sabato 20 luglio 2024

Nuovo Regolamento UE sulla riduzione di emissioni di metano, ma l’Italia punta sulla transizione al gas e gnl.

Pubblicato (QUI) il Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, concernente la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.

 

Il nuovo Regolamento 2024/1787 (di seguito Regolamento) in sintesi stabilisce norme per: 

1. la misurazione, la quantificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di metano nel settore dell'energia nell'Unione;

2. per la riduzione di tali emissioni, anche attraverso indagini di individuazione delle perdite e di riparazione;

3. obblighi di riparazione e restrizioni divieti allo sfiato (il rilascio diretto di metano incombusto nell'atmosfera) e alla combustione in torcia (lo smaltimento del metano mediante combustione controllata, in un dispositivo progettato a tale scopo); 

4. ispezioni delle autorità competenti nazionali attraverso verificatori indipendenti, sulle quali il pubblico dovrà essere informato; 

5. approvazione, da parte degli stati membri, di sanzioni penali amministrativi sia interdittive che pecuniarie, in caso di verificate violazioni degli obblighi del regolamento.

 

N.B. Per emissioni di metano si intendono tutte le emissioni dirette di qualsiasi componente, siano esse derivanti da sfiato, combustione incompleta dovuta a combustione torciato o perdite. Il Regolamento riguarda anche le emissioni di metano prodotte al di fuori dell'Unione, in relazione al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione.

 

Le emissioni di metano oltre che da impianti di estrazione trattamento e trasporto di petrolio e carbone, riguardano anche la fonte gas naturale compresa la versione gnl utilizzata nei rigassificatori.

 

 


STUDI E DOCUMENTI ISTITUZIONALI SUL RISCHIO EMISSIONI METANO DAL CICLO DEL GAS E GNL

Si vedano: 

1. Il Report 2023 della Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) QUI. e più recentemente il Global Methane Tracker 2024 (QUI) dove si afferma che la produzione e l'uso di combustibili fossili abbiano prodotto circa 120 milioni di tonnellate (Mt) di emissioni di metano nel 2023, mentre altri 10 Mt provenivano dalla bioenergia, in gran parte derivanti dall'uso tradizionale della biomassa. Le emissioni sono rimaste intorno a questo livello dal 2019, quando hanno raggiunto un livello record. Poiché l'offerta di combustibili fossili ha continuato ad aumentare da allora, ciò indica che l'intensità media di produzione di metano a livello globale è diminuita marginalmente durante questo periodo.

2. Vari studi di enti indipendenti QUI.

3. Rapporto Progetto SCIPPER 2023 che ha manifestato la necessità di stabilire limiti di emissione per il metano - più rilevanti per il gas naturale liquefatto (GNL) come combustibile per le navi: QUI.

4. Studi di Ispra e una Risoluzione del Parlamento UE che smentiscono le rimozioni di Snam sulle emissioni fuggitive di metano, peraltro a conferma si veda anche un recente incidente al rigassificatore di Panigaglia QUI.

 

Analizziamo compiutamente il testo del Regolamento…



 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL REGOLAMENTO (articolo 1)

1. l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas fossile, nonché la raccolta e la lavorazione di gas fossile;

2. pozzi inattivi, pozzi temporaneamente ostruiti e pozzi permanentemente ostruiti e abbandonati;

3. trasporto e distribuzione di gas naturale, esclusi i sistemi di misura nei punti di consumo finale e le parti di linee di servizio comprese tra la rete di distribuzione e il sistema di misura situati nella proprietà dei clienti finali, nonché lo stoccaggio sotterraneo e le operazioni negli impianti di GNL.  N.B. il terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o per l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, a esclusione delle parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio” punto 33 articolo 2 Direttiva 2024/1788 vedi QUI.

4. miniere di carbone sotterranee attive e miniere di carbone di superficie, miniere di carbone sotterranee chiuse e miniere di carbone sotterranee abbandonate.

