La legge 115/2024 (QUI), che ha convertito il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84, definisce nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1252 (QUI) come da elenco degli allegati 1 e 2 allo stesso.
La nuova norma nazionale prevede termini più ristretti per
lo svolgimento delle procedure di autorizzazione dei progetti in questione
utilizzando la clausola del Regolamento UE 2024/1252 paragrafo 10 secondo
comma: “I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di
rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi
fissati dagli Stati membri”.
Per una analisi più approfondita del Regolamento (UE) 2024/1252 si rinvia al post (QUI) sul mio blog Note di Grondacci.
Prima di analizzare specificamente la nuova legge in premessa si sintetizzano le principali criticità e ratio che sottendono alla stessa anche in parziala contraddizione con il Regolamento UE
PREMESSA: LA LOGICA GEOPOLITICA DELLA NUOVA LEGGE ITAIANA
115/2024
In premessa occorre ricordare che l’Italia aveva approvato
la legge 51/2022 che all’articolo 30 prevede un Decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri che dovrò individuare le materie
prime critiche (compresi i rottami ferrosi), per le quali le operazioni di
esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di
notifica (QUI).
Sia la suddetta legge 51/2022 che la nuova legge 115/2024 di seguito esaminata rispondono più che alle esigenze della transizione
ecologica a quelle geopolitiche di controllo delle materie prime critiche
evitando di diventare dipendenti da Paesi considerati “a rischio” a
cominciare dalla Cina, ma anche una risposta ai programmi degli USA
come US Inflation Reduction Act (QUI)
È la logica geopolitica che porta alle parti più critiche
della legge 115/2024 in termini di accelerazione dei procedimenti autorizzatori
che si anticipano sinteticamente per poi approfondire nel resto del commento:
1. riduzione termini istruttorie questo grazie ad una discutibile
norma del Regolamento 2024/1252 che all’articolo
11 paragrafo 10 secondo comma afferma: “I termini definiti nel presente
articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non
pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.”
2. La concessione alla coltivazione delle Materie prime critiche costituisce vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica.
3. Vengono stabilite particolari condizioni
per escludere la applicazione della VIA e della valutazione di
incidenza (ex normativa tutela biodiversità) per i progetti di ricerca
sulle materie prime critiche. Procedura quindi in deroga all’elenco di
categorie di opere sottoponibili a verifica di assoggettabilità e VIA ordinaria
per le quali almeno la verifica va svolta secondo la procedura ex articolo 12
DLgs 152/2006 e i parametri ivi stabiliti. In sostanza si prevede una procedura
speciale sulla applicabilità della VIA e della Valutazione di Incidenza non
prevista dal testo unico ambientale (DLgs 152/2006) e neppure dalla Direttiva
UE sulla VIA.
4. Per i rifiuti di estrazione storici intesi come i
rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o
abbandonate si esclude la applicazione della normativa speciale ex DLgs
117/2008 (gestione rifiuti dalle attività estrattive.
5. In caso di contenzioso contro progetti strategici di
materie prime critiche si applica la disciplina di accelerazione dei giudizi di
fronte alla giustizia amministrativa prevista per i progetti finanziati dal
PNRR.
Misure acceleratorie e derogatorie, quelle sopra sintetizzate, nonostante che in un suo
importante Report della Agenzia Internazionale per le fonti rinnovabili (IRENA) si affermi che le interruzioni
dell'approvvigionamento di materiale critico hanno un impatto minimo sulla
sicurezza energetica, ma un impatto enorme sulla transizione energetica (per
una analisi del Report QUI).
Sulle accelerazioni procedurali e relative deroghe alle
norme ambientali di questo nuovo Decreto Legge risulta emblematico quanto
affermato dallo studio di The European House – Ambrosetti, commissionato
da Erion sullo stato del riciclaggio dei Rifiuti elettronici (RAEE): prima che
le semplificazioni normative per aprire nuove miniere sarebbe fondamentale
puntare sul recupero e il riciclaggio QUI.
COME RICONOSCERE IL CARATTERE STRATEGICO DI UN PROGETTO DI
SFRUTTAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE
I progetti di sfruttamento di materie prime critiche sono
presentati alla UE (al Comitato Europeo per le Materie Prime Critiche che
supporta la Commissione).
