lunedì 8 giugno 2026

La Corte Costituzionale chiarisce i poteri Stato-Regioni in materia di fonti rinnovabili

La Corte costituzionale con sentenza n° 88 pubblicata il 27 maggio 2025 (QUI) ha giudicato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna per contestare i Decreti del Ministero dell’Ambiente che avevano dichiarato la compatibilità ambientale di vari progetti di agrivoltaico.

Il Ministero approvando tali progetti aveva rimosso ogni verifica sulla compatibilità delle localizzazioni degli stessi con le norme regionali della Sardegna su aree idonee o non per gli impianti da fonti rinnovabili. Inoltre il Ministero, secondo la Corte Costituzionale non poteva fondare le autorizzazioni agli impianti agrivoltaici sulla disapplicazione della legge regionale che era pienamente efficace. 

Di seguito una ricostruzione dei passaggi più significativi della sentenza della Corte Costituzionale.. 

sabato 6 giugno 2026

Inserire un sito nella Rete Ecologica per bloccare attività di cava e deposito rifiuti speciali

Il Consiglio di Stato con sentenza (QUI) n° 3301 pubblicata lo scorso 28 aprile 2024 ha considerato legittima la disciplina di un Piano territoriale di coordinamento della Provincia che ha modificato la destinazione di un’area in precedenza destinata ad attività di cava, inserendola nella Rete Ecologica Provinciale.

La rete ecologica (QUI) è considerata un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. La Rete ecologica rientra pienamente nella Rete Natura 2000 (QUI) tutelata dalla normativa sulla biodiversità.

La sentenza è significativa perché conferma il potere discrezionale della pianificazione urbanistica anche in materia di tutela delle biodiversità superando presunte aspettative dei proprietari dei terreni. Si conferma anche da questa sentenza la possibilità di introdurre norme di conservazione preventiva per tutelare aree ampie di valenza naturalistica contro ulteriori autorizzazioni di attività che possono degradare ulteriormente i siti in palese contrasto con gli obiettivi del Regolamento UE sul ripristino della natura come avevo analizzato recentemente in questo post QUI.

Analizziamo di seguito la sentenza:

giovedì 4 giugno 2026

Attacco della Commissione UE alle Valutazioni ambientali: VIA e VAS

La Commissione UE ha presentato una proposta di Regolamento (QUI) volto a velocizzare le procedure di Valutazione di impianto ambientale (di seguito VIA) di progetti ed opere  e della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (di seguito VAS). Si tratta di una proposta che se venisse definitivamente approvata produrrebbe una grave deroga alla ratio delle procedure di valutazione ambientali da tempo presenti nell’ordinamento comunitario e nazionale.

La proposta si inserisce nel clima di scontro geopolitico internazionale e mira nelle parti più significative:

1. a ridurre la applicazione della VIA ma anche della stessa verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito screening);

2. ad aumentare la discrezionalità delle autorità competenti nella deroga all’applicazione di VIA e screening anche contro gli stessi elenchi di categorie di opere assoggettabili a questa procedura come previsto dalla vigente Direttiva UE in materia;

3. a ridurre i tempi dello svolgimento delle procedure di valutazione (VIA e VAS) compresa la partecipazione del pubblico con la conseguente introduzione del silenzio assenso se i termini non vengono rispettati;

4. alla assurda giustificazione di danni gravi  "occasionali" ai siti e specie tutelati dalla normativa sulla biodiversità, con buona pace del Regolamento UE sul ripristino della natura.