lunedì 13 luglio 2026

Strategia nazionale per le infrastrutture critiche: i limiti per impianti energetici e porti

Pubblicata (QUI) dal Governo italiano la Strategia Nazionale per la resilienza delle infrastrutture critiche.

Le infrastrutture critiche sono disciplinate dalla Direttiva (UE) 2022/2557 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (di seguito Direttiva). La Direttiva è stata recepita in Italia dal DLgs 134/2024 (QUI) che elenca nell’allegato A (QUI) le potenziali tipologie di impianti e attività classificabili come infrastrutture critiche necessarie per la fornitura di un servizio essenziale, ad esempio, nell’energia e nei trasporti. Per "servizio essenziale" si intende un servizio cruciale per il mantenimento di funzioni sociali vitali, attività economiche, salute e sicurezza pubblica o ambiente. Critiche quindi perché un incidente può mettere in crisi lo svolgimento di detti servizi e attività essenziali per gli interessi nazionali di uno stato membro.

La Strategia fornisce indicazioni operative per attuare quanto previsto dalla suddetta normativa ma rimuove i ritardi clamorosi rispetto alla Direttiva europea (anche quella precedente del 2008) e sulle disapplicazioni in atto in diverse situazioni che vedono nel nostro Paese la presenza di infrastrutture classificabili come critiche.

Di seguito nel post troverete:  

La PARTE 1 che analizza le sopra richiamate criticità con una particolare approfondimento del caso studio del rigassificatore di Panigaglia. 

La PARTE 2 dove ricostruisco i passaggi più significativi della Strategia Nazionale.

venerdì 10 luglio 2026

Incostituzionale aggirare i vincoli paesaggistici per le antenne negli usi civici

La Corte Costituzionale con sentenza n° 121 del 6 maggio 2026 (QUI) interviene sulla legittimità costituzionale dell’articolo 54-bis del DLgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) dichiarandone incostituzionale la parte che prevede di aggirare la autorizzazione paesaggistica per le antenne da realizzare in aree gravate da usi civici.

Si tratta di una sentenza importante che pone uno stop parziale alle eccessive semplificazioni e deroghe alle norme ambientali nelle procedure di autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Soprattutto è importante il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale per cui: “L’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici si pone in contrasto con l’art. 9 Cost. (QUI)”

D’altronde che alla Corte Costituzionale non piacciano gli eccessi derogatori e semplificatori in materia ambientale si ricava da una sentenza del 2021 di cui trattato QUI.