5. emissioni di metano prodotte al di fuori dell'Unione, in relazione al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione.



COPERTURA DEI COSTI DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (articolo 3)

Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori delle attività oggetto del nuovo Regolamento, gli stessi tengono conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento, nella misura in cui corrispondano a quelle di un'entità regolamentata efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti.

Per gestori, per esempio, degli impianti di gnl: “la persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, dello scarico e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL” punto 34 articolo 2 Direttiva 2024/1788

 

 

 

AUTORITÀ COMPETENTI NAZIONALI (articoli 4 e 5)

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili del monitoraggio e dell'applicazione del nuovo Regolamento e le rende pubbliche. Una volta designate devono essere comunicate alla Commissione entro il 5 febbraio 2025.

Secondo l’articolo 6 del Regolamento gli Stati membri possono concludere accordi formali con le istituzioni, gli organi, le agenzie o i servizi competenti dell'Unione o con altri Stati membri o con altre organizzazioni intergovernative o organismi pubblici competenti, se disponibili, per la fornitura di competenze specialistiche a sostegno delle loro autorità competenti nell'assolvimento dei compiti loro attribuiti dal presente articolo.

Ai fini di cui sopra, un'organizzazione intergovernativa o un organismo pubblico non è considerato appropriato se la sua obiettività può essere compromessa da un conflitto di interessi.

 


 

ISPEZIONI (articolo 6)

Le ispezioni comprendono le ispezioni di routine per gli operatori e gli esercenti delle miniere e le ispezioni straordinarie per gli operatori, le imprese, gli operatori delle miniere e gli importatori.

Se emergono violazioni del Regolamento si possono imporre (oppure che le presentino di loro iniziativa) agli operatori e gestori misure correttive contenute nella relazione della Autorità Competente da predisporre al termine della ispezione.

 



TEMPISTICA ISPEZIONI (articolo 6)

La prima ispezione di routine è completata entro il 5 maggio 2026. Dopo la prima ispezione di routine, le autorità competenti elaborano programmi per le ispezioni di routine sulla base di una valutazione dei rischi. L'autorità competente può decidere in merito alla portata e alla frequenza delle ispezioni di routine, sulla base di una valutazione dei rischi associati a ciascun sito, quali il rischio ambientale, compreso l'impatto cumulativo di tutte le emissioni di metano come inquinante, i rischi per la sicurezza e la salute umana, nonché eventuali violazioni individuate del   Regolamento.

Il periodo che intercorre tra un'ispezione e l'altra non deve superare i 3 anni. Qualora un'ispezione abbia individuato una grave violazione del presente regolamento, l'ispezione successiva ha luogo entro 10 mesi.




ISPEZIONI STRAORDINARIE (articolo 6)

Le autorità competenti dispongono ispezioni straordinarie in casi di reclami (anche di singole persone fisiche e giuridiche ex articolo 7 del Regolamento), di necessità di verificare l’attuazione delle misure correttive, verificare il rispetto delle conformità in caso di deroghe agli obblighi del Regolamento, o in caso ritenuti necessari per verificare il rispetto del Regolamento.

 

 


INFORMAZIONE DEL PUBBLICO SULLE ISPEZIONI (articolo 6)

Se l'ispezione è stata avviata a seguito di una denuncia, le autorità competenti ne informano il denunciante non appena la segnalazione è stata resa pubblica. La relazione, che conclude la ispezione, è messa a disposizione del pubblico dalle autorità competenti conformemente alla direttiva 2003/4/CE (normativa su accesso informazioni del pubblico in materia ambientale).




VERIFICHE DELLE COMUNICAZIONI SULLE EMISSIONI DI METANO DA PARTE DEI GESTORI (articolo 8)

I verificatori svolgono attività di verifica per valutare la conformità delle comunicazioni delle emissioni loro presentate dai gestori, dalle imprese, dai gestori delle miniere o dagli importatori alle prescrizioni del presente regolamento.

