lunedì 15 luglio 2024

Una Zona logistica semplificata non si nega a nessuno, con deroghe alle norme ambientali

Le Zone logistiche semplificate (ZLS) nascono per estendere, le agevolazioni e semplificazione per insediare attività e imprese nelle Zone Economiche Speciali ZES (vedi legge 123/2017 QUI), alle aree portuali del centro nord quindi anche a quella spezzina.

In questi ultimi anni c’è stata una estensione abnorme delle ZLS:

1. prima solo aree portuali ma solo una per regione;

2. poi si è arrivati a due per singola Regione;

3. poi la possibilità di estendere le ZLS anche in aree non portuali ma legate da un “nesso funzionale” con i porti;

4. ancora la possibilità di istituire una ZLS in Regione senza porti.

Ora arriva la possibilità di istituire le ZLS anche nelle Regioni che fino ad ora non lo prevedevano.

Nel post che segue analizzo la nuova normativa (articolo 13-bis legge 95/2024) e le ragioni di questo interesse a generalizzare la istituzione delle ZLS anche al di là delle aree portuali.


 

Come anticipato in premessa ora arriva la chiusura del cerchio degli ambiti territoriali dove applicare le ZLS: l'articolo 13-bis della legge 95/2024 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 60/2024 ha previsto l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione (Marche e Umbria) non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica (QUI).

 

La domanda che nasce spontanea è: da dove nasce questo “amore” per le ZLS? In parte per le agevolazioni (nella forma del credito di imposta, ma soprattutto per altre due ragioni che illustrerò di seguito:

1. le semplificazioni e le deroghe a numerose norme e procedure soprattutto ambientali e territoriali;

2. gli strumenti e il modello di governo delle ZLS che tagliano fuori comunità ed enti locali

 

Così estendendo con la nuova norma la applicazione delle ZLS alle ultime Regioni rimaste escluse si può trasformare parte rilevante del territorio di tutte le regioni italiane in zona “franca” dalle norme ambientali e territoriali più rigorose.

 

Vediamo in sintesi i contenuti di questo “favor legis” per le ZLS che avevo analizzato più compiutamente nel post sul Regolamento per le ZLS approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (analizzato QUI).

 

 


LE SEMPLIFICAZIONI E DEROGHE ANCHE ALLE NORME AMBIENTALI

Le misure di semplificazione della legge 123/2017 (articolo 5) prevedono in particolare, per i procedimenti amministrativi autorizzatori per interventi nel perimetro delle ZLS, la riduzione di un terzo i termini oltre ad altre procedure decisionali (comprese deroghe) anche a quelle ambientali territoriali come le seguenti:

1. al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente parte II), in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). In questo caso soprattutto per la VIA e la VAS siamo ad una ulteriore riduzione dei termini già prevista dalle recenti riforme (per la VAS (QUI), per la VIA (nella seconda parte del post linkato QUI) di queste procedure, in tal modo riducendo queste procedure a poco più di un bollino da staccare. Un esempio: per la VAS con le riduzioni dei termini di queste ZLS si arriva ad avere solo 15 giorni per presentare le osservazioni del pubblico (termine ridicolo per un piano o programma);  

2. al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (QUI), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

3. al Codice del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI), e al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (QUI), in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata;

4. non si applica la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al Piano strategico per la ZLS

5. rimosso ogni riferimento nella istruttoria per la approvazione delle ZLS e relativi piani strategici con le norme europee sui parametri ambientali per poter approvare e finanziare a cominciare dal principio DNHS (Do No Significant Harm) non arrecare un danno significativo all'ambiente.

6. il procedimento di autorizzazione unica dei progetti previsti nella ZLS comprende ogni atto parere nulla osta compresa la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) secondo un indirizzo normativo ormai prevalente che di fatto ha fatto diventare la VIA positiva una sorta di atto dovuto al massimo con prescrizioni

7. l’affermazione che l’inserimento di un’area nel perimetro interessato dalla ZLS non incide sulla vigente disciplina urbanistica rimuove:  

7.1. il fatto che le precedenti riforme della legga quadro sui porti ha visto la netta prevalenza della pianificazione portuale su quella urbanistica,

7.2. la autorizzazione ai progetti compresi nel Piano Strategico costituisce variante automatica alla vigente pianificazione urbanistica.

 


 

MODELLO DI GOVERNO DELLE ZLS

1. La istruttoria che porta alla elaborazione e approvazione della ZLS taglia fuori ogni ente con competenze ambientali in una logica solo legata allo sviluppo delle attività infrastrutturali e trasportistiche.

2. Il Piano Strategico nel quale si sostanziano gli obiettivi della ZLS è finalizzato ad ottenere incentivi e agevolazioni legandole alle semplificazioni procedurali e derogatorie per realizzare i progetti previsti dal Piano.

3. Si richiedono atti amministrativi di via libera alle attività prima ancora di avere approvato il Piano e relative valutazioni per cui, più che ad un Piano, siamo di fronte ad un carro su cui saltare per avere prevende amministrative e finanziarie

4. I Sindaci partecipano all’organo di governo della ZLS in qualità di meri uditori, tradotto sono sentiti ma non decidono nulla

 

 


REGIME TRANSITORIO PER LE ZLS DELLE REGIONI IN TRANSIZIONE

Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle sopra richiamate Regioni in transizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la  Conferenza unificata Stato Regioni Città (DLgs 281/1997) entro sessanta giorni dalla 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge 95/2024), sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste  dalla legge 3 agosto 2017, n. 123(esaminate nella prima parte del presente post).

 

Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le Regioni più sviluppate, previste dal regolamento  sulle ZLS di cui al Decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri  4  marzo  2024, n. 40.

 

 

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