Entro 60 giorni dalla trasmissione allo stato italiano il
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) ex articolo
57-bis (QUI)
del DLgs 152/2006, integrato dal Ministero della Difesa, dalla Autorità
Delegata dal Presidente del Consiglio per le funzioni sulla tutela del segreto
di stato ex articolo 3 della legge 124/2007 (QUI)
e dal Ministro della Protezione Civile e le politiche del Mare dimostra la sussistenza
di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del
progetto da parte della Commissione europea.
La CITE per effettuare tale sussistenza terrà conto dei
criteri per definire i progetti strategici ex articolo 5 allegato III al
Regolamento UE 2024/1252.
Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del
CITE è adottata sentita la Regione interessata.
Dal momento che sono riconosciuti strategici dal Comitato
Europeo per le Materie prime critiche i progetti assumono la qualità di
progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di
pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
PUNTO UNICO NAZIONALE DI CONTATTO
In attuazione dell’articolo 9 del Regolamento UE 2024/1252
l’articolo 3 del Decreto Legge 84/2024 prevede che per il rilascio di ogni
titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di
materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto
presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica. Al punto unico deve essere presentata la istanza per il
rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche
strategiche.
Ricordo che secondo il Regolamento UE 2024/1252 il punico
nazionale di contatto deve essere istituito entro il 24 febbraio 2025.
NUOVE COMPETENZE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
TRANSIZIONE ECOLOGICA (articolo 15)
L’articolo 57-bis del DLgs 152/2006 ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento
delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa
programmazione.
L’articolo 15 della legge 115/2024 integra tra le finalità
del CITE anche quella di rafforzare l'approvvigionamento di materie prime
critiche e strategiche.
Inoltre si prevede, con un nuovo comma di detto articolo
57-bis, che Il CITE, sentite le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle
materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione
europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo
alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche
strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.
PROCEDURA AUTORIZZATORIA (ARTICOLO 3)
Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 84/2024.
Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica
la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine,
comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni,
specificando le informazioni necessarie.
Entro quindici giorni (45 giorni secondo l’articolo 11
paragrafo 6 del Regolamento 2024/1252) dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto,
sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere
integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo
comma, del Regolamento (UE) 2024/1252 assegnando al medesimo un termine non
superiore a quindici giorni.
RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE (articolo 4 comma 7-bis)
Per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste
dalla nuova legge, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire
procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie
facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel
biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei
funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto
funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di
cui al primo periodo, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di
venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di
comando, proveniente da altre pubbliche
amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di
336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno
2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024
e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni
pasto.
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di
cui sopra è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le
maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui
sopra é autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.
DURATA PROCEDIMENTO RILASCIO TITOLI ALLA COLTIVAZIONE DEI
GIACIMENTI DI MATERIE PRIME CRITICHE
Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza
prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non
supera i 10 mesi.
Per i progetti riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento non supera gli otto mesi.
I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili
se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di 3 mesi,
in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto
strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato
dal Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche
Il Regolamento UE 2024/1252 prevede termini diversi per
durata e proroghe:
a) 27 mesi per i Progetti Strategici che prevedono
l'estrazione;
b) 15 mesi per i progetti strategici che prevedono solo
il trattamento o il riciclaggio.
Qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le
dimensioni del progetto strategico lo richiedano si possono stabilire proroghe
da un massimo ad un minimo di tre mesi.
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DELLE MATERIE PRIME CRITICHE
I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di
coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti su materie
prime critiche definiti strategici, sull'ampliamento o riduzione volontaria
dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di
trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei
programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (QUI),
sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi. Il termine ex articolo 16
del Dpr 382 è di 90 giorni, quindi, diventa di 45 giorni.
EFFETTI GIURIDICI DELLA CONCESSIONE ALL’INTERNO DEL
PERIMETRO DI COLTIVAZIONE ASSEGNATO
Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie
per il deposito, il trasporto e la
elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione
dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza
della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario,
vincolo preordinato all'esproprio in
variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi
dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
ARTICOLO 10 DPR 327/2001
“1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato
all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
richiesta ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione
del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una
intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla
legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo può essere altresì
disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta
dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo
19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia già
intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui
ai commi 1 e 2 prima della data di
entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.”