Definizione di verificatori: una persona giuridica che svolge attività di verifica e che, al momento del rilascio di una dichiarazione di verifica, è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, una persona fisica altrimenti autorizzata a svolgere attività di verifica;” (punto 14 articolo 2 Regolamento).  Per il testo del Regolamento 765/2008 vedi QUI

I verificatori, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento sono indipendenti dagli operatori, dalle imprese, dagli operatori minerari e dagli importatori e svolgono attività di verifica a norma del presente regolamento nell'interesse pubblico, quindi, non devono intrattenere relazioni con gli operatori, le imprese, gli operatori minerari o gli importatori che possano comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità.

I verificatori possono essere certificati da una autorità nazionale fuori dal Regolamento 765/2008- In questo caso uno Stato membro garantisce che l'autorità nazionale competente rispetti il presente regolamento e fornisca alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le prove documentali necessarie per la verifica della competenza dei verificatori autorizzati

Per svolgere la loro attività i verificatori utilizzano le norme e le prescrizioni tecniche, a seconda dei casi, per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano e la mitigazione secondo le norme tecniche elaborate, su incarico della Commissione UE, dalle organizzazioni europee di normazione (QUI) come previsto dall’articolo 32 del Regolamento. Spetterà alla Commissione UE rendere obbligatorie le norme. Inoltre, nel caso di ritardi da parte degli organismi europei di normazione, nel produrre le norme tecniche richieste, la Commissione potrà emanare tali norme obbligatorie ad integrazione del Regolamento.

Fino alla data di applicazione di tali norme e prescrizioni tecniche, a seconda dei casi, gli operatori, le imprese, gli operatori minerari e gli importatori, a seconda dei casi, forniscono ai verificatori informazioni sulle norme pertinenti, comprese le norme europee o altre norme internazionali, o sulle metodologie da essi utilizzate, ai fini delle attività di verifica.

 


 

DICHIARAZIONE DI VERIFICA (articolo 8)

Il verificatore rilascia una dichiarazione di verifica solo se dati e informazioni affidabili, credibili e accurati consentono di determinare le emissioni di metano con un ragionevole grado di certezza e a condizione che i dati comunicati siano coerenti, completi e coerenti con i dati stimati.

Se, a seguito della sua valutazione, il verificatore conclude che la comunicazione delle emissioni non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, il verificatore informa il gestore, l'impresa, il gestore della miniera o l'importatore di tale conclusione e fornisce un riscontro motivato al gestore, all'impresa, al gestore della miniera o all'importatore alla luce delle norme riconosciute. Il gestore, l'impresa, il gestore della miniera o l'importatore presentano al verificatore una comunicazione riveduta delle emissioni senza indugio ed entro il termine fissato dal verificatore.

 

 

 

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DELLE EMISSIONI DI METANO (articolo 10)

Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, la Commissione, le autorità competenti e i verificatori tengono conto delle informazioni rese pubbliche dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO-QUI) o dal partenariato per il metano nel settore petrolifero e del gas (OGMP-QUI) o di altre informazioni pertinenti disponibili a livello internazionale.

 

 


RELAZIONE DEI GESTORI SU EMISSIONI DI METANTO (articolo 11)

Entro il 5 agosto 2025 i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte stimate utilizzando almeno fattori di emissione generici per tutte le fonti. Tale relazione può contenere la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte.  Nonché una relazione integrata da misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo in tal modo la valutazione e il confronto con le stime a livello di fonte aggregate per sito.

Per emissioni di metano a livello di sito si intendono; tutte le fonti di emissioni di metano all'interno di un sito.

Per «misurazione a livello di sito si intende: una misurazione che fornisce una panoramica completa di tutte le emissioni di metano a livello di sito, comprese, per una rete di gasdotti, le emissioni provenienti da segmenti di tale rete, e comporta in genere l'uso di sensori montati su una piattaforma mobile, come un veicolo, un drone, un aeromobile, un'imbarcazione o un satellite, o l'uso di altri mezzi; come i sensori fissi o le reti di sensori a punto continuo;

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E RIPARAZIONE DELLE EMISSIONI DI METANO (articoli da 13 a 17)

Obbligo generale di attenuazione (articolo 13)

I gestori adottano tutte le misure di mitigazione appropriate per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni.

