giovedì 15 gennaio 2026

NORMATIVA INFRASTRUTTURE CRITICHE ANTITERRORISMO E INFORMAZIONE AI CITTADINI: IL CASO RIGASSIFICATORE PANIGAGLIA

Le informazioni sugli impianti definiti come infrastrutture critiche (di seguito IC) sono in generale limitate per ovvie ragioni che si fondano proprio sulla ratio del sopra citato DLgs 134/2024 che ha sostituito il DLgs 61/2011 come già riportato in precedenza. Ma questo non significa che non ci siano informazioni nonché, entro certi limiti, documentazioni che possa essere rese pubbliche. La Prefettura di Spezia invece ha sempre negato qualsiasi informazione su questa tematica in relazione al rigassificatore di Panigaglia.

Di seguito vediamo: 

1. Come devono essere individuate le infrastrutture critiche compreso il rigassificatore di Panigaglia

2. Il coordinamento tra la valutazione del rischio attentati (Normativa Infrastrutture Critiche) con quella di rischio incidente rilevante (normativa Seveso)

3. Quali informazioni e documentazione sulle infrastrutture critiche debbe essere resa pubblica. 

Infine, si riporta la Raccomandazione della Commissione UE che disegna un quadro preoccupante sullo stato di attuazione della normativa sulle infrastrutture critiche

 

 

LA QUESTIONE DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE COMPRESO IL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA

Secondo l’allegato A al DLgs 134/2024 tra le attività critiche rientrano:

1. Elettricità, comprendente: infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura di elettricità;

2. Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;

3. Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL.

La individuazione formale delle singole infrastrutture come critiche deve essere effettuata con provvedimenti specifici ma rileva in particolare che tra i parametri per tale individuazione (articolo 8 del DLgs 134/2024) c’è quello “… c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, ai sensi dell'articolo 9, sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali ovvero sulla fornitura di altri servizi essenziali che dipendono da tale o tali servizi essenziali”. Tra gli effetti negativi rilevanti in caso di incidente per classificare come critica la infrastruttura singole, ex articolo 9 sopra citato, c’è anche “c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica; …”

Il processo di individuazione delle singole infrastrutture critiche secondo il DLgs 134/2024 deve concludersi entro il 17 gennaio 2026, peccato che già il Dlgs 61/2011 all’articolo 5 prevedeva già questo obiettivo, per cui Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, doveva individuare e comunicare alla struttura responsabile interministeriale, con apposito decreto dirigenziale: "a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare come critiche". Quindi anche infrastrutture come il rigassificatore di Panigaglia devono essere già stata individuate come critiche visto che il Dlgs 61/2011 è stato emanato 14 anni fa! Ufficialmente invece non si sa nulla quindi: Domanda esiste un provvedimento che classifica come critico il rigassificatore di Panigaglia?

 



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA INFRASTRUTTURA CRITICA 

Quanto sopra anche perché il punto centrale di questa normativa, sia nella versione del 2011 (vedi analisi dei rischi ex lettera o) articolo 2 normativa del 2011) che in quella nuova è la valutazione del rischio (vedi articolo 7 DLgs 134/2024) sulla infrastruttura critica inteso come: “l'intero processo per la determinazione della natura e della portata di un rischio, mediante l'individuazione e l'analisi delle potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli che potrebbero causare un incidente, nonché mediante la valutazione della potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale che potrebbero essere causate da tale incidente; “

 



IL COORDINAMENTO DELLA  VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA INFRASTRUTTURA CRITICA CON I DOCUMENTI PREVISTA DALLA NORMATIVA SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

Ancora più significativo è quanto affermato al comma 5 articolo 7 del DLgs 134/2024: “Ai fini della valutazione del rischio dello Stato, sono presi in considerazione almeno:… b) altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte ai sensi di disposizioni nazionali, diverse da quelle previste nel presente decreto, o dell'Unione europea, quali le disposizioni di cui ai decreti legislativi 23 febbraio 2010, n. 49 (disciplina rischio alluvioni-QUI) , e 26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III rischio incidente industriale-QUI), e ai regolamenti (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017: misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas  (QUI), e (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 : preparazione ai rischi, anche dolosi, nel settore dell'energia elettrica QUILo stesso coordinamento era previsto dal DLgs del 2011!

