L’articolo 4 della legge 95/2024 al comma 7-bis (QUI)
prevede deroghe ai piani antenne comunali ai fini di attuare il Piano Nazionale
5G (QUI)
La norma ha una finalità chiara: accelerare la realizzazione
di impianti per la tecnologia 5G in tutte le aree che attualmente non sono
servite dalla tecnologia in questione perché i gestori non hanno convenienza ad
investire e richiedono copertura dei finanziamenti statali (PNNR compreso).
Non sono bastate le già enormi facilitazioni in deroga alle norme ambientali e paesaggistiche come spiego nel post, ora il Governo l’unico strumento legale, i piani comunali antenne, che possa permettere, se correttamente gestito, una tutela della salute pubblica contro l’inquinamento da campi elettromagnetici.
Questa norma oltre ad essere incostituzionale, come
spiego nel post, non ha alcuna giustificazione anche dal punto di vista delle esigenze nazionali di una efficiente rete di telefonia mobile. I Piani Antenne come è noto non possono bloccare indiscriminatamente gli
impianti per la telefonia mobile. È chiaro che la questione non è tecnica ma
politica, questo Governo (i precedenti su questa materia non sono stati
migliori) vuole installare antenne ovunque senza alcuna misura di cautela
regalando etere e territorio ai gestori. Un modello di cancellazione della
partecipazione dei cittadini e delle comunità locali ormai sperimentato in
altri campi (rigassificatori, impianti da fonti rinnovabili, impianti di
rifiuti, centrali a gas, infrastrutture di trasporto etc. etc.).
Per questi motivi occorre una reazione politica dei
Comuni, dei cittadini attivi, molto forte perché la misura di tolleranza del
suddetto modello è stata superata ampiamente.
Tutto questo avviene nonostante che perfino il servizio
ricerche del Parlamento UE ha ammesso (QUI)
la mancanza di studi che dimostrino la non pericolosità del 5G, mentre il
nostro Governo trova soldi per sviluppare il 5G in deroga alle norme ambientali
senza finanziare studi sul rischio salute pubblica di questa tecnologia QUI.
Nel frattempo, non bisogna abbandonare anche l’idea di utilizzare,
come spiego nel post, i pochi spazi di azione che resistono nella legge vigente
per cercare di fermare questo disegno avanzato con questa ultima norma che
descrivo di seguito nelle sue conseguenze e criticità.
IL PIANO NAZIONALE 5G
Il Piano ha infatti l'obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile mediante rilegamenti in fibra ottica delle stazioni radio base (SRB) e la densificazione delle infrastrutture di rete, al fine di garantire la velocità ad almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, in aree in cui non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire connettività a 30 Mbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico.
In particolare, il Piano recepisce gli obiettivi delle due Comunicazioni della Commissione UE (quella sul mercato unico digitale QUI e del decennio digitale europeo QUI), tra i quali c’è quello di permettere entro il 2030 che tutte le famiglie
dell’UE possano beneficiare di una connettività Gigabit e che tutte le zone
abitate siano coperte dalle reti 5G.
LA NUOVA NORMA CHE DEROGA AI PIANI ANTENNE NEI COMUNI
Secondo detto comma 7-bis della nuova norma la localizzazione degli impianti 5G nelle aree bianche oggetto dell'intervento, in deroga ai piani antenne, é disposta fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale (vale a dire dei quadranti di 100 x 100 metri in cui è suddiviso il territorio italiano ai fini della classificazione delle Aree Nere, Grigie e Bianche-), come indicati dal relativo bando di gara. N.B. le aree cd. ‘grigie’ e ‘nere’ ovvero in concorrenza, ove sono già presenti una o più reti in banda ultralarga, al fine di conseguire, anche in tali aree, un importante salto di qualità per la realizzazione di reti in banda ultraveloce al gigabit.
La precisazione della scadenza del 31 dicembre 2026 è
importante perché dà il tempo al Piano Italia 5G di essere completato, visto
che deve raggiungere i target entro giugno 2026 così come per il Pnrr. Vedi
schema di seguito
PIANO AREE BIANCHE
Come è noto agli addetti ai lavori la Decisione della
Commissione UE “State aid SA.41647 (2016/N)– Italy- Strategia Banda Ultralarga”
del 30 giugno 2016 (QUI),ha
autorizzato il Piano di intervento nelle aree bianche, in quanto compatibile
con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Come ricorda il Piano nazionale 5G a seguito
dell’autorizzazione della Commissione europea del 2016 relativa al Piano aree
bianche è stata avviata dal soggetto attuatore Infratel Italia l’attività
operativa che ha portato all’aggiudicazione di tre diverse gare, distinte per
aree geografiche, alla società Open Fiber S.p.A. attiva esclusivamente nel
mercato dell’accesso all’ingrosso, che è pertanto diventata il concessionario
pubblico responsabile della realizzazione, gestione e manutenzione della nuova rete
per un periodo di venti anni
Si riporta questo passaggio da pagina 8 del Piano
Nazionale 5G (2021): “L’obiettivo della Strategia è quello di portare a termine
in un orizzonte temporale certo il Piano “Aree bianche” approvato nel 2015
dal Governo italiano e nato con l’obiettivo di portare Internet veloce nelle
zone a fallimento di mercato in 7.632 comuni, per un totale di circa 8,6
milioni di unità immobiliari, assegnando a tale intervento circa 2,8 miliardi
di euro tra risorse FSC, FESR e FEASR. A seguito di quanto emerso nel corso della
fase di progettazione definitiva con il riscontro in campo delle unità
immobiliari effettivamente presenti nelle aree bianche e dell’effettivo livello
di copertura da parte degli operatori privati nelle medesime aree, vi è stata
una revisione del Piano, che ad oggi prevede 7.416 comuni, per un totale di
circa 8,4 milioni di unità immobiliari, di cui il 74% in FTTH (circa 6,2
milioni) e il 26% in FWA (circa 2,2 milioni). La concessione prevede inoltre
che, a conclusione dei lavori, sia garantito il collegamento con reti
abilitanti ai servizi over 100 Mbit/s di tutte le sedi della pubblica
amministrazione e di tutte le aree industriali ricadenti nelle aree bianche.”