ESTRAZIONE MATERIE PRIME CRITICHE NEI FONDALI MARINI
I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 della legge 115/2024 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.
VIGILANZA
Sono fatte salve le competenze (articolo 13 DLgs 81/2008 -QUI)
delle Regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle
attività estrattive relativa alle industrie estrattive di seconda categoria
(cave e torbiere) mentre per le miniere dallo stato: Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) della Direzione generale
infrastrutture e sicurezza (IS) e con il supporto dalla azienda sanitaria
locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per
quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sono fatte salve le norme, in quanto compatibili, del Regio Decreto 1443/1927 (QUI)
e DPR 382/1994 (QUI).
PROCEDURA SU ISTANZA DI PROGETTI DI RICICLAGGIO DELLE
MATERIE PRIME CRITICHE (ARTICOLO 4)
Punto unico per il MASE
Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio (ex articolo 2 punti 8 e 10 Regolamento 2024/1252 - NOTA 1), delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, secondo l’articolo 5 della legge 115/2024 si tratta dell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 (QUI) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che si occupa di semplificazioni procedurali in materia di investimenti di valore superiore ai 25 milioni di euro, con poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, in caso di inerzia di regioni enti locali.
Procedura su istanza attività riciclaggio materie prime
critiche
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio
di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di
contatto.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico per le materie prime critiche.
Entro trenta giorni (45 giorni secondo il Regolamento 2024/1252)
dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le
altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima
o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per
le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie.
Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del Regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni.
Durata del procedimento su attività trattamento
riciclaggio
Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza
prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera
i dieci mesi. Nel Regolamento 2024/1252 il termine è di 15 mesi per il solo
trattamento e riciclaggio.
Per i progetti riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento non supera gli otto mesi.
Condizioni proroga termini massimi del procedimento
I termini massimi di cui sopra non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico per le materie prime critiche.
Le disposizioni sulla durata dei termini di cui sopra si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico é ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.
AUTORIZZAZIONE FINALE (ARTICOLO 5)
L’autorizzazione finale, sulla base della istruttoria svolta
dal Punto Unico e dal Comitato tecnico per le materie prime critiche, è
rilasciata direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy
entro un termine che non supera i dieci mesi (15 mesi invece nel Regolamento UE 2024/1252).
Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico
sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico.
Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere.
L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita
conferenza di servizi. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica
incolumità dei cittadini.
Si applica l'articolo 13 (Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale), comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.136 che recita: “6. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo.”
MISURE PER ACCELERARE E SEMPLIFICARE LA RICERCA DI MATERIE
PRIME CRITICHE (ARTICOLO 7)
Condizioni di esclusione della verifica di assoggettabilità a VIA e della Valutazione di Incidenza
1. la ricerca non eccede il periodo di due anni;
2. rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
3. preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a
mezzo di rilevamenti satellitari;
4. effettuazione di analisi geochimiche di superficie
attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
5. prelievo di campioni gallerie o aree minerarie
preesistenti;
6. analisi mineralogiche e petrografiche su campioni
selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro
relazioni;
7. prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di
analisi;
8. campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
9. rilievi geofisici da veicolo monoala (droni);
10. campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi
geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori
tecniche disponibili.
Modalità di verifica del rispetto delle condizioni di
esclusione dello screening di VIA e valutazione di incidenza
Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto
unico, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico per le materie prime critiche.
L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi
trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente
nonché gli enti territoriali competenti in materia di attività estrattiva,
ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di
controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti.
Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative
alle condizioni di esclusione precedentemente elencate, i predetti enti
dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle
imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento di decadenza
del permesso di ricerca.
La Sovraintendenza competente provvede ai controlli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi sappiamo bene come li farà! Stesso discorso per gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni nel procedimento di rilascio del permesso di ricerca con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le suddette condizioni di esclusione della verifica di assoggettabilità a VIA non sono previste dal Regolamento UE 2024/1252 che al massimo riduce i termini di verifica di assoggettabilità e di conclusione della VIA ordinaria.
