Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e
sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (QUI)
che ha la duplice finalità:
a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le
Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva
pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi
fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del
pacchetto “Fit for 55” (QUI),
anche alla luce del pacchetto “Repower UE”;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e
delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti
rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera
a).
Di seguito alcune note critiche di presentazione del
Decreto 21/6/2024 per poi analizzare in modo puntuale tutte le parti dello
stesso
NOTE PRELIMINARI AL DECRETO 21/6/2024
Il Decreto è stato criticato dalle aziende del settore
degli impianti da fonti rinnovabili per il troppo potere che darebbe alle
Regioni, visti i ritardi e i blocchi agli impianti (comprese moratorie come
quella della Sardegna) dovuti a decisioni regionali ma anche a contestazioni
locali da parte di Comuni. Intanto queste critiche dimenticano che andando nel
merito spesso questi progetti sono presentati in modo superficiali in siti
inadeguati a rischio ambientale ma anche a rischio socioeconomico andando a
colpire interessi agri-turistici di comunità; per non parlare del mancato coinvolgimento
di Comuni e comunità locali al momento della presentazione dei progetti.
Ma a prescindere da questi ragionamenti sociologici occorre ricordare che il potere delle Regioni nel settore delle fonti rinnovabili è frutto della riforma del titolo V della Costituzione che all’articolo 117 ha messo la produzione e trasporto di energia nella legislazione concorrente stato regioni. A questo occorre aggiungere che il DLgs 112/1998 (lettera g) comma 2 articolo 29- QUI) ha escluso dalla competenza statale le autorizzazioni agli impianti da fonti rinnovabili. Questo anche se lo stato mantiene la competenza a fissare gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico nonché gli indirizzi e il coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.
Inoltre, è stata criticata la scelta di non avere ripreso, nel testo del nuovo decreto, l’elenco delle aree considerate idonee ex lege (elenco ex comma 8 articolo 20 DLgs 199/2021 come modificato dall'articolo 47 della legge 41/2023. In realtà detto comma 8 prevedeva un regime transitorio per cui l’elenco delle aree idonee valeva fino alla approvazione del nuovo Decreto ora arrivato. Non solo ma anche nella bozza del nuovo Decreto all’articolo 8 si chiariva che l’elenco era da essere interpretato come integrativo dei criteri generali per individuare le aree idonee da parte delle Regioni.
Occorre inoltre aggiungere che le suddette critiche oltre che non fondate giuridicamente (almeno nel quadro costituzionale attuale) appaiono interessate visto che l’elenco del comma 8 articolo 20 (QUI) DLgs 199/2021 modificato dall’articolo 47 della legge 41/2023 (QUI) contiene aspetti discutibili sotto il profilo delle deroghe a norme ambientali come ho spiegato QUI.
Per non parlare della logica che sottende nella proposta del testo unico per le fonti rinnovabili predisposta dal Governo Meloni relativamente alla ponderazione degli interessi ambientali e dall'altro lato di esigenza di realizzare gli impianti da fonti rinnovabili, tema su cui tratto nell'ultima parte di questo post.
Occorre peraltro aggiungere a conclusione di queste note preliminari che invece di pensare a semplificazioni e deroghe alle norme ambientali e sulla partecipazione delle comunità locali, il Governo dovrebbe guardare in casa propria visti i ritardi nelle autorizzazioni di impianti da fonti rinnovabili fermi al Ministero dell'Ambiente come spiegavo in questa indagine del 2023 pubblicata QUI sul mio blog Note di Grondacci.
GLI OBIETTIVI MINIMI, INTERMEDI E FINALI, PER CIASCUNA
REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA
L’allegato 1 (QUI)
al DLgs 199/2021 definisce il calcolo per il raggiungimento degli obiettivi da
parte delle Regioni.
MONITORAGGIO MINISTERIALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DELLA TABELLA A
Spetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con il supporto del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. e
Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a svolgere il monitoraggio sul
raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità dell’articolo 4 del nuovo
Decreto.
Vedi anche, ex articolo 5 del nuovo Decreto,
l’Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (QUI).
POTERI SOSTITUTIVI DEL MINISTERO AMBIENTE E DELLE REGIONI
L’articolo 6 del nuovo Decreto prevede che al Ministero
dell’Ambiente spettano anche poteri sostitutivi in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi esercitando i poteri previsti dagli articoli 117 quinto comma e 120 secondo comma della Costituzione.
Altrettanti poteri sostitutivi sono riconosciuti
dall’articolo 8 del nuovo Decreto alle Regione nel caso in cui decidano di
delegare il rilascio della autorizzazione unica (ex articolo 12 DLgs 387/2003)
agli enti locali.
IMPIANTI IN REGIONI DIVERSE
Nei casi di impianti ubicati sul territorio di più
Regioni o Province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti
di più Regioni ovvero Province autonome, la ripartizione delle relative potenze
é definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti. In
carenza di accordi, la potenza è attribuita applicando i criteri di cui al
punto 10.5 (vedi riquadro sotto)delle linee guida emanate con Decreto ministeriale 10 settembre 2010
e successive modifiche e integrazioni.
10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di più Regioni o di
più Province delegate, la richiesta di autorizzazione è inoltrata all'ente nel
cui territorio:
i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di impianti
eolici;
ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di impianti
fotovoltaici;
iii. é effettuata la derivazione d'acqua di maggiore entità, nel caso di
impianti idroelettrici;
iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del calore, nel caso
di impianti geotermoelettrici;
v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di generazione
di energia elettrica, negli altri casi.
L'ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del procedimento, cui
partecipano gli altri enti interessati.
