesse pubblico (ex articoli 138 e 141 del Codice del Paesaggio),

La realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione. Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace. Il termine di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di quindici giorni qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori. Il silenzio assenso ai sensi del secondo periodo si forma anche in mancanza dei presupposti.

Comunque, l’autorizzazione paesaggistica, nelle modalità sopra espresse, non è richiesta qualora gli interventi medesimi siano realizzati in materiali della tradizione locale oppure non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Peraltro, si conferma (anche se l’elenco della tipologia di opere ex allegato A al testo unico non è stata ancora individuata nella versione proposta ad oggi) quanto previsto L’articolo 47 del Decreto- Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 relativamente al silenzio assenso nella autorizzazione paesaggistica per interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili anche in aree omogenee. Normativa che ho analizzato nella seconda parte del post (QUI) sul mio blog NOTEDIGRONDACCI.

 

 

 

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA: PAS (ARTICOLO 8)

Secondo il comma 2 articolo 8 della proposta del Testo unico il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER (la piattaforma unica digitale istituita dal GSE ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - QUI) e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni Città, il progetto corredato:

a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (QUI) in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;

b) della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi;

c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;

d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete;

e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso.

Si ricorda che secondo il comma 4 articolo 20 legge 241/1990: Il silenzio non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

 

Silenzio assenso per la PAS

Il comma 4 articolo 8 della proposta di testo unico: <<Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti.>>.

 

Secondo il comma 5 articolo 8 del testo unico qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui soggetti a PAS, siano necessari uno o più atti di assenso nei settori paesaggistico ambientali e della salute pubblica come elencate sopra dalla lettera e) comma 2 articolo 8 testo unico, che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato notificato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende rilasciato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di trenta giorni può essere sospeso ai sensi del comma 4 articolo sopra richiamato.

 

 

 

CONFERENZA SERVIZI PER ASSENSI DIVERSI DA QUELLO DELLA AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE COMPETENTE ALLA PAS (COMMA 6 ARTICOLO 8)

Se gli atti di assenso nei settori patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità devono essere rilasciati da amministrazioni diverse da quella procedente il Comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi semplificata con le seguenti particolarità rispetto alla procedura ordinaria ex articolo 14-bis (QUI) legge 241/1990:

a) il Comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi cinque giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti;

b) ciascuna delle Amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni (45 giorni  e 90 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica culturale salute pubblica nella versione ordinaria ex articolo 14-bis legge 241/1990) dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto né siano necessarie prescrizioni per la realizzazione stessa;

c) decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l’amministrazione procedente abbia notificato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.

 


 

POSSIBILE AGGIRAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL PROGETTO (COMMA 8 ARTICOLO 8)

Resta salva la facoltà del proponente, entro i quindici giorni successivi alla notifica del diniego, di presentare una variante del medesimo progetto volta a superare i motivi ostativi. In tal caso, l’esame è limitato alla verifica dell’idoneità del progetto a superare i motivi di diniego opposti e si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della variante.

 

 

 

SPECIALE DISCIPLINA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA SILENZIO ASSENSO IN CASO DI MANCATA NOTIFICA DEL DINIEGO (COMMA 9 ARTICOLO 8)

In caso di mancata notifica del diniego con le conseguenze di silenzio assenso in precedenza esaminate il Comune è legittimato esclusivamente all’esercizio dei poteri annullamento in autotutela (ex articolo 21-nonies legge 241/1990) del silenzio assenso formatosi, da esercitare nel termine perentorio di novanta giorni dal perfezionamento dell’abilitazione ai sensi del presente articolo. Invece nella versione ex articolo 21-nonies il potere di annullamento può essere esercitato “entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi”. 

Nella valutazione delle ragioni di interesse pubblico per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela il comune competente si conforma al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili e del preminente interesse di cui agli articoli 1 e 3. Soprattutto significativo è il riferimento al criterio ex articolo 3 del testo unico già esaminato in questo commento in precedenza. Infatti, il 21-nonies richiede che nell’esercitate il potere di annullamento devono sussistere ragioni di interesse pubblico tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, quindi una ponderazione di interessi paritaria in gioco mentre invece l’articolo 3 del testo unico come abbiamo visto afferma in modo unilaterale: In sede di ponderazione degli interessi giuridicamente rilevanti, è accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete e alla diffusione dell’energia da fonti rinnovabili!

 

 


AUTORIZZAZIONE UNICA (ARTICOLO 9)

Per le tipologie di progetti soggetti ad autorizzazione unica ed eventualmente a VIA ex Parte II DLgs 152/2006 l’istanza è presentata a Regione o Ministero Ambiente a seconda della tipologia dei progetti elencati nell’allegato C che verrà allegato al testo unico.

 

Procedura ordinaria per autorizzazione unica

1. Entro due giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata.

2. Nei successivi quindici giorni, l’amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. 3. Sempre entro 15 giorni successivi alla scadenza dei due giorni per mettere a conoscenza della istanza e relativa documentazione, le amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza

3. entro i successivi cinque giorni, l’amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.

4. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell’intervento, l’amministrazione procedente, sentite le amministrazioni interessate, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori sessanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni.

5. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 nel senso che non devono essere comunicati al proponente i motivi ostativi all’accoglimento della istanza.

