Come è noto, visto che è stato resto pubblico anche dai
mass media spezzini, GNL Italia ha presentato un progetto di ampliamento del
rigassificatore di Panigaglia che prevede un aumento di circa il 30% capacità di
rigassificazione che consentirà di giungere dagli attuali circa 3,5 miliardi
Sm3/anno a circa 4,6 miliardi Sm3/anno.
Il progetto che riprende quello che era stato presentato
anni fa e aveva ottenuto solo un giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) favorevole nel 2010 ma non l’Intesa, necessaria, da parte
della Giunta Regionale ligure dell’epoca.
La documentazione presentata è attualmente sottoposta a
verifica di assoggettabilità a VIA del Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza energetica QUI.
Questa documentazione piuttosto complessa sarà oggetto di mie analisi
successive nel merito dei singoli fattori ambientali interessati dal progetto.
In questo post mi limito ad illustrare alcuni errori clamorosi di GNL Italia considerato l’importanza del progetto e soprattutto la autorevolezza della società proponente:
1. Si vuol far credere che la VIA ottenuta nel 2010 sia anche
una autorizzazione
2. Si vuol far credere che la VIA positiva del 2010 non sia
scaduta
Conoscendo le competenze di GNL Italia gli errori, ma anche le bugie, non possono essere frutto di una sorta "analfabetismo normativo di ritorno" ma nascondono un chiaro retropensiero di GNL Italia come vedremo nel seguito del post…
LA QUESTIONE DELLA AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO VERSIONE
2010 E L’INTESA DELLA REGIONE
Il progetto in oggetto è sostanzialmente quello già presentato oltre 10 anni fa e che aveva ottenuto solo il Decreto 569/2010 di compatibilità ambientale nella procedura di VIA.
Quel progetto non ha mai avuto una autorizzazione finale
come previsto dalla normativa perché intervenne il diniego di Intesa sul
progetto all’epoca presentato da parte della Regione Liguria con Delibera n°
393 del 3 aprile 2009(QUI). Intesa che è tutt’ora necessaria ai sensi del combinato
disposto del DLgs 93/2011 e il comma 8-bis della legge 239/200.
Invece nello Studio preliminare ambientale presentato da
GNL Italia per la attuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
confonde a pagina 9 il suddetto Decreto Ministeriale 569/2010 con una autorizzazione.
Quale efficacia della Intesa della Regione
Se la Regione nega l’Intesa entro i suddetti 150 giorni
il MITE invita la Regione a provvedere entro un termine non superiore a trenta
giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in
merito con la partecipazione della regione interessata.
In sostanza la Regione negando l’Intesa ferma il
procedimento di autorizzazione finale del progetto in questione ma questo
provvedimento oltre alle norme procedurali sopra riportate dovrà tenere in
considerazione, soprattutto relativamente al suo contenuto, le sentenze della
Corte Costituzionale in materia di Intesa Stato Regioni nella materia energia.
In particolare, detta giurisprudenza ha fissato i
seguenti principi in materia:
1. La necessaria Intesa con la Regione riguarda
anche le infrastrutture energetiche dichiarate strategiche (Corte
Costituzionale n. 110 depositata il 20 maggio 2016)
2. L’Intesa va vista all’interno del principio di
leale collaborazione Stato Regioni e non deve essere vista come un veto
preventivo della Regione
3. l’eventuale no alla Intesa deve essere motivato
sotto il profilo energetico visto che il potere di Intesa fa riferimento, sotto
il profilo costituzionale, alla materia energia che rientra nella funzione di
legislazione concorrente Stato Regioni ex articolo 117 della Costituzione.
LA QUESTIONE DELLA SCADENZA DEL GIUDIZIO DI VIA DEL 2010
Come funziona la disciplina della scadenza dei termini
di efficacia della via prima dell’ultima modifica del testo unico ambientale
L’articolo 25 del DLgs 152/2006 (Testo unico Ambientale)
disciplina il procedimento che porta al provvedimento di VIA. Il comma 5 di
detto articolo 25 stabilisce che il provvedimento di VIA abbia una efficacia
temporale non inferiore ai 5 anni per poi aggiungere decorsa l'efficacia
temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato
realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la
concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa
aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale
di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di
specifica proroga da parte dell'autorità competente.
Cosa scrive GNL Italia nella relazione generale allo
studio preliminare ambientale
A pagina 9 si legge: “Gli interventi proposti
ricomprendono esclusivamente opere facenti parte del Progetto di Ammodernamento
del Terminale di Panigaglia, che ha già ottenuto, in data 09.09.2010, il parere
favorevole di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto VIA n. 569. Tale
autorizzazione è tutt’ora vigente in virtù del fatto che il procedimento di VIA
è stato avviato in data 21 giugno 2007 ossia prima delle modifiche introdotte
dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che ha successivamente limitato a 5 anni il
termine temporale di validità dei Decreti VIA/VAS”
Perché non é vero quello che afferma GNL Italia
Il limite dei 5 anni non è stato introdotto nella legge italiana dopo l’avvio del procedimento di VIA del 2007 al progetto di ampliamento in questione.