ISTITUZIONE DI ALIQUOTE DI PRODUZIONE IN MATERIA DI
GIACIMENTI MINERARI (ARTICOLO 8)
Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali
alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5 (NOTA 2), del DLgs 31
marzo 1998, n. 112 (QUI),
per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi
dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il
valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5
per cento e il 7 per cento.
Con intesa in Conferenza unificata Stato Regioni Città viene
determinata l'entità della aliquota di cui sopra nonchè le modalità di calcolo
della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la
destinazione per investimenti nella
filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione , e le modalità
di riparto degli introiti tra lo Stato e
le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure
compensative a vantaggio delle comunità
e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni
dall'avvio del progetto.
RECUPERO DI RISORSE MINERARIE DAI RIFIUTI ESTRATTIVI
(ARTICOLO 9)
Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal Regolamento (UE) 2024/1252, il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (QUI), può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 (Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione) del medesimo regio decreto.
Al DLgs 117/2008 (gestione rifiuti dalle attività
estrattive-QUI)
viene aggiunta la definizione di rifiuti di estrazione storici intesi come i
rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o
abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs
117/2008.
Vengono aggiunte anche le seguenti definizioni:
-risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di
origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività
estrattive di cui alla lettera d-bis);
- deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di
elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis),
potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e
quelli derivanti dalla lavorazione;». Secondo la lettera d-bis per rifiuti
estrattivi storici si intendono rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d)
(rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione,
di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle
cave;), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Questa tipologia di rifiuti con la nuova legge viene esclusa dalla applicazione del DLgs 117/2008.
Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di
estrazione storici
La legge 115/2024 introduce al DLgs 117/2008 un nuovo
articolo 5-bis che recita: “L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture
di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più
vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito
dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico
«Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il
Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale
dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili
di lavorazione”.
Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.
In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.
Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale (QUI) delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, ai sensi dell'articolo 20 del DLgs 117/2008, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.
STUDIO DI VALUTAZIONE ECONOMICA PRELIMINARE RIGUARDANTE IL
POTENZIALE RECUPERO DI MATERIE PRIME CRITICHE (ARTICOLO 27 REGOLAMENTO
2024/1252)
Gli operatori, intesa come persona fisica o giuridica
incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto
nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi
il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle
successive alla chiusura, tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti
a norma dell’articolo 5 della Direttiva 2006/21/CE (QUI)
sulla gestione dei rifiuti da industrie estrattive, forniscono all’autorità
competente alle gestione delle funzioni in materia di rifiuti da estrazione (In
Italia vedi leggi regionali sulle attività estrattive), uno studio di
valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie
prime critiche:
a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella
struttura; e
b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto
più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.
Lo studio va presentato entro il 24 novembre 2026.
Gli operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio all’autorità competente (delle procedure per rifiuti da estrazione) al momento della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti.
In Italia ad oggi la disciplina dei rifiuti da attività
estrattiva è il DLgs 117/2008 (QUI).
Una normativa complessa modificata negli anni successivi ma che ha mantenuta al
centro strumenti di tutela preventiva del potenziale inquinamento da residui di
attività di miniera come il piano di gestione dei rifiuti da estrazione dei
minerali, misure di prevenzione degli incidenti, piani di emergenza esterni a
tutela della popolazione oltre che dei lavoratori, norme di trasparenza e
coinvolgimento del pubblico. Questa normativa al massimo dovrà essere integrata
per migliorare il contenuto dei piani di gestione e dei piani di emergenza come
delle misure di prevenzione incidenti al fine di adeguarla alle specificità
delle problematiche ambientali che pongono le attività di estrazione delle CRM.
Sulle problematiche del recupero di materie prima critiche
dai rifiuti minerari e la possibile riapertura di siti chiusi si vedano studi
vari italiani e non (QUI).
