La Corte Costituzionale con sentenza n° 82 del 10 maggio 2024 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che escludeva la applicazione della autorizzazione paesaggistica per parcheggi temporanei a condizione che entro 30 giorni dalla loro funzionalità venisse garantito il ripristino dei luoghi.
SINTESI DELLA SENTENZA CONTRASTO DELLA LEGGE REGIONALE
CON IL TESTO UNICO EDILIZIA
La norma dichiarata incostituzionale è l’art. 4 della legge reg. Puglia n. 19 del 2023, che, sotto
la rubrica «parcheggi a uso pubblico e temporaneo», prevede quanto segue: “sino
al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non
superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia Testo A - QUI), sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale
e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine
del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi”.
L’articolo 6 del testo unico edilizia riguarda le
attività edilizia libere ma precisa che l’elenco di categorie di opere edilizie
senza necessità di titoli abilitativi comunque richiede il rispetto delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal
rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
La sentenza rileva che il dato letterale dell’alinea del comma 1 di detto articolo 6 testo unico edilizia depone inequivocabilmente nel senso della necessità che tutte le opere di edilizia libera elencate nello stesso comma siano conformi, senza distinzioni, alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, non comportando la riconduzione a siffatta categoria di opere, di per sé, alcuna sottrazione alle valutazioni paesaggistiche (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 7 febbraio 2024-QUI, n. 1237 e 9 giugno 2023, n. 5690-QUI).
LE OPERE SOGGETTE AD ESCLUSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA NEL RISPETTO DELLE
NORME SPECIALI STATALI
Aggiunge la sentenza che anche considerando
il D.P.R. n. 31 del 2017 (norme su esclusione della autorizzazione
paesaggistica-QUI)
Le «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo» previste dalla disposizione
regionale impugnata non sono infatti riconducibili, in quanto tali, agli
interventi e alle opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica di cui al
punto A.16 [NOTA 1] del citato Allegato A, poiché l’occupazione temporanea di suolo ivi prevista
deve essere realizzata per lo svolgimento di «manifestazioni, spettacoli,
eventi o per esposizioni e vendita di merci», mentre le aree di parcheggio di
cui si discute non sono destinate a tali specifiche finalità.
Inoltre, non è escluso che i parcheggi in questione
rientrino nella categoria delle opere soggette ad autorizzazione semplificata
di cui al punto B.11 [NOTA 2] dell’Allegato B, poiché anch’essi possono consistere in «interventi puntuali di
adeguamento della viabilità esistente», per fare fronte a esigenze temporanee
di congestione del traffico, ed essere realizzati «a raso con fondo drenante o
che assicuri adeguata permeabilità del suolo», per garantirne un minor impatto
sul territorio, senza per questo impedire il ripristino dei luoghi al termine
dell’utilizzo.
COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE NEL RISPETTO DELLA PROCEDURA
DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DI SEMPLIFICAZIONI ED
ESCLUSIONI DELLA STESSA
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la
conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’articolo 117,
secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato» (tra le
molte, sentenze n. 160 del 2021, n. 178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017).
Con specifico riferimento al procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, questa Corte ha altresì costantemente
affermato che la legislazione regionale non può prevedere una procedura diversa
da quella dettata dalla legge statale, perché alle Regioni non è consentito
introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una
disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali
rientra l’autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 160 e n. 74 del 2021, n.
189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del
2008).
La competenza legislativa esclusiva statale risponde,
infatti, a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento
di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata l’irrilevanza
paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che
compete alla legislazione statale (sentenze n. 74 del 2021 e n. 246 del 2017).
Spetta dunque alla legislazione statale determinare presupposti e
caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e
delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle
opere sul valore intangibile dell’ambiente (ancora sentenze n. 74 del 2021 e n.
246 del 2017).
Il legislatore regionale, infatti, non può introdurre
disposizioni che esentano talune opere dall’autorizzazione paesaggistica,
perché si sostituirebbe in tal modo all’apprezzamento che compete solo al
legislatore statale, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore
intangibile dell’ambiente.
Nel senso sopra espresso non rileva, infine, che
l’esenzione sia limitata nel tempo (sino al 31 dicembre 2023, come si è visto),
in quanto spetterebbe comunque allo Stato stabilirne, oltre ai presupposti,
anche la durata, per la sua incidenza su un istituto di protezione ambientale
uniforme.
[NOTA 1]
A.16. occupazione temporanea di suolo privato,
pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per
manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il
solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120
giorni nell'anno solare;
[NOTA 2]
B.11. interventi puntuali di adeguamento della
viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di
incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi
ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione,
realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata
permeabilità del suolo;
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