Quindi il riferimento al DLgs sulla prevenzione rischio alluvioni significa che  la valutazione del rischio per le infrastrutture critiche deve coordinarsi con gli atti predisposti per il rischio alluvioni a cominciare dalle mappe di pericolosità del rischio.

Il riferimento al DLgs 105/2015 (Seveso III rischio incidenti rilevanti) significa che la valutazione del rischio dovrà tenere conto di quanto previsto nei documenti ex Seveso III: rapporti di sicurezza degli impianti a rischio incidente rilevante e relativi piani di emergenza esterni ed interni che dovranno considerare il rischio attentati. Non solo ma il riferimento alle alluvioni significa anche che la valutazione del rischio per le infrastrutture critiche dovrà prendere in considerazione quanto previsto nei documenti della Seveso III relativa agli eventi NAch Tech Si tratta di incidenti tecnologici come incendi, esplosioni e rilasci tossici che possono verificarsi all’interno di complessi industriali a seguito di eventi calamitosi di origine naturale. Secondo il punto C3 Parte 1 allegato C al DLgs 105/2015  (QUI) il Rapporto di Sicurezza redatto da chi gestisce l’impianto classificato a rischio incidente rilevante deve tenere conto di eventi meteo, geofisici, meteomarini, ceraunici e dissesti idrogeologici

Il riferimento ai due Regolamenti sulla sicurezza approvvigionamento del gas e sicurezza sistema distribuzione produzione energia elettrica significa che la valutazione del rischio delle infrastrutture critiche dovrà considerare anche eventi dolosi e atti di terrorismo contro queste infrastrutture. Non casualmente l’allegato IV al Regolamento sul rischio approvvigionamento gas  elenca tra i fattori di rischio anche il terrorismo. Quindi anche non solo le condotte del gas che partono dal rigassificatore di Panigaglia ma anche il trasbordo delle autocisterne piene di gnl in pieno golfo spezzino. Invece questo trasbordo non viene preso in considerazione dal piano di emergenza esterno del rigassificatore di Panigaglia ex normativa Seveso, figuriamoci dall'eventuale, se esiste, piano di sicurezza ai sensi della disciplina sulle infrastrutture critiche.

 



LA DOMANDA ALLA LUCE DELLA SUDDETTA ANALISI È: QUANTI DI QUESTI DOCUMENTI SONO ACCEDIBILI AL PUBBLICO E IN QUALI LIMITI.

Per capire qui bisogna fare riferimento intanto all’articolo 16 del DLgs 134/2024 secondo il quale si afferma che “senza indebito ritardo, notificano all'autorità settoriale competente e al PCU gli incidenti rilevanti, che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali.”

Chi sono le Autorità settoriali competenti? Lo prevede l’articolo 5 del DLgs 134/2024: oltre che vari Ministeri tra cui l’Ambiente e sicurezza energetica le Regioni hanno diritto a collaborare nella gestione delle suddette informazioni quando la infrastrutture critica opera interamente nel territorio regionale.

Ebbene il comma 11 articolo 16 DLgs 134/2024 prevede che le suddette Autorità settoriali competenti “…che hanno ricevuto una notifica ai sensi del comma 1 assicurano, di concerto con il PCU, adeguata pubblicità ad ogni informazione rilevante per l'interesse pubblico relativa all'incidente notificato e al seguito dato a tale notifica.”

Peraltro sul punto ora si veda la nuova Direttiva sulle inchieste degli incidenti in mare QUI.

La conseguenza di quanto sopra riportato, a mio avviso, è che se sono pubblicabili notifiche su incidenti anche minori che riguardano le infrastrutture critiche sono altresì sicuramente pubblicabili avendo come riferimento il rigassificatore di Panigaglia anche le seguenti informazioni e o documenti:

1. è stata individuato il Rigassificatore di Panigaglia tra le infrastrutture critiche (IC) come si evinceva necessariamente dal testo dell’abrogato DLgs 61/2011?

2. in particolare è stato emanato il Decreto che classifica come ICE detto impianto?

3. se è stato individuato come infrastruttura critica, è stata elaborata l’Analisi di rischio (ora si chiama Valutazione del Rischio) sopra richiamata e descritta, specificamente per l’impianto spezzino?

4. è stato predisposto il Piano di Sicurezza conseguente alla Valutazione di Rischio e ancora prima del 2024 della Analisi di rischio?