LE AREE BIANCHE
Ma cosa sono in
concreto queste aree bianche: quelle aree in cui sono assenti
interventi di investimento di operatori privati (piccoli Comuni, zone rurali,
aree industriali) per non interessati ad investire per cui occorre il sostegno
dello Stato. Si tratta in realtà come si evince dal
passaggio sopra riportato dal Piano Nazionale 5G di migliaia di Comuni e
quindi, sotto il profilo dell’impatto sanitario e ambientale, di decine di
migliaia di cittadini residenti in quelle aree.
IL CONTRASTO DELLA NUOVA NORMA CON LEGGI
VIGENTI CHE DISCIPLINANO I PIANI ANTENNE
La norma introdotta con il comma 7-bis articolo 4 legge
95/2024 quindi impedisce ai Comuni di pianificare la localizzazione delle
antenne 5G nel rispetto dei principi dell'articolo 8, comma
6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e giurisprudenza relativa (QUI
e QUI).
Non solo si sono triplicati i limiti di emissioni de campi elettromagnetici da telefonia mobile (QUI) ma già con l’ultima modifica del Codice delle Comunicazioni elettroniche si erano depotenziati i piani comunali in questione. Infatti, il DLgs 48/2024 (QUI) ha ridotto il potere di pianificazione dei Comuni riducendo la collocazione delle antenne di telefonia mobile ed altri impianti assimilabili ad una questione puntuale e non di aree che possa contenere situazioni di sensibilità (scuole, ospedali, parchi, situazioni specifiche di problematiche sanitarie anche individuali).
La nuova norma, qui esaminata, risulta in palese contrasto con l’articolo 8 della legge 36/2001 che non è stato abrogato visto che questo afferma: “6. I comuni possono adottare un regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato”
Dalla normativa vigente prima della nuova norma e tutt'ora efficace risulta che:
1. i piani antenne devono riguardare tutto il territorio
del Comune ne tanto meno possono essere esclusi interi Comuni. I Limiti di
legge confermati dalla giurisprudenza riguardano solo il caso in cui i piani
antenne escludano la localizzazione delle antenne in intere aree del Comune
(agricole o residenziali ad esempio);
2. i piani antenne devono rispettare il codice delle
comunicazioni elettroniche (DLgs 259/2003) facendo riferimento ad una serie di
articoli di quest’ultimo che non prevedono deroghe all’applicazione dei piani
antenne comunali.
Non si può sostenere che il nuovo comma 7-bis realizzi
almeno per i Comuni in area bianca una sorta di abrogazione tacita
dell’articolo 8 della legge 36/2024 visto che viene citato dalla nuova norma.
IL CONTRASTO DELLA NUOVA NORMA CON LA COSTITUZIONE
Non solo ma la norma essendo volta a realizzare antenne
nelle aree bianche con investimenti statali quindi con un regalo agli operatori
privati del settore, viola le norme della Costituzione recentemente introdotte,
visto che i piani antenne comunali non possono bloccare indiscriminatamente la
localizzazione di antenne di qualsiasi tipo, 5G compreso, ma semmai definire
criteri di localizzazione nel rispetto della pianificazione urbanistica, dei
vincoli ambientali e della tutela della salute pubblica!
Infatti,
l’articolo 41 della Costituzione, introdotto con la legge n° 1 del 11
febbraio 2022, ha previsto una modifica
rilevante per cui la iniziativa economica privata pur restando libera non deve
arrecare danno, non solo alla utilità sociale ma anche a salute e ambiente.
Inoltre, al secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, la legge del
2022 ha previsto che la legge ordinaria determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali ma anche ambientali.
L’articolo 41
da quindi sostanza applicativa (da eseguirsi appunto con la legge ordinaria ma
anche dalla amministrazione attiva) al nuovo dettato dell’articolo 9 della
Costituzione (come modificato sempre dalla legge 1/2022) elevando al rango
costituzionale princìpi già previsti dalle norme ordinarie e
affiancando altresì la salute all’ambiente per la stretta correlazione tra i
due aspetti.
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