Le informazioni sugli impianti definiti come infrastrutture
critiche (di seguito IC) sono in generale limitate per ovvie ragioni che si
fondano proprio sulla ratio del sopra citato DLgs 134/2024 che
ha sostituito il DLgs 61/2011 come già riportato in precedenza. Ma questo non
significa che non ci siano informazioni nonché, entro certi limiti,
documentazioni che possa essere rese pubbliche. La Prefettura di Spezia invece
ha sempre negato qualsiasi informazione su questa tematica in relazione al
rigassificatore di Panigaglia.
Di seguito vediamo:
1. Come devono essere individuate le infrastrutture critiche compreso il rigassificatore di Panigaglia
2. Il coordinamento tra la valutazione del rischio
attentati (Normativa Infrastrutture Critiche) con quella di rischio incidente
rilevante (normativa Seveso)
3. Quali informazioni e documentazione sulle infrastrutture
critiche debbe essere resa pubblica.
Infine, si riporta la Raccomandazione della Commissione UE
che disegna un quadro preoccupante sullo stato di attuazione della normativa
sulle infrastrutture critiche
LA QUESTIONE DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
CRITICHE COMPRESO IL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA
Secondo l’allegato A al DLgs 134/2024 tra le
attività critiche rientrano:
1. Elettricità,
comprendente: infrastrutture e impianti per la
produzione e la trasmissione di energia elettrica e per
la fornitura di elettricità;
2. Petrolio,
comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio
e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;
3. Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL.
La individuazione formale delle singole infrastrutture come
critiche deve essere effettuata con provvedimenti specifici ma rileva in
particolare che tra i parametri per tale individuazione (articolo 8 del DLgs
134/2024) c’è quello “… c) un incidente avrebbe effetti negativi
rilevanti, ai sensi dell'articolo 9, sulla fornitura da parte del soggetto di
uno o più servizi essenziali ovvero sulla fornitura di altri servizi essenziali
che dipendono da tale o tali servizi essenziali”. Tra gli effetti negativi
rilevanti in caso di incidente per classificare come critica la infrastruttura
singole, ex articolo 9 sopra citato, c’è anche “c) l'impatto che gli
incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività
economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità
pubblica o sulla salute pubblica; …”
Il processo di individuazione delle singole
infrastrutture critiche secondo il DLgs 134/2024 deve
concludersi entro il 17 gennaio 2026, peccato che già il
Dlgs 61/2011 all’articolo 5 prevedeva già questo obiettivo, per cui Il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, doveva individuare e comunicare alla struttura responsabile interministeriale, con apposito decreto
dirigenziale: "a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da
valutare come critiche". Quindi anche infrastrutture come il
rigassificatore di Panigaglia devono essere già stata individuate come critiche
visto che il Dlgs 61/2011 è stato emanato 14 anni fa! Ufficialmente
invece non si sa nulla quindi: Domanda esiste un provvedimento
che classifica come critico il rigassificatore di Panigaglia?
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA INFRASTRUTTURA
CRITICA
Quanto sopra anche perché il punto centrale di
questa normativa, sia nella versione del 2011 (vedi analisi dei
rischi ex lettera o) articolo 2 normativa del 2011) che in quella nuova è la valutazione
del rischio (vedi articolo 7 DLgs 134/2024) sulla infrastruttura
critica inteso come: “l'intero processo per la determinazione della natura e
della portata di un rischio, mediante l'individuazione e l'analisi delle
potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli che potrebbero causare un
incidente, nonché mediante la valutazione della potenziale perdita o
perturbazione della fornitura di un servizio essenziale che potrebbero essere
causate da tale incidente; “
IL COORDINAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DELLA INFRASTRUTTURA CRITICA CON I DOCUMENTI PREVISTA DALLA NORMATIVA SUI
RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
Ancora più significativo è quanto affermato al comma
5 articolo 7 del DLgs 134/2024: “Ai fini della valutazione del rischio
dello Stato, sono presi in considerazione almeno:… b) altre valutazioni
del rischio rilevanti, svolte ai sensi di disposizioni nazionali, diverse da
quelle previste nel presente decreto, o dell'Unione europea, quali le
disposizioni di cui ai decreti legislativi 23 febbraio 2010, n. 49 (disciplina
rischio alluvioni-QUI)
, e 26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III rischio incidente
industriale-QUI), e
ai regolamenti (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2017: misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas (QUI), e (UE)
2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 :
preparazione ai rischi, anche dolosi, nel settore dell'energia elettrica QUI. Lo
stesso coordinamento era previsto dal DLgs del 2011!