 

Rilevamento delle perdite (articolo 14)

Entro il 5 maggio 2025 per i siti esistenti ed entro 6 mesi dalla data di entrata in funzione per i nuovi siti, i gestori presentano alle autorità competenti un programma di individuazione e riparazione delle perdite («programma LDAR»-QUI).

Il programma LDAR comprende una descrizione dettagliata delle indagini e delle attività LDAR, comprese le tempistiche specifiche, da effettuare conformemente al presente articolo, all'allegato I, parti 1 e 2 al Regolamento e alle norme tecniche sopra richiamate predisposte dagli organismi europei di normazione tecnica.

i gestori effettuano la prima indagine LDAR di tipo 2 entro il 5 agosto 2025 per i siti esistenti.

Entro 9 mesi dalla data di entrata in funzione dei nuovi siti, gli operatori effettuano la prima indagine LDAR di tipo 2 su tutti i componenti sotto la loro responsabilità conformemente al programma LDAR.

Nel contesto delle indagini LDAR, il “tipo 2” si riferisce a una specifica metodologia di monitoraggio. Esistono diversi tipi di indagini LDAR, e il “tipo 2” è uno di essi. Questo approccio coinvolge l’uso di strumenti portatili per rilevare le emissioni fuggitive. La ispezione di tipo 1 coinvolge l’ispezione visiva e l’uso di strumenti portatili per individuare emissioni fuggitive da componenti specifici all’interno degli impianti industriali.

Dopo la prima indagine le frequenze di quelle successive è definita dal quarto comma paragrafo 2 articolo 14 del Regolamento.

Secondo l’allegato 1 parte 2 del Regolamento i gestori e operatori nell’ambito del programma LDAR devono fornire informazioni sulle capacità di rilevamento delle perdite, sull'affidabilità e sui limiti del dispositivo, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la capacità di identificare perdite o posizioni specifiche, i limiti di rilevamento ed eventuali restrizioni d'uso, nonché i dati di supporto.

 

Riparazione perdite (articolo 14)

I gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti che emettono metano a livelli pari o superiori ai seguenti livelli a temperatura e pressione standard secondo le indicazioni del paragrafo 8 articolo 14 del Regolamento e utilizzano dispositivi di rilevamento conformi alle specifiche del costruttore per il funzionamento e la manutenzione

La riparazione o la sostituzione dei componenti di cui al paragrafo 8 avviene immediatamente dopo la rilevazione. Se la riparazione non può essere eseguita immediatamente dopo il rilevamento, deve essere tentata il prima possibile e non oltre 5 giorni dopo il rilevamento e deve essere completata entro 30 giorni dal rilevamento.

Se un operatore è in grado di dimostrare che la riparazione o la sostituzione non avrebbe successo o non sarebbe possibile entro 5 giorni per un primo tentativo o se prevede che una riparazione completa non sarebbe possibile entro 30 giorni a causa di considerazioni di sicurezza, amministrative o tecniche, l'operatore ne informa le autorità competenti e fornisce loro la prova unitamente ai programmi di riparazione e monitoraggio contenenti almeno gli elementi di cui all'allegato II al Regolamento entro 12 giorni dalla data di rilevamento.

 

Restrizioni allo sfiato e alla combustione in torcia (articolo 15)

Lo sfiato è il rilascio diretto di metano incombusto nell'atmosfera

La combustione in torcia è lo smaltimento del metano mediante combustione controllata, in un dispositivo progettato a tale scopo.

