Pubblicato (QUI) il Regolamento
(Ue) 2024/1735 del Parlamento Europeo
E Del Consiglio del 13 giugno 2024 che istituisce un quadro di misure
per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero
emissioni nette.
L'obiettivo generale del nuovo Regolamento è quello di migliorare il
funzionamento del mercato interno istituendo un quadro che garantisca l'accesso
dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di
tecnologie a zero emissioni nette, anche incrementando la capacità di
produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e le relative
catene di approvvigionamento per salvaguardarne la resilienza, contribuendo nel
contempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima
e della neutralità climatica, quale definita nel Regolamento
(UE) 2021/1119 (QUI -[NOTA 1]),
nell'intento di decarbonizzare l'economia e la società dell'Unione,
e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità nel settore delle
tecnologie a zero emissioni nette, migliorando in tal modo anche la
competitività dell'Unione.
Del Regolamento ho trattato in questo blog analizzandone la Proposta
della Commissione. Di seguito sintetizzo il testo del nuovo
Regolamento2024/1735 mentre per un approfondimento rinvio al post del 3 aprile
2023 QUI.
Il nuovo Regolamento 2024/1735 stabilisce misura volte a:
1. ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento connesse alle
tecnologie a zero emissioni nette che potrebbero comportare una
distorsione della concorrenza e la frammentazione del mercato interno, in
particolare individuando e sostenendo l'incremento della capacità di
produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative
catene di approvvigionamento;
2. istituire un mercato dell'Unione dei servizi di stoccaggio di CO2;
3. incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette
sostenibili e resilienti mediante procedure di appalto, aste e altre
forme di intervento pubblico;
4. migliorare le competenze attraverso il sostegno delle accademie,
salvaguardando e creando in tal modo posti di lavoro di qualità;
5. sostenere l'innovazione attraverso la creazione di spazi di
sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, il
coordinamento delle attività di ricerca e innovazione tramite il gruppo
direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche, nonché attraverso
il ricorso ad appalti precommerciali e ad appalti pubblici per soluzioni
innovative;
6. migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare
i rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero
emissioni nette.
Le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) 2024/1252 (QUI) sono escluse
dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Nel caso di impianti di
produzione integrati riguardanti la produzione di materiali che rientrano
nell'ambito di applicazione sia del Regolamento (UE) 2024/1252 sia del
presente regolamento, è il prodotto finale degli impianti a determinare
quale regolamento si applichi.
[NOTA 1]
Il Regoalmento 2021/1119 stabilisce la
neutralità climatica al 20250 e inoltre:
1. un obiettivo
vincolante dell’Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a
effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 %
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;
2. il
contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il
2030 debba essere limitato a 225 milioni di tonnellate di
CO2 equivalente.
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