Quindi il riferimento al DLgs sulla prevenzione rischio alluvioni significa che la valutazione del rischio per le infrastrutture critiche deve coordinarsi con gli atti predisposti per il rischio alluvioni a cominciare dalle mappe di pericolosità del rischio.
Il riferimento al DLgs 105/2015 (Seveso III
rischio incidenti rilevanti) significa che la valutazione del rischio
dovrà tenere conto di quanto previsto nei documenti ex Seveso III: rapporti
di sicurezza degli impianti a rischio incidente rilevante e relativi piani di
emergenza esterni ed interni che dovranno considerare il rischio attentati. Non
solo ma il riferimento alle alluvioni significa anche che
la valutazione del rischio per le infrastrutture critiche dovrà
prendere in considerazione quanto previsto nei documenti della Seveso III
relativa agli eventi NAch Tech Si tratta di incidenti tecnologici come
incendi, esplosioni e rilasci tossici che possono verificarsi all’interno di
complessi industriali a seguito di eventi calamitosi di origine naturale.
Secondo il punto C3 Parte 1 allegato C al DLgs 105/2015 (QUI)
il Rapporto di Sicurezza redatto da chi gestisce l’impianto classificato a
rischio incidente rilevante deve tenere conto di eventi meteo, geofisici,
meteomarini, ceraunici e dissesti idrogeologici
Il riferimento ai due Regolamenti sulla sicurezza
approvvigionamento del gas e sicurezza sistema distribuzione produzione energia
elettrica significa che la valutazione del rischio delle
infrastrutture critiche dovrà considerare anche eventi dolosi e atti di
terrorismo contro queste infrastrutture. Non casualmente l’allegato IV al
Regolamento sul rischio approvvigionamento gas elenca tra i fattori di
rischio anche il terrorismo. Quindi anche non solo le condotte del gas che
partono dal rigassificatore di Panigaglia ma anche il trasbordo delle
autocisterne piene di gnl in pieno golfo spezzino. Invece questo trasbordo
non viene preso in considerazione dal piano di emergenza esterno del
rigassificatore di Panigaglia ex normativa Seveso, figuriamoci dall'eventuale,
se esiste, piano di sicurezza ai sensi della disciplina sulle infrastrutture
critiche.
LA DOMANDA ALLA LUCE DELLA SUDDETTA ANALISI È: QUANTI DI QUESTI DOCUMENTI SONO ACCEDIBILI
AL PUBBLICO E IN QUALI LIMITI.
Per capire qui bisogna fare riferimento intanto all’articolo
16 del DLgs 134/2024 secondo il quale si afferma che “senza
indebito ritardo, notificano all'autorità settoriale competente e al PCU gli
incidenti rilevanti, che perturbano o possono perturbare in modo significativo
la fornitura di servizi essenziali.”
Chi sono le Autorità settoriali competenti? Lo prevede l’articolo
5 del DLgs 134/2024: oltre che vari Ministeri tra cui l’Ambiente e
sicurezza energetica le Regioni hanno diritto a collaborare nella gestione
delle suddette informazioni quando la infrastrutture critica opera interamente
nel territorio regionale.
Ebbene il comma 11 articolo 16 DLgs 134/2024 prevede
che le suddette Autorità settoriali competenti “…che hanno ricevuto una
notifica ai sensi del comma 1 assicurano, di concerto con il PCU, adeguata
pubblicità ad ogni informazione rilevante per l'interesse pubblico relativa
all'incidente notificato e al seguito dato a tale notifica.”
Peraltro sul punto ora si veda la nuova Direttiva sulle
inchieste degli incidenti in mare QUI.
La conseguenza di quanto sopra riportato, a mio avviso, è
che se sono pubblicabili notifiche su incidenti anche minori che
riguardano le infrastrutture critiche sono altresì sicuramente pubblicabili
avendo come riferimento il rigassificatore di Panigaglia anche le seguenti
informazioni e o documenti:
1. è stata individuato il Rigassificatore di
Panigaglia tra le infrastrutture critiche (IC) come si evinceva necessariamente
dal testo dell’abrogato DLgs 61/2011?
2. in particolare è stato emanato il Decreto che
classifica come ICE detto impianto?
3. se è stato individuato come infrastruttura
critica, è stata elaborata l’Analisi di rischio (ora si chiama Valutazione del
Rischio) sopra richiamata e descritta, specificamente per l’impianto spezzino?
4. è stato predisposto il Piano di Sicurezza
conseguente alla Valutazione di Rischio e ancora prima del 2024 della Analisi
di rischio?