5. il Prefetto, quale responsabile locale delle infrastrutture critiche, sta esercitando la sua funzione prevista dalla normativa sopra descritta?

6. è stato verificato, dalla autorità competenti, il coordinamento tra Valutazione di Rischio ( e in precedenza al 2024 Analisi di Rischio) e relativo Piano di Sicurezza con il Rapporto di Sicurezza previsto per l’impianto di Panigaglia nonché il Piano di Emergenza Interno ed Esterno?

7. Sono stati presi in considerazione eventi NAch Tech ai fini della Valutazione di Rischio della Infrastruttura critica rigassificatore Panigaglia ?

8. La valutazione di rischio (e prima del 2024 Analisi di Rischio) ha tenuto conto della esistenza di un Piano di Sicurezza per il porto (Il DLgs sulle infrastrutture critiche sia nella versione del 2011 che nella vigente del 2024 riguarda anche i porti come siti critici/sensibili) e se si questo Piano tiene conto anche del rischio legato al Rigassificatore in rapporto al resto delle attività portuali?

9. È stato nominato il funzionario ministeriale di collegamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario che funge da punto di contatto con la struttura responsabile.


N.B. La domanda n°6 visto che riguarda il raccordo tra le informazioni su Infrastrutture Critiche e quelle su documenti pubblici e pubblicabili (piano emergenza esterno, studio sicurezza integrato di area per effetto domino) può comportare informazioni accedibili a prescindere dai vincoli del Regolamento CE 1049/2001(QUI), ovviamente solo le informazioni sul coordinamento tra Valutazione  di Rischio e Piano di sicurezza per le infrastrutture critiche con i documento ex Seveso III (Rapporto di Sicurezza- Piani Emergenza esterni ed interni) previsto per l’impianto di Panigaglia, soprattutto in relazione al Piano di Emergenza esterna. D’altronde la esercitazione antiterrorismo svolta qualche tempo fa a Panigaglia dimostra la fondatezza di quanto scrivo visto che vi hanno partecipato non solo autorità militari: Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, servizi tecnico-nautici, Agenzia delle Dogane e Servizio Sanitario 118.

Infatti le parti della Valutazione del Rischio e Piani sicurezza della infrastruttura critica che tengono conto dei documenti della Seveso III escono dalla nozione di documenti sensibili ex Regolamento 1049/2001: per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRETSECRET UE/EU SECRET o CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

 


 

LA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UE SULLE CRITICITÀ NELLA TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE

Raccomandazione del Consiglio Ministri UE del 8 dicembre 2022 (QUI) su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche.

La Raccomandazione sottolinea due aspetti critici:

1. la sottovalutazione dei gestori di infrastrutture critiche nella predisposizione di verifiche adeguate sulla sicurezza degli impianti rispetto ad attacchi terroristici (vedi il caso Panigaglia QUI);

2. la necessità di aumentare gli investimenti negli approcci preventivi e nella preparazione della popolazione.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere gli operatori delle infrastrutture critiche almeno nel settore dell’energia affinché effettuino prove di stress, seguendo principi concordati a livello dell’Unione, ove ciò sia vantaggioso. Le prove di stress dovrebbero valutare la resilienza delle infrastrutture critiche alle minacce antagoniste di origine umana. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero mirare a individuare le pertinenti infrastrutture critiche da sottoporre alle prove e a consultare i pertinenti operatori delle infrastrutture critiche quanto prima e comunque entro la fine del primo trimestre del 2023.


Gli Stati membri sono invitati a sfruttare, conformemente ai requisiti applicabili, le potenziali opportunità di finanziamento a livello dell’Unione e nazionale per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche nell’Unione, nonché a incoraggiare gli operatori delle infrastrutture critiche a sfruttare tali opportunità di finanziamento, ivi comprese ad esempio le reti transeuropee, contro l’intera gamma di minacce significative. In particolare, si vedano i programmi finanziati dal Fondo Sicurezza interna istituito dal Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI) il cui obiettivo strategico è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente. Ma anche Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI), dall’UCPM e dal Piano REPowerEU (QUI) della Commissione. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare al meglio i risultati dei progetti pertinenti nell’ambito dei programmi di ricerca, come Orizzonte Europa, istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI).

Domanda: vengono e come utilizzati questi fondi anche in Italia?.

 

 

 

 

 

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