venerdì 26 luglio 2024

Ampliamento rigassificatore di Panigaglia errori e bugie di GNL Italia

Come è noto, visto che è stato resto pubblico anche dai mass media spezzini, GNL Italia ha presentato un progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia che prevede un aumento di circa il 30% capacità di rigassificazione che consentirà di giungere dagli attuali circa 3,5 miliardi Sm3/anno a circa 4,6 miliardi Sm3/anno.

Il progetto che riprende quello che era stato presentato anni fa e aveva ottenuto solo un giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) favorevole nel 2010 ma non l’Intesa, necessaria, da parte della Giunta Regionale ligure dell’epoca.

La documentazione presentata è attualmente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica QUI. Questa documentazione piuttosto complessa sarà oggetto di mie analisi successive nel merito dei singoli fattori ambientali interessati dal progetto.

In questo post mi limito ad illustrare alcuni errori clamorosi di GNL Italia  considerato l’importanza del progetto e soprattutto la autorevolezza della società proponente: 

1. Si vuol far credere che la VIA ottenuta nel 2010 sia anche una autorizzazione

2. Si vuol far credere che la VIA positiva del 2010 non sia scaduta

Conoscendo le competenze di GNL Italia gli errori, ma anche le bugie, non possono essere frutto di una sorta "analfabetismo normativo di ritorno" ma nascondono un chiaro retropensiero di GNL Italia come vedremo nel seguito del post…

 


LA QUESTIONE DELLA AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO VERSIONE 2010 E L’INTESA DELLA REGIONE

Il progetto in oggetto è sostanzialmente quello già presentato oltre 10 anni fa e che aveva ottenuto solo il Decreto 569/2010 di compatibilità ambientale nella procedura di VIA.

Quel progetto non ha mai avuto una autorizzazione finale come previsto dalla normativa perché intervenne il diniego di Intesa sul progetto all’epoca presentato da parte della Regione Liguria con Delibera n° 393 del 3 aprile 2009(QUI). Intesa che è tutt’ora necessaria ai sensi del combinato disposto del DLgs 93/2011 e il comma 8-bis della legge 239/200.

Invece nello Studio preliminare ambientale presentato da GNL Italia per la attuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA confonde a pagina 9 il suddetto Decreto Ministeriale 569/2010 con una autorizzazione.

 

 

Quale efficacia della Intesa della Regione

Se la Regione nega l’Intesa entro i suddetti 150 giorni il MITE invita la Regione a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata.

In sostanza la Regione negando l’Intesa ferma il procedimento di autorizzazione finale del progetto in questione ma questo provvedimento oltre alle norme procedurali sopra riportate dovrà tenere in considerazione, soprattutto relativamente al suo contenuto, le sentenze della Corte Costituzionale in materia di Intesa Stato Regioni nella materia energia.

In particolare, detta giurisprudenza ha fissato i seguenti principi in materia:

1. La necessaria Intesa con la Regione riguarda anche le infrastrutture energetiche dichiarate strategiche (Corte Costituzionale n. 110 depositata il 20 maggio 2016)

2. L’Intesa va vista all’interno del principio di leale collaborazione Stato Regioni e non deve essere vista come un veto preventivo della Regione

3. l’eventuale no alla Intesa deve essere motivato sotto il profilo energetico visto che il potere di Intesa fa riferimento, sotto il profilo costituzionale, alla materia energia che rientra nella funzione di legislazione concorrente Stato Regioni ex articolo 117 della Costituzione.

 

 

 

LA QUESTIONE DELLA SCADENZA DEL GIUDIZIO DI VIA DEL 2010

 

Come funziona la disciplina della scadenza dei termini di efficacia della via prima dell’ultima modifica del testo unico ambientale

L’articolo 25 del DLgs 152/2006 (Testo unico Ambientale) disciplina il procedimento che porta al provvedimento di VIA. Il comma 5 di detto articolo 25 stabilisce che il provvedimento di VIA abbia una efficacia temporale non inferiore ai 5 anni per poi aggiungere decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

 

Cosa scrive GNL Italia nella relazione generale allo studio preliminare ambientale

A pagina 9 si legge: “Gli interventi proposti ricomprendono esclusivamente opere facenti parte del Progetto di Ammodernamento del Terminale di Panigaglia, che ha già ottenuto, in data 09.09.2010, il parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto VIA n. 569. Tale autorizzazione è tutt’ora vigente in virtù del fatto che il procedimento di VIA è stato avviato in data 21 giugno 2007 ossia prima delle modifiche introdotte dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che ha successivamente limitato a 5 anni il termine temporale di validità dei Decreti VIA/VAS

 



Perché non é vero quello che afferma GNL Italia

Il limite dei 5 anni non è stato introdotto nella legge italiana dopo l’avvio del procedimento di VIA del 2007 al progetto di ampliamento in questione.