 

 

Informazione del pubblico per progetti che non necessitano l’applicazione della VIA

Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro cinque giorni dalla verifica di completezza o dalle integrazioni viste sopra, l’amministrazione procedente pubblica sul proprio sito internet istituzionale la documentazione ricevuta, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali e comunica, in modalità telematica, l’avvenuta pubblicazione a ogni altra amministrazione interessata. Della avvenuta pubblicazione ai sensi del presente comma è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.

Non sono previsti termini per presentare osservazioni da parte del pubblico.

 


Informazione del pubblico per progetti che necessitano l’applicazione della VIA

Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro cinque giorni dalla verifica di completezza o dalle integrazioni di cui sopra, l’autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l’avviso al pubblico all’articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell’avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all’autorità competente per le valutazioni ambientali.

Si ricorda che il sopra citato avviso pubblico deve indicare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;

b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza 

 

 

Conseguenze della consultazione pubblica

Qualora all’esito della consultazione si renda necessaria la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, l’autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata.

 


Accordo tra proponente e soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla consultazione pubblica

All’esito della consultazione pubblica, l’amministrazione procedente, su richiesta del soggetto proponente, può concedere una sospensione dei termini del procedimento non superiore a trenta giorni per la sottoscrizione di un accordo con i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla predetta fase, nonché per la presentazione delle modifiche e integrazioni progettuali e l’individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientali ritenute necessarie anche all’esito del predetto accordo.

La sottoscrizione dell’accordo costituisce adesione alla realizzazione del progetto alle condizioni previste e sostituisce gli atti di assenso e i pareri di competenza dei soggetti sottoscrittori ai fini della successiva fase autorizzatoria e del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica. In caso di sottoscrizione dell’accordo ai sensi del presente comma, il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 10 è di novanta giorni. Il contenuto dell’accordo non è modificabile in sede di conferenza di servizi.

 


 

CONFERENZA DEI SERVIZI

 

Termini per indire la Conferenza dei Servizi

L’amministrazione procedente indice una conferenza di servizi, alla quale partecipano il soggetto proponente e ogni amministrazione interessata, entro:

a) cinque giorni dall’avvio del procedimento, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali;

b) cinque giorni dall’esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione integrativa o di sottoscrizione dell’accordo, nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali.

 

 

Termine conclusione Conferenza dei Servizi

Il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.

 

 

Conferenza Dei Servizi e Posizioni Prevalenti

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti.

Le linee guida Ministeriali sulla applicazione del procedimento di cui all’articolo 27-bis DLgs 152/2006, (Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR)relativamente al concetto di posizioni prevalenti afferma che “Il criterio per l’assunzione di tale decisione è stabilito all’art. 14 ter, comma 7, e corrisponde ad una valutazione da compiersi da parte dell’autorità procedente in virtù delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi.”. Non è, dunque, prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze e minoranze.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che l’amministrazione procedente non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni quanto piuttosto deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, come già evidenziato in precedenza, il ruolo assunto dall’amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza” (Cons. St., Sez. V, sent. 27 agosto 2014, n. 4374). Di conseguenza, come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato il criterio di prevalenza non si riduce ad un calcolo delle posizioni in termini di maggioranza, bensì presuppone una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione procedente finalizzata ad attribuire il corretto “peso” a ciascuna delle posizioni espresse

 

 

Efficacia determinazione conclusione Conferenza dei Servizi

L’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza rimane sospesa per l’eventuale opposizione proposta dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati.

Le condizioni, poste da detto articolo 14-quinquies legge 241/1990, per esercitare la opposizione al Consiglio dei Ministri sono:

1. entro 10 giorni dalla comunicazione delle conclusioni della Conferenza dei Servizi

2. essere enti preposti a competenze ambientali paesaggistiche o di tutela della salute pubblica

3. avere espresso in modo inequivoco il motivato dissenso alle conclusioni della conferenza dei servizi.

 

L’articolo 14-quinquies assegna la possibilità di proporre opposizione al Consiglio dei Ministri a tutte le Amministrazioni preposte “alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”.

Occorre però considerare che un Parere del Consiglio di Stato del 2019 ha fortemente depotenziato questo strumento per i Comuni di cui ho trattato in un caso specifico a cui si rimanda (QUI).

  

 

Acquisizione assenso delle amministrazioni non partecipanti alla conferenza dei servizi

Fatti salvi i casi in cui il diritto comunitario impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla conferenza oppure che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione nei termini stabiliti dall’amministrazione procedente, o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

 

 

Quali atti comprende la conclusione della Conferenza dei Servizi

La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:

a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;

b) comprende ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi oggetto del testo unico;

c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

d) comprende, ove necessario, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi oggetto del testo unico;

e) reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.

 

 

Nessuna misura di compensazione legata alla Autorizzazione Unica

Il provvedimento autorizzatorio unico non può essere subordinato né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. È esclusa dall’ambito di applicazione del primo periodo ogni prescrizione necessaria a compensare le ricadute sul territorio, per aspetti ambientali e paesaggistici, degli interventi oggetto di autorizzazione unica, nonché a monitorare gli effetti sul territorio derivanti dall’esercizio dell’impianto.

 

 

Ruolo autorità paesaggistica

L’autorità paesaggistica partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi oggetto del testo unico siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non siano sottoposti a valutazioni ambientali.

 

 

Richiesta del proponente di separare la VIA dalla Conferenza dei Servizi

Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.


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