Le Zone logistiche semplificate (ZLS) nascono
per estendere, le agevolazioni e semplificazione per insediare attività e
imprese nelle Zone Economiche Speciali ZES (vedi legge
123/2017 QUI),
alle aree portuali del centro nord quindi anche a quella spezzina.
In questi ultimi anni c’è stata una estensione abnorme
delle ZLS:
1. prima solo aree portuali ma solo una per regione;
2. poi si è arrivati a due per singola Regione;
3. poi la possibilità di estendere le ZLS anche in aree non
portuali ma legate da un “nesso funzionale” con i porti;
4. ancora la possibilità di istituire una ZLS in Regione
senza porti.
Ora arriva la
possibilità di istituire le ZLS anche nelle Regioni che fino ad ora non lo
prevedevano.
Nel post che segue analizzo la nuova normativa (articolo 13-bis legge 95/2024) e le ragioni di questo interesse a generalizzare la istituzione delle ZLS anche al di là delle aree portuali.
Come anticipato in
premessa ora arriva la chiusura del cerchio degli ambiti territoriali dove
applicare le ZLS: l'articolo 13-bis della legge 95/2024 (QUI)
che ha convertito il Decreto Legge 60/2024 ha previsto l'istituzione della Zona
logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione
(Marche e Umbria) non ricomprese nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - Zes unica (QUI).
La domanda che nasce spontanea è: da dove
nasce questo “amore” per le ZLS? In parte per le agevolazioni (nella forma del
credito di imposta, ma soprattutto per altre due ragioni che illustrerò di
seguito:
1. le
semplificazioni e le deroghe a numerose norme e procedure soprattutto
ambientali e territoriali;
2. gli strumenti e il
modello di governo delle ZLS che tagliano fuori comunità ed enti locali
Così estendendo con
la nuova norma la applicazione delle ZLS alle ultime Regioni rimaste escluse si
può trasformare parte rilevante del territorio di tutte le regioni italiane in
zona “franca” dalle norme ambientali e territoriali più rigorose.
Vediamo in sintesi i
contenuti di questo “favor legis” per le ZLS che avevo analizzato più
compiutamente nel post sul Regolamento per le ZLS approvato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (analizzato QUI).
LE SEMPLIFICAZIONI E
DEROGHE ANCHE ALLE NORME AMBIENTALI
Le misure di
semplificazione della legge 123/2017 (articolo 5) prevedono in
particolare, per i procedimenti amministrativi autorizzatori per interventi nel
perimetro delle ZLS, la riduzione di un terzo i termini oltre ad altre
procedure decisionali (comprese deroghe) anche a quelle ambientali territoriali
come le seguenti:
1. al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente parte II), in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). In questo caso soprattutto per la VIA e la VAS siamo ad una ulteriore riduzione dei termini già prevista dalle recenti riforme (per la VAS (QUI), per la VIA (nella seconda parte del post linkato QUI) di queste procedure, in tal modo riducendo queste procedure a poco più di un bollino da staccare. Un esempio: per la VAS con le riduzioni dei termini di queste ZLS si arriva ad avere solo 15 giorni per presentare le osservazioni del pubblico (termine ridicolo per un piano o programma);
2. al regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (QUI),
in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
3. al Codice del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (QUI),
e al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31 (QUI),
in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata;
4. non si applica la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al Piano strategico per la ZLS
5. rimosso ogni riferimento nella istruttoria per la
approvazione delle ZLS e relativi piani strategici con le norme europee sui
parametri ambientali per poter approvare e finanziare a cominciare dal
principio DNHS (Do No Significant Harm) non arrecare un danno significativo
all'ambiente.
6. il procedimento di autorizzazione unica dei progetti
previsti nella ZLS comprende ogni atto parere nulla osta compresa la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) secondo un indirizzo normativo ormai
prevalente che di fatto ha fatto diventare la VIA positiva una sorta di atto
dovuto al massimo con prescrizioni
7. l’affermazione che l’inserimento di un’area nel
perimetro interessato dalla ZLS non incide sulla vigente disciplina urbanistica
rimuove:
7.1. il fatto che le precedenti riforme della legga
quadro sui porti ha visto la netta prevalenza della pianificazione portuale su
quella urbanistica,
7.2. la autorizzazione ai progetti compresi nel
Piano Strategico costituisce variante automatica alla vigente pianificazione
urbanistica.
MODELLO DI GOVERNO
DELLE ZLS
1. La istruttoria che porta alla elaborazione e
approvazione della ZLS taglia fuori ogni ente con competenze ambientali in una
logica solo legata allo sviluppo delle attività infrastrutturali e
trasportistiche.
2. Il Piano Strategico nel quale si sostanziano gli
obiettivi della ZLS è finalizzato ad ottenere incentivi e agevolazioni
legandole alle semplificazioni procedurali e derogatorie per realizzare i
progetti previsti dal Piano.
3. Si richiedono atti amministrativi di via libera
alle attività prima ancora di avere approvato il Piano e relative valutazioni
per cui, più che ad un Piano, siamo di fronte ad un carro su cui saltare per
avere prevende amministrative e finanziarie
4. I Sindaci partecipano all’organo di governo della
ZLS in qualità di meri uditori, tradotto sono sentiti ma non decidono nulla
REGIME TRANSITORIO
PER LE ZLS DELLE REGIONI IN TRANSIZIONE
Ai fini
dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle sopra richiamate
Regioni in transizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni Città (DLgs 281/1997) entro sessanta giorni dalla 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge 95/2024), sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge 3 agosto 2017, n. 123(esaminate nella prima parte del presente post).
Fino alla data di
entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche
semplificate per le Regioni più sviluppate, previste dal regolamento sulle ZLS di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 marzo
2024, n. 40.
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