Infatti, il DLgs 152/2006 in versione originale al comma 4 articolo 40 (VIA statale capo II) afferma testualmente: “4. Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità  ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo   mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione”.

N.B. Questa norma è entrata in vigore, nell’ipotesi massima, entro il 12 agosto 2006.

 


 

IL VERO OBIETTIVO CHE SI NASCONDE DIETRO GLI ERRORI CLAMOROSI DI GNL ITALIA

Sostenere, come fa GNL Italia, la tesi per cui il progetto è ancora autorizzato e la VIA del 2010 ancora valida ha uno scopo ben preciso: depotenziare l’importanza del procedimento nuovo in corso presso il Ministero dell’Ambiente farlo diventare praticamente una sorta di nulla osta da rilasciare a automaticamente e quindi evitare la applicazione di una Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria.

È la stessa logica, sia pure utilizzando modalità diverse, che ha portato ad autorizzare il trasferimento delle autocisterne di GNL dal rigassificatore al porto spezzino (progetto Truck Loading) e le nuove navi metaniere (oltre 90) del progetto Vessel Reloading che farà diventare il porto di Spezia un hub del gas:

1. senza una valutazione di impatto ambientale ordinaria vedi QUI  e QUI e ancora QUI

2. non rispettando il piano regolatore del porto spezzino QUI

3. non verificando l’impatto del punto di sbarco nel porto spezzino delle autobotti cariche di gnl QUI

4. rimuovendo la applicazione del piano di emergenza esterno aggiornato ai progetti TRUCK Loading e Vessel Reloading.

 

I 4 punti sopra elencati rilevano sotto il profilo giuridico amministrativo ma quello che gli “errori” di GNL Italia sopra descritti vogliono rimuovere dal punto di vista comunicativo è che il potenziamento del rigassificatore di Panigaglia, in termini di impatto ambientale e di rischio incidentale, è già avvenuto. Altro che “rendere l’impianto sempre più eco e socio sostenibile” come scrive GNL Italia a pagina 9 dello Studio preliminare ambientale. Certo una sostenibilità che GNL vuole verificare aggirando le norme ambientale più rigorose con il beneplacito delle autorità competenti, per non parlare dei “pentimenti”, QUI, fuori tempo massimo del Comune di Spezia.

 


 

P.S. LA BUGIA A SUPPORTO DEGLI ERRORI

Oltre agli errori sopra analizzati GNL Italia nello Studio Preliminare Ambientale afferma una netta falsità che conferma quanto sopra scritto sulla logica non trasparente e derogatoria della normativa di GNL Italia. Afferma GNL Italia a pagina dello Studio: “Tale Progetto autorizzato nel 2010, del quale si riporta una sintesi tecnico ambientale nell’annesso 11, non fu implementato a causa delle mutate condizioni di mercato del successivo decennio”.

Ma quali mutazioni del mercato! Il Progetto non andò avanti perché ci fu il NO alla Intesa da parte della Regione Liguria, come già spiegato, che si fondava su due motivi principali:

1.”la programmazione e pianificazione regionale prevede nel tempo il superamento dell’impianto in parola in quanto ubicato in un ambito territoriale di elevata valenza paesaggistica e ambientale” come dimostra lo stralcio di questo accordo tra Comune di Portovenere e Snam del 1994 che riporto di seguito




2. la presenza di un rigassificatore a breve distanza geografica allora in realizzazione e oggi pienamente in funzione: quello di Livorno e ora la nave rigassificatrice di Piombino


Due elementi, quello sopra richiamati, tutt’ora validi ed efficaci mentre il riferimento al mercato dell'energia, che secondo GNL Italia richiede oggi nuovo gas per l’Italia, deve fare i conti:

1. la nuova strategia UE con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990

2. Le norme UE (QUI) sulla riduzione del consumo del gas e della riduzione delle emissioni fuggitive del metano per combattere l’effetto serra che rendono sempre meno strategico il gas per la transizione ecologica

3. l’evoluzione del mercato del gas a livello mondiale (QUI)che rende un eccesso di rigassificatori dei BENI INCAGLIATI QUI.


Insomma ci sono ampi motivi tecnici e giuridici affinchè la attuale Giunta Regionale o quella che verrà a breve dopo le nuove elezioni, possa esprimere nuovamente un NO ALLA INTESA sul progetto di ampliamento trattato in questo post.

  

 

 

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