lunedì 5 gennaio 2026

Rigassificatore di Panigaglia fuori dalla Direttiva Seveso? Vediamo cosa dice la legge in materia

Come emerge anche da informazioni confuse in sede Ispra e da una recente interrogazione Parlamentare risulterebbe una intenzione di escludere la applicazione della Direttiva sul rischio di incidenti rilevanti (c.d. Seveso) al rigassificatore di Panigaglia esclusione potenzialmente estendibile ad altri impianti simili.

Può essere fondata questa ipotesi ma soprattutto la normativa attualmente vigente anche quella più recente (in particolare quella della "militarizzazione della transizione ecologica" analizzata QUI) potrebbe giustificare una scelta così grave?

Occorrerebbe però preliminarmente ricordare che al di la della questione della applicazione della Seveso le norme speciali avvallate negli ultimi anni (da tutti i governi  5stelle-Lega, Centro sinistra e ora Centro destra) hanno fortemente derogato le norme ambientali a cominciare dalla VIA e non solo (vedi QUI e QUI). Per non parlare del modo superficiale (se non illegittimo) di autorizzare progetti relativi al rigassificatore di Panigaglia (vedi QUI e QUI) e non solo (ad esempio QUI).

Nelle note che seguono analizzo la normativa in materia di infrastrutture strategiche e del loro collegamento con le esigenze della difesa nazionale anche al fine di verificare la possibilità, a normativa vigente, si arrivi ad escludere la Direttiva Seveso dal rigassificatore di Panigaglia.

 

Prima di tutto partiamo dal comma 2 articolo 2 del Decreto-Legge 181/2023 convertito nella legge 11/2024 contiene una nuova perla a favore delle fonti fossili. Il comma afferma: “2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale,  costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore,  nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione”.

 

Alla luce di questa norma sintetizzo quanto segue:

1) I rigassificatori come tutti gli impianti energetici in generale sono di interesse strategico nazionale, in teoria occorrerebbe un dpcm per ogni singolo impianto ma già ora la classificazione è estendibile a tutti anche senza il dpcm e ci sono norme in questo senso

 

2) l'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, recentemente riformato, ha introdotto a fianco del concetto di difesa nazionale quello più ampio di interesse nazionale per cui con la logica del dual use (militare e civile) della stessa infrastruttura questa assimilazione di interesse nazionale con difesa nazionale potrebbe superare il limite formale di cui al punto 1. Non a caso il Regolamento 2025/1106 ha introdotto lo strumento finanziario SAFE ((Security Action For Europe) che fa riferimento alle infrastrutture critiche quindi anche i rigassificatori come impianti energetici; infatti, ha la finalità di;

a). potenziare la capacità produttiva militare europea

b). potenziare anche la difesa di infrastrutture e beni a doppio uso: infrastrutture critiche quindi tutti gli impianti e le reti energetiche ad esempio.

Quindi la transizione ecologica diventa la giustificazione del potenziamento della difesa militare.

 

3) Sulle deroghe alla Seveso e a norme ambientali la Corte di Giustizia con sentenza del 25 giugno 2024 sul caso Ilva ha affermato principi generali per cui un impianto anche definito di interesse strategico nazionale deve comunque rispettare le norme ambientali e non si possono prorogare le deroghe alle stesse

 

4) Non solo l’articolo 362 del Codice dell’ordinamento militare esclude la applicazione della Seveso ma solo gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari. Non solo sempre secondo detto articolo anche per gli impianti civili prevede di non pubblicare parti del rapporto di sicurezza che possono riguardare la difesa nazionale. Resta il fatto che anche il Codice dell’Ordinamento Militare non esclude la applicazione della Seveso agli impianti assoggettati a detta normativa. Per ora la norma è questa ma quello che spiego ai punti precedenti può in prospettiva cambiare le carte in tavola ma anche questa normativa (soprattutto quella descritta al punto 2 sopra) prevede che comunque la Seveso si continui ad applicare ad impianti come il rigassificatore almeno fino a quando non venga modificata non la normativa nazionale ma la Direttiva stessa.

 

5) Il rigassificatore è potenzialmente una infrastruttura critica ai sensi del Dlgs 61/2011 (ora vedi DLgs 134/2024) che ha recepito la Direttiva 2022/2557. Detta normativa prevede che per queste infrastrutture venga elaborata una analisi di rischio e un piano di sicurezza contro attentati e incidenti indotti che a loro volta devono essere coordinati con i documenti previsti dalla Seveso a cominciare dal Rapporto di sicurezza. Infatti il comma 5 articolo 7 del DLgs 134/2024: “Ai fini della valutazione del rischio dello Stato, sono presi in considerazione almeno:… b) altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte ai sensi di disposizioni nazionali, diverse da quelle previste nel presente decreto, o dell'Unione europea, quali le disposizioni di cui ai decreti legislativi 23 febbraio 2010, n. 49 (disciplina rischio alluvioni) , e 26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III rischio incidente industriale), e ai regolamenti (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017: misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 : preparazione ai rischi, anche dolosi, nel settore dell'energia elettrica. Lo stesso coordinamento era previsto dal DLgs del 2011!

 

 


MA IL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA È STATO FORMALMENTE CLASSIFICATO COME INFRASTRUTTURA CRITICA?

Il processo di individuazione delle singole infrastrutture critiche secondo il DLgs 134/2024 deve concludersi entro il 17 gennaio 2026, peccato che già il Dlgs 61/2011 all’articolo 5 prevedeva che Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla struttura responsabile interministeriale, con apposito decreto dirigenziale: "a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare come critiche". Quindi anche infrastrutture come il rigassificatore di Panigaglia devono essere già stata individuate come critiche visto che il Dlgs 61/2011 è stato emanato 14 anni fa! Ufficialmente invece non si sa nulla quindi: Prima domanda esiste un provvedimento che classifica come critico il rigassificatore di Panigaglia? Se non esiste vuol dire che le norme suddette sono state bellamente violate senza che nessuna autorità abbia sollevato il problema! Se invece la classificazione a infrastruttura critica c’è stata allora cosa altrettanto grave non è stata resa pubblica. Parliamoci chiaro questa informazione non può essere coperta da nessun segreto sicurezza come ho spiegato a suo tempo QUI.

 

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