IMPIANTI OFF-SHORE CON CONNESSIONE RETE ELETTRICA IN
REGIONI DIVERSE DA QUELLE CON LA COSTA PIÙ VICINA AGLI IMPIANTI
Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la
cui connessione alla rete elettrica é realizzata in regioni diverse rispetto a quella o quelle la
cui costa risulta più prossima alle opere off-shore previste, la ripartizione
di cui alla lettera c) (vedi riquadro sotto) del comma 1 avviene per il 20% a carico della
regione nella quale sono realizzate le
opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80%, in via
proporzionale rispetto alla reciproca
distanza, tra le altre regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l'impianto.
N.B. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati
nella Tabella A si tiene conto: … c) del
cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili
off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al
31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete
elettrica sono realizzate sul territorio della regione o provincia autonoma
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TABELLA A CON IMPIANTO
GEOTERMOELETTRICI E IDROELETTRICI
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla
tabella A sopra riportata, per gli impianti
geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale
aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo
parametro di equiparazione.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
nuovo Decreto (3 luglio 2024), il GSE pubblica i parametri di equiparazione
sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto
alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono
periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA PARTE DELLE REGIONI
Le Regioni e le Province autonome, al fine di assicurare
il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di cui alla Tabella A
dell’articolo 2, provvedono a individuare con legge regionale, – o per le
Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e
delle relative norme di attuazione – da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto (3 luglio 2024), le aree idonee
non idonee, ordinarie e in cui sono vietati gli impianti da fonti rinnovabili.
Classificazione aree da regolamentare da parte delle
Regioni
a) superfici e aree idonee: le aree in cui é previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Per un commento vedi QUI);
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (QUI);
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al Decreto legislativo n. 28 del 2011 (QUI);
d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (vedi riquadro sotto)
“impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti
nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione
dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout
dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 50 per cento” lettera b) articolo 6-bis DLgs 28/2011
nonché le aree agricole per le quali vige il divieto di
installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art.
20, comma 1-bis (vedi riquadro sotto), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
“1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra di cui all'articolo
6-bis (QUI),
lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici
vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non
comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2)
e n. 3) del comma 8 articolo 20 del DLgs 199/2021. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che
prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla
costituzione di una Comunità energetica rinnovabile nonché in caso di progetti
attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al
PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi
del PNRR.
ACCORDI REGIONALI PER TRASFERIRE POTENZA DA FONTI
RINNOVABILI
Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le
Regioni e le province autonome possono concludere fra loro accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti
rinnovabili. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica é definito lo schema tipo di accordo
per il trasferimento statistico.
Il trasferimento statistico non deve pregiudicare il
conseguimento dell'obiettivo della Regione o Provincia autonoma che effettua il
trasferimento.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE
Le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono
conto:
a) della massimizzazione delle aree da individuare al
fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree
agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando
l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e
parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi
e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le
superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle
risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in
considerazione la dislocazione
della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale
di sviluppo della rete stessa;
b) della possibilità di classificare le superfici o le
aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della
tipologia di impianto;
c) della possibilità di fare salve le aree idonee di cui
all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi si fanno salve le
aree elencate da detto comma 8 articolo 20 come modificato dalla legge 41/2023.
AREE NON IDONEE PER IL NUOVO DECRETO
Sono considerate non idonee le superfici e le aree che
sono ricomprese nel perimetro dei beni
sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 (beni culturali-QUI)
e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) (immobili ed aree di notevole
interesse pubblico-QUI)del
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio).
POTERI DELLE REGIONI NELLA INDIVIDUAZIONE DI AREE NON
IDONEE E CODICE DEL PAESAGGIO
Le Regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal
perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda
della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un
massimo di 7 chilometri.
PROCEDURE PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI IN ESERCIZIO
Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate
le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti
autorizzatori, la competenza del Ministero della Cultura a esprimersi in
relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del Decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
Il comma 3-bis articolo 12 DLgs 387/2003 prevede che gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 (QUI) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano (vedi riquadro sotto) alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di Valutazione Ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti.
N.B. Quindi non si applicano agli impianti soggetti a PAS o attività
libera in quanto la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi
inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree
di insediamento degli impianti, soggetti ad una autorizzazione unica ai sensi
dell’articolo 12 DLgs 387/2003.
Quanto sopra si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 (verifica interesse culturale-QUI) e 136 (dichiarazione di interesse culturale-QUI) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
PONDERAZIONI INTERESSI AMBIENTALI E OBIETTIVI REGIONALI
SULLE FONTI RINNOVABILI
Secondo il nuovo Decreto nell'applicazione della individuazione delle aree idonee
e non idonee deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la
garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A del nuovo
Decreto sopra riportata.
Sul punto però occorre rilevare la tendenza del
legislatore espressa nella proposta di testo unico per gli impianti da fonti
rinnovabili (QUI)
dove all’articolo 3 si afferma che in sede di ponderazione degli interessi
giuridicamente rilevanti, è accordata priorità alla costruzione e all’esercizio
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo
sviluppo della relativa infrastruttura di rete e alla diffusione dell’energia
da fonti rinnovabili.
Questa sembra una norma rivolta non solo al decisore
nelle diverse articolazioni delle competenze statali regionali e degli enti
locali in materia, ma anche un indirizzo chiaro alla magistratura
soprattutto amministrativa anche per contrastare alcune recenti
sentenze che hanno cercato in controtendenza con altre sentenze dei
giudici amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti
rinnovabili rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali
tutelati dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come
quella sulla biodiversità.
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