5. il Prefetto, quale responsabile locale delle
infrastrutture critiche, sta esercitando la sua funzione prevista dalla
normativa sopra descritta?
6. è stato verificato, dalla autorità
competenti, il coordinamento tra Valutazione di Rischio ( e in precedenza al
2024 Analisi di Rischio) e relativo Piano di Sicurezza con il Rapporto di
Sicurezza previsto per l’impianto di Panigaglia nonché il Piano di Emergenza
Interno ed Esterno?
7. Sono stati presi in considerazione eventi NAch Tech
ai fini della Valutazione di Rischio della Infrastruttura critica
rigassificatore Panigaglia ?
8. La valutazione di rischio (e prima del 2024
Analisi di Rischio) ha tenuto conto della esistenza di un Piano di Sicurezza
per il porto (Il DLgs sulle infrastrutture critiche sia nella versione del 2011
che nella vigente del 2024 riguarda anche i porti come siti critici/sensibili)
e se si questo Piano tiene conto anche del rischio legato al Rigassificatore in
rapporto al resto delle attività portuali?
9. È stato nominato il funzionario ministeriale di collegamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario che funge da punto di contatto con la struttura responsabile.
N.B. La domanda n°6 visto che
riguarda il raccordo tra le informazioni su Infrastrutture Critiche e quelle su
documenti pubblici e pubblicabili (piano emergenza esterno, studio sicurezza
integrato di area per effetto domino) può comportare informazioni
accedibili a prescindere dai vincoli del Regolamento CE
1049/2001(QUI),
ovviamente solo le informazioni sul coordinamento tra Valutazione di
Rischio e Piano di sicurezza per le infrastrutture critiche con i documento ex
Seveso III (Rapporto di Sicurezza- Piani Emergenza esterni ed interni) previsto
per l’impianto di Panigaglia, soprattutto in relazione al Piano di Emergenza
esterna. D’altronde la esercitazione antiterrorismo svolta qualche tempo fa a
Panigaglia dimostra la fondatezza di quanto scrivo visto che vi hanno
partecipato non solo autorità militari: Polizia di Frontiera, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Autorità di sistema portuale del Mar
Ligure Orientale, servizi tecnico-nautici, Agenzia delle Dogane e Servizio
Sanitario 118.
Infatti le parti della Valutazione del Rischio e Piani
sicurezza della infrastruttura critica che tengono conto dei documenti della
Seveso III escono dalla nozione di documenti sensibili ex Regolamento
1049/2001: per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti
dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi
terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET UE/EU
TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET o CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL”.
LA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UE SULLE
CRITICITÀ NELLA TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE
Raccomandazione del Consiglio Ministri UE del
8 dicembre 2022 (QUI)
su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza
delle infrastrutture critiche.
La Raccomandazione sottolinea due aspetti critici:
1. la sottovalutazione dei gestori di
infrastrutture critiche nella predisposizione di verifiche adeguate sulla
sicurezza degli impianti rispetto ad attacchi terroristici (vedi il caso
Panigaglia QUI);
2. la necessità di aumentare gli
investimenti negli approcci preventivi e nella preparazione della popolazione.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere gli
operatori delle infrastrutture critiche almeno nel settore dell’energia
affinché effettuino prove di stress, seguendo principi concordati a
livello dell’Unione, ove ciò sia vantaggioso. Le prove di stress
dovrebbero valutare la resilienza delle infrastrutture critiche alle
minacce antagoniste di origine umana. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero
mirare a individuare le pertinenti infrastrutture critiche da
sottoporre alle prove e a consultare i pertinenti operatori delle
infrastrutture critiche quanto prima e comunque entro la fine del primo
trimestre del 2023.
Gli Stati membri sono invitati a sfruttare, conformemente ai requisiti applicabili, le potenziali opportunità di finanziamento a livello dell’Unione e nazionale per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche nell’Unione, nonché a incoraggiare gli operatori delle infrastrutture critiche a sfruttare tali opportunità di finanziamento, ivi comprese ad esempio le reti transeuropee, contro l’intera gamma di minacce significative. In particolare, si vedano i programmi finanziati dal Fondo Sicurezza interna istituito dal Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI) il cui obiettivo strategico è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente. Ma anche Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI), dall’UCPM e dal Piano REPowerEU (QUI) della Commissione. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare al meglio i risultati dei progetti pertinenti nell’ambito dei programmi di ricerca, come Orizzonte Europa, istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI).
Domanda: vengono e come utilizzati questi fondi anche in
Italia?.
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