Infatti, il DLgs 152/2006 in versione originale al comma
4 articolo 40 (VIA statale capo II) afferma testualmente: “4. Nel caso di opere
non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità
ambientale, la procedura deve essere
riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato
delle risorse abbiano subito nel frattempo
mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità
ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua
emanazione”.
N.B. Questa norma è entrata in vigore, nell’ipotesi
massima, entro il 12 agosto 2006.
IL VERO OBIETTIVO CHE SI NASCONDE DIETRO GLI ERRORI
CLAMOROSI DI GNL ITALIA
Sostenere, come fa GNL Italia, la tesi per cui il
progetto è ancora autorizzato e la VIA del 2010 ancora valida ha uno scopo ben
preciso: depotenziare l’importanza del procedimento nuovo in corso presso il
Ministero dell’Ambiente farlo diventare praticamente una sorta di nulla osta da
rilasciare a automaticamente e quindi evitare la applicazione di una
Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria.
È la stessa logica, sia pure utilizzando modalità
diverse, che ha portato ad autorizzare il trasferimento delle autocisterne di
GNL dal rigassificatore al porto spezzino (progetto Truck Loading) e le nuove
navi metaniere (oltre 90) del progetto Vessel Reloading che farà diventare il
porto di Spezia un hub del gas:
1. senza una valutazione di impatto ambientale ordinaria
vedi QUI e QUI
e ancora QUI
2. non rispettando il piano regolatore del porto spezzino
QUI
3. non verificando l’impatto del punto di sbarco nel
porto spezzino delle autobotti cariche di gnl QUI
4. rimuovendo la applicazione del piano di emergenza
esterno aggiornato ai progetti TRUCK Loading e Vessel Reloading.
I 4 punti sopra elencati rilevano sotto il profilo giuridico
amministrativo ma quello che gli “errori” di GNL Italia sopra descritti
vogliono rimuovere dal punto di vista comunicativo è che il potenziamento del
rigassificatore di Panigaglia, in termini di impatto ambientale e di rischio
incidentale, è già avvenuto. Altro che “rendere l’impianto sempre più eco e
socio sostenibile” come scrive GNL Italia a pagina 9 dello Studio
preliminare ambientale. Certo una sostenibilità che GNL vuole verificare
aggirando le norme ambientale più rigorose con il beneplacito delle autorità
competenti, per non parlare dei “pentimenti”, QUI,
fuori tempo massimo del Comune di Spezia.
P.S. LA BUGIA A SUPPORTO DEGLI ERRORI
Oltre agli errori sopra analizzati GNL Italia nello
Studio Preliminare Ambientale afferma una netta falsità che conferma quanto
sopra scritto sulla logica non trasparente e derogatoria della normativa di GNL
Italia. Afferma GNL Italia a pagina dello Studio: “Tale Progetto autorizzato
nel 2010, del quale si riporta una sintesi tecnico ambientale nell’annesso 11,
non fu implementato a causa delle mutate condizioni di mercato del successivo
decennio”.
Ma quali mutazioni del mercato! Il Progetto non andò
avanti perché ci fu il NO alla Intesa da parte della Regione Liguria, come già
spiegato, che si fondava su due motivi principali:
1.”la programmazione e pianificazione regionale prevede nel tempo il superamento dell’impianto in parola in quanto ubicato in un ambito territoriale di elevata valenza paesaggistica e ambientale” come dimostra lo stralcio di questo accordo tra Comune di Portovenere e Snam del 1994 che riporto di seguito
2. la presenza di un rigassificatore a breve distanza geografica allora in realizzazione e oggi pienamente in funzione: quello di Livorno e ora la nave rigassificatrice di Piombino
Due elementi, quello sopra richiamati, tutt’ora validi ed
efficaci mentre il riferimento al mercato dell'energia, che secondo GNL Italia richiede oggi nuovo
gas per l’Italia, deve fare i conti:
1. la nuova strategia UE con l’obiettivo della neutralità
climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra
dell'UE del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990
2. Le norme UE (QUI)
sulla riduzione del consumo del gas e della riduzione delle emissioni fuggitive
del metano per combattere l’effetto serra che rendono sempre meno strategico il
gas per la transizione ecologica
3. l’evoluzione del mercato del gas a livello mondiale (QUI)che
rende un eccesso di rigassificatori dei BENI INCAGLIATI QUI.
Insomma ci sono ampi motivi tecnici e giuridici affinchè la attuale Giunta Regionale o quella che verrà a breve dopo le nuove elezioni, possa esprimere nuovamente un NO ALLA INTESA sul progetto di ampliamento trattato in questo post.
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