NORME IN MATERIA DI CORRETTA GESTIONE DEL FINE VITA DEI
PANNELLI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI (articolo 9-bis)
Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030
fissati dal Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo (NOTA 3) anche attraverso
l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime
strategiche con le materie prime secondarie, la legge 115/2024 modifica il DLgs 49/2014
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
In particolare, le modifiche al DLgs 49/2014 sono le
seguenti:
a) all’articolo 10 si prevede che per la vigilanza e il
controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 (QUI)
di detto articolo dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli
fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei
servizi energetici - GSE S.p.A però le attività assegnata al Gestore dei
servizi energetici - GSE S.p.A.,
nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente;
b) viene modificato il seguente periodo del comma 1 articolo
24-bis: per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a
10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato
avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro
il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a
un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a
quest'ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 31 dicembre
2024 (prima della modifica la data era il 30 giugno 2024);
c) inoltre, sempre al comma 1 articolo 24-bis si aggiunge il seguente periodo: a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative.
PROGRAMMA NAZIONALE DI ESPLORAZIONE (ARTICOLO 10)
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di
esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle
imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
Il Programma é sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.
Contenuto del Programma nazionale di esplorazione
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione
chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione
generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla
elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard
di esplorazione e ricerca.
Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica
(CITE) approva il Programma entro il 24 marzo 2025.
La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze
del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito internet di ISPRA
entro il 24 maggio 2025.
Individuazione mineralizzazioni non rilevate contenenti
materie prime critiche
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
Decreto Legge 84/2024 (dal 26 giugno 2024) convertito nella legge 115/2024, l'ISPRA provvede alla
rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati
derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali
mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali
vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria,
una prima mappa accessibile al pubblico.
Con Comunicato stampa (QUI)
del 24 luglio 2024 Ispra ha informato sull’avvio del Programma Nazionale. Nel
documento si afferma che il Feldspato e fluorite, sono ad oggi le uniche materie prime critiche
ad oggi coltivate in Italia, ma i permessi di ricerca in corso, i dati sulle
miniere attive in passato e quelli sulle ricerche pregresse e recenti,
documentano la potenziale presenza di varie materie prime critiche e
strategiche come il litio, scoperto in quantitativi importanti nei fluidi geotermici
tosco-laziali-campani e come diversi altri minerali da cui si producono metalli
indispensabili per il modello di sviluppo decarbonizzato, la green tech, la
transizione digitale e la indipendenza da paesi terzi.
REGISTRO NAZIONALE DELLE AZIENDE E DELLE CATENE DEL VALORE
STRATEGICHE (ARTICOLO 11)
È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore
strategiche.
Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese
che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE)
2024/1252, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime
strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di
energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla
produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le
reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione,
pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e
allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla
fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica,
droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori.
Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 26 giugno 2024), sono definiti la tipologia di dati che le imprese individuate (secondo il Decreto sopra richiamato) trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché i tempi e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici, secondo le modalità e i tempi indicati nel Decreto sopra richiamato.
ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI PROGETTI STRATEGICI
(ARTICOLO 12)
Alle controversie relative alle procedure per il
riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti
strategici per le materie prime critiche, si applica l'articolo 12-bis del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 agosto 2022, n. 108 (QUI).
Questo articolo 12-bis prevede una accelerazione dei tempi
di fissazione delle udienze di merito dopo quelle cautelari. Inoltre, detto
articolo 12-bis aggiunge: “Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga
entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde
efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del
potere da parte della pubblica amministrazione.
Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di
merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e
della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.”
MODIFICHE AL FONDO NAZIONALE DEL MADE IN ITALY (articolo 13)
Alle attività finanziabili con il Fondo Nazionale del Made
in Italy ex articolo 4 legge 27 dicembre 2023, n°206 (QUI)
si aggiungono le attività di estrazione, trasformazione,
approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per
l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate
allo sviluppo di modelli di economia circolare.
NORME PER APPROVVIGIONAMENTO DI ROTTAMI FERROSI E DI ALTRE
MATERIE PRIME CRITICHE (articolo 14)
Viene modificato il comma 1 articolo 30 della legge 51/2022
che ora così risulta:
Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per
l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche
in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive
strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le
operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura
di notifica di cui al comma 2. I rottami metallici compresi nei codici
7204, 7404, 7602 e 7902 della
nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87 (QUI)
del Consiglio, del 23 luglio 1987 (nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro
esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la
quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la
somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate
nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate.
Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese
solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal
comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti
esportazioni.
Con il medesimo procedimento di predisposizione del DPCM di
individuazione delle materie prime critiche possono essere indicate, in deