La Corte Costituzionale con
sentenza n° 82 del 10 maggio 2024 (QUI)
ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che escludeva la
applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per parcheggi
pubblici (compresi quelli da oltre 500 auto) se temporanei e a condizione che
entro 30 giorni dalla cessazione del loro utilizzo venisse garantita la
riduzione in pristino alla situazione precedente.
La norma regionale viola la
costituzione in quanto spetta allo Stato stabilire le categorie di opere
sottoposte a VIA anche nel caso di opere temporanee visto che nell’elenco delle
opere da sottoporre a VIA della parte II del DLgs 152/2006 non esiste questa
clausola di esclusione.
LA NORMA REGIONALE DICHIARATA
INCOSTITUZIONALE
La norma regionale dichiarata
incostituzionale è l’art. 4 della legge reg. Puglia
n. 19 del 2023, che, sotto la rubrica «parcheggi a uso pubblico e temporaneo»,
prevede quanto segue: “sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso
pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le
attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia [Testo A], sono
escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione
che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia
garantito il ripristino dello stato dei luoghi”.
COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE
IN MATERIA AMBIENTALE
La sentenza, in primo luogo
rileva che spetta allo stato disciplinare le categorie di opere da sottoporre a
verifica di assoggettabilità e/o a VIA ordinaria visto che siamo nell’ambito
della materia ambiente di competenza esclusiva statale.
LIMITI DELLA LEGISLAZIONE
REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE RISTRETTI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE DALLO STATO
Inoltre, la sentenza ricorda
che il comma 8 articolo 7-bis del DLgs 152/2006: “Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti
l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad
esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni
o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà
normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione
europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il
potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei
procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i
soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei
provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale”. La
conseguenza, rileva la Corte, è che “fuori da
questi ambiti, [è] dunque preclusa alle Regioni, quale che sia la competenza
che [...] adducano, la possibilità di incidere sul dettato normativo che
attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal
legislatore nazionale» (sentenza Corte
Costituzionale n. 178 del 2019- QUI).
LA TEMPORANEITÀ NON È CAUSA DI
ESCLUSIONE DELLA VIA
Ancora la sentenza rileva che
l’allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006 elencando le categorie di opere
sottoponibili a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale
prevede anche i progetti relativi ai «parcheggi di uso pubblico con capacità
superiori a 500 posti auto» (punto 7, lettera b).
Secondo la sentenza la
disciplina statale non distingue tra temporaneità o meno dell’uso (pubblico),
ma solo tra le «capacità» dei parcheggi, obbligando alla verifica di
assoggettabilità a VIA i progetti che prevedono più di 500 posti auto. Invece
la norma regionale impugnata non contiene alcun limite al numero dei posti
auto, né la suddetta «capacità» è incompatibile con la natura stagionale o
precaria dei parcheggi, che potrebbero raggiungere simili dimensioni anche per
esigenze temporanee.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E
APPLICAZIONE DELLA VIA
Neppure è applicabile al caso
in esame l’articolo 6 del testo unico edilizia che prevederebbe, per le
attività ad edilizia libera, nella interpretazione della difesa regionale solo
il rispetto delle norme di pianificazione vigenti ma fa salve solo le norme di
settore ma non fa alcun riferimento alle norme del DLgs 152/2006. Secondo la
sentenza la tesi della Regione non è condivisibile, perché le norme di tutela
ambientale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 rientrano nel novero «delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia»,
il cui rispetto è fatto salvo, in generale, dall’art. 6, comma 1, t.u.
edilizia.
Ulteriore argomentazione della
difesa regionale è stata la tesi dell’incompatibilità dei tempi delle procedure
valutative con la durata delle opere stagionali o precarie. Sul punto la sentenza chiarisce che anche i tempi
della verifica di assoggettabilità a VIA (che variano da un minimo di ottanta a
un massimo di centoquindici giorni, a seguito della sensibile riduzione della
durata del procedimento disposta dal citato “decreto semplificazioni”) non
comportano un’oggettiva e assoluta impossibilità di realizzare e utilizzare,
nel rispetto dei termini previsti, i parcheggi di cui si discute.
LA SEMPLIFICAZIONE E
ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E LA GARANZIA DI UNA
SPECIALE TUTELA AMBIENTALE: SINTESI COMPITO DELLA LEGGE STATALE
Infine, ultima argomentazione
della difesa regionale si dovrebbe considerare che la norma statale assunta a
parametro interposto «esonera dalla valutazione di impatto ambientale i
parcheggi fino a cinquecento posti, anche se stabili».
La sentenza chiarisce che
detto argomento è irrilevante, perché la disposizione regionale è impugnata
proprio in quanto esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA di
competenza regionale i parcheggi temporanei con «capacità» superiore, in
contrasto con la normativa ambientale. I parcheggi fino a 500 posti, infatti,
non rientrano nella sfera di applicazione della norma regionale impugnata,
poiché per essi l’esclusione dalla procedura valutativa di competenza regionale
è già prevista (senza limiti di tempo) dalla disciplina statale.
Ciò posto, e alla luce dei
principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia sussiste
anche sotto questo profilo la violazione della competenza legislativa esclusiva
dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., non spettando
alla Regione decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano
l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale. Simili interventi, infatti,
alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l’esigenza di
semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato,
e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato.
Punto di equilibrio che corrisponde anche a uno standard di tutela
dell’ambiente, in quanto tale non derogabile da parte delle legislazioni
regionali.
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