Lo sfiato e la combustione in torcia è vietato salvo i casi elencati dall’articolo 15 del Regolamento e viene ammesso comunque solo in caso di emergenza (vedi definizione punto 35 articolo 2 Regolamento) o malfunzionamento e comunque con gli obblighi di comunicazione come disciplinati dall’articolo 16 del Regolamento.

 

Requisiti di efficienza della svasatura (articolo 17)

In caso di costruzione, sostituzione o ristrutturazione totale o parziale di un sito, o di installazione di nuovi camini di torcia o di altri dispositivi di combustione, i gestori installano solo camini di torcia o dispositivi di combustione con un bruciatore pilota automatico o un bruciatore pilota continuo e con un'efficienza di distruzione e rimozione per livello di progettazione di almeno il 99 %.

 

 


MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE NELLE MINIERE DI CARBONE ATTIVE (CAPITOLO 4 DEL REGOLAMENTO)

1. Monitoraggio e rendicontazione nelle miniere di carbone attive (sezione I )

2. Monitoraggio e rendicontazione nelle miniere di carbone attive (sezione II)

3. Emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee chiuse e miniere di carbone sotterranee abbandonate (sezione III)

 


 

EMISSIONI DI METANO DEL PETROLIO GREGGIO, DEL GAS NATURALE E DEL CARBONE IMMESSI SUL MERCATO DELL'UNIONE (Capitolo 5 Regolamento)

 

Obblighi degli importatori (articoli 27 e 28)

Per importatori si intendono: una persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato dell'Unione petrolio greggio, gas naturale o carbone originari di un paese terzo,

Per produttore si intendono: un'impresa che, nell'ambito di un'attività commerciale, produce petrolio greggio, gas naturale o carbone, estraendoli dal suolo in una zona autorizzata, trasformandoli o trasportandoli attraverso infrastrutture connesse all'interno di tale zona autorizzata

Per esportatore si intende: la controparte contrattuale dell'importatore in ciascun contratto concluso per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone nell'Unione

Secondo l’articolo 27 del Regolamento entro il 5 maggio 2025 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, gli importatori forniscono le informazioni di cui all'allegato IX alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti. Se gli importatori non forniscono tali informazioni, in tutto o in parte, essi forniscono alle autorità competenti una valida giustificazione di tale mancanza e illustrano le azioni intraprese per ottenere tali informazioni.

Tra le informazioni dell’allegato IX si veda:

1. l'indicazione se il produttore o l'esportatore, a seconda dei casi, effettua misurazioni e quantificazioni a livello di fonte e di sito, se tali dati sono soggetti a verifica da parte di terzi indipendenti, se le sue emissioni di metano sono comunicate, in modo indipendente o nell'ambito degli impegni a comunicare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra in linea con i requisiti dell'UNFCCC (QUI); e se sono conformi ai requisiti di rendicontazione UNFCCC o agli standard OGMP 2.0 (QUI);

2. l'indicazione se il produttore o l'esportatore, a seconda dei casi, applica misure regolamentari o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure quali indagini LDAR o misure volte a controllare e limitare gli eventi di sfiato e gli eventi di combustione in torcia, compresa una descrizione di tali misure, unitamente, se disponibili, alle pertinenti relazioni delle indagini LDAR e degli eventi di sfiato e di combustione in torcia rispetto all'ultimo anno civile disponibile.

 

Entro il 5 agosto 2025 e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni fornite dagli importatori.

 

A decorrere dal 1º gennaio 2027 gli importatori dimostrano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti a norma di tale data che i contratti conclusi o rinnovati a partire dal 4 agosto 2024 per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione riguardano esclusivamente petrolio greggio, il gas naturale o il carbone che sono soggetti a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate a livello del produttore equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

Per i contratti conclusi prima del 4 agosto 2024 per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione, gli importatori compiono ogni ragionevole sforzo per esigere che il petrolio greggio, il gas naturale o il carbone siano soggetti a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate a livello del produttore equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento. Tali sforzi possono includere la modifica di tali contratti.

A decorrere dal 1o gennaio 2027 gli importatori informano annualmente le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti dei risultati di tali sforzi, nell'ambito delle informazioni da fornire sopra richiamate, e, in caso di inadempienza, forniscono a tali autorità competenti una valida giustificazione di tale inadempienza e illustrano le azioni intraprese nell'ambito di tali sforzi.

 

Intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone (articolo 29)

Entro il 5 agosto 2028 e successivamente ogni anno, per i contratti di fornitura conclusi o rinnovati a partire dal 4 agosto 2024, i produttori dell'Unione e gli importatori comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da essi immessi sul mercato dell'Unione, calcolata secondo la metodologia individuata entro il 5 agosto 2027 con atto delegato della Commissione relativamente a come calcolare, a livello di produttore, l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione.

 

Relazione sulle potenziali riduzioni di emissioni di metano (articolo 29)

Entro il 5 agosto 2029 la Commissione valuta il potenziale impatto dei vari livelli dei valori massimi di intensità di metano associati al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione a livello del produttore e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende una valutazione della potenziale riduzione delle emissioni globali di metano, dell'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione e nazionale e sulla competitività dell'economia dell'Unione, nonché delle potenziali distorsioni del mercato mondiale e regionale. Tale relazione comprende anche una valutazione del mercato per quanto riguarda l'intensità di metano delle forniture attuali e future all'Unione fino al 2049 attraverso contratti a lungo termine e acquisti a pronti. Tale valutazione analizza la situazione per Stato membro, tenendo conto degli impegni contrattuali assunti prima del 4 agosto 2024, delle capacità delle infrastrutture energetiche e dei potenziali vincoli.

Sulla base della valutazione di cui sopra e di criteri oggettivi, la Commissione adotta atti delegati  per integrare il presente regolamento stabilendo i valori massimi di intensità di metano associati al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione a livello del produttore. 

 

Banca dati sulla trasparenza del metano e profili di prestazione del metano (articolo 30)

Entro il 5 febbraio 2026 la Commissione istituisce e mantiene una banca dati sulla trasparenza del metano, comprendente le informazioni pertinenti sugli Stati membri e i paesi terzi, le imprese, gli importatori e i volumi di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione, in particolare le informazioni che le sono state trasmesse secondo le norme del Regolamento esaminate in precedenza della presente analisi.

 

Strumento di monitoraggio globale del metano e meccanismo di reazione rapida (articolo 31)

Entro il 5 agosto 2026 la Commissione istituisce uno strumento globale di monitoraggio del metano basato su dati satellitari e contributi provenienti da diversi fornitori di dati e servizi certificati, tra cui la componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione istituito dal Regolamento (UE) 2021/696 (QUI). A tal fine, la Commissione può utilizzare gli strumenti o i quadri internazionali esistenti, ove disponibili.

Lo strumento globale di monitoraggio del metano è messo a disposizione del pubblico e fornisce aggiornamenti periodici almeno sul verificarsi, l'entità e l'ubicazione di eventi ad alte emissioni di metano provenienti da fonti energetiche all'interno o all'esterno dell'Unione.

Entro il 5 febbraio 2026 la Commissione istituisce un meccanismo di reazione rapida per far fronte agli eventi che hanno superato le emissioni.


 


SANZIONI (articolo 33)

Sanzioni Penali

Le sanzioni, stabilite dagli stati membri e notificate alla Commissione entro il 5 agosto 2025, per violazioni del Regolamento, dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprendono almeno:

a) ammende proporzionate al danno ambientale e all'impatto sulla sicurezza e sulla salute umana, fissate a un livello che: 1. privi almeno i responsabili dei vantaggi economici derivanti dall'infrazione in modo efficace; 2. e aumenta gradualmente in caso di infrazioni gravi ripetute;

sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento per costringere gli operatori, le imprese, gli operatori minerari o gli importatori a porre fine a un'infrazione, a conformarsi a una decisione che ordina azioni correttive o misure correttive, a fornire informazioni o sottoporsi a un'ispezione, a seconda dei casi.

 

Sanzioni Amministrative

Per le violazioni degli obblighi del Regolamento relativo alle comunicazioni delle emissioni di metano, agli interventi di prevenzione e riparazione delle emissioni, segnalazioni eventi di sfiato e di combustione in torcia e violazione dei divieti di questi eventi fuori delle deroghe previste, monitoraggio rendicontazione emissioni da miniere di carbone, informazioni degli importatori di petrolio gas e carbone anche in relazione a come i contratti di fornitura rispettino gli obblighi di monitoraggio delle emissioni,  informazioni degli importatori sull'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da essi immessi sul mercato dell'Unione, inosservanza di quanto indicato nei rapporti di ispezione e mancato esercizio delle azioni di attenuazione delle emissioni, l'incapacità degli operatori, delle imprese, degli operatori minerari o degli importatori di fornire alle autorità competenti o ai verificatori l'assistenza necessaria per l'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

In particolare, gli stati membri a dette violazioni devono consentire alle autorità competenti di imporre:

1. adottare una decisione che imponga all'interessato di porre fine all'infrazione;

2. ordinare la confisca dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alle violazioni, nella misura in cui possano essere determinati;

3. emettere avvisi o avvisi pubblici;

4. adottare una decisione che impone sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento;

5. adottare una decisione che infligge sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Criteri indicativi per la applicazione delle sanzioni

1. la durata o gli effetti nel tempo, la natura e la gravità della violazione;

2. qualsiasi azione intrapresa dall'operatore, dall'impresa, dall'operatore minerario o dall'importatore per attenuare o rimediare tempestivamente al danno;

3. il carattere intenzionale o colposo della violazione;

4. eventuali infrazioni precedenti o ripetute da parte dell'operatore, dell'impresa, dell'operatore minerario o dell'importatore;

5. i vantaggi economici conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, dall'operatore, dall'impresa, dall'operatore minerario o dall'importatore grazie all'infrazione, se sono disponibili i dati pertinenti;

6. le dimensioni dell'operatore, dell'impresa, dell'operatore minerario o dell'importatore;
il grado di cooperazione con le autorità;

7. il modo in cui l'infrazione è venuta a conoscenza delle autorità, in particolare se, e in quale misura, l'operatore, l'impresa, l'operatore minerario o l'importatore hanno notificato tempestivamente l'infrazione;

8. qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso, comprese le azioni di terzi.

 

Gli Stati membri pubblicano annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni imposte a norma del presente regolamento, sulle infrazioni e sugli operatori, le imprese, gli operatori minerari o gli importatori ai quali sono state irrogate sanzioni.

Se del caso, tali informazioni sono comunicate conformemente all'articolo 22 della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente. Secondo detto articolo 22: “Gli Stati membri provvedono affinché sia ​​predisposto un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di dati statistici resi anonimi sulle fasi di segnalazione, indagine e giudiziaria relative ai reati previsti dalla Direttiva, al fine di monitorare l'efficacia delle loro misure di lotta ai reati ambientali”.

 

 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE L’AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE FRA I REGOLATORI NAZIONALI DELL'ENERGIA 

Il nuovo Regolamento aggiunge un paragrafo all’articolo 15 del Regolamento UE 2019/942 (QUI) che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER-QUI) che recita: “Ogni 3 anni l'ACER, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce e mette a disposizione del pubblico una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il confronto dei costi unitari di investimento connessi alla misurazione, alla quantificazione, al monitoraggio, alla comunicazione, alla verifica e alla riduzione, compresi lo sfiato e il flaring, delle emissioni di metano per progetti comparabili. Essa formula raccomandazioni sugli indicatori e sui valori di riferimento per i costi unitari di investimento ai fini del rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consigliodi cui all'articolo 3 di tale regolamento”.

 

 



 

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