La nuova Direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore. La norma UE una volta recepita dovrà integrare l'articolo 135-ter (QUI) del Codice del Consumo
Vediamo più precisamente il contenuto di questa nuova Direttiva...
DEFINIZIONI
Per responsabilità del venditore si intende ex articolo
10 Direttiva 2019/771 (QUI):
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto
di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta
entro 2 anni da tale momento.
Per «riparazione» si intende: la riparazione quale
definita all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2024/1781 (QUI)
e cioè una più azioni effettuate per ripristinare il prodotto difettoso
o il rifiuto a una condizione in cui consegue la finalità cui è
destinato.
Per «riparatore» si intende: qualsiasi persona fisica o
giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i
fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori
di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o
venditori.
Per bene si intende: qualsiasi bene materiale (escluso
acqua energia elettrica e gas) ed inoltre qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un
contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto
contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle
funzioni del bene («beni con elementi digitali»).
MODULO INFORMATIVO PER IL CONSUMATORE PER ATTIVARE LE
PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA
I riparatori possono fornire al consumatore il modulo
europeo di informazioni sulla riparazione di cui all’allegato I alla nuova
Direttiva 2024/1799. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione (e
sulle condizioni di riparazione) è fornito su un supporto durevole nonché entro
un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore
sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.
COMPITI DEGLI STATI MEMBRI
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del
consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui gli
atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di
riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la
riparazione sia impossibile. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
riparazione il fabbricante può subappaltare la riparazione.
CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA RIPARAZIONE
La riparazione è effettuata alle
condizioni seguenti:
a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo
ragionevole;
b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal
momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, riceve il
bene o ottiene l’accesso al bene da parte del consumatore;
c) il fabbricante può fornire in prestito al consumatore
un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata
della riparazione; e
d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il
fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.
PIATTAFORMA ONLINE EUROPEA PER LA RIPARAZIONE
È istituita una piattaforma online europea per la
riparazione («piattaforma online europea») per consentire ai consumatori di
trovare riparatori e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti
di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di
tipo partecipativo. La piattaforma online europea è costituita dalle sezioni
nazionali che utilizzano l’interfaccia online comune e comprende link alle
piattaforme online nazionali per la riparazione («piattaforme online nazionali»).
Entro 31 luglio 2026 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:
a) il punto di contatto nazionale che hanno designato per la piattaforma online europea; o
b) le piattaforme online
nazionali che hanno istituito o istituiranno.
RECEPIMENTO DIRETTIVA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro 31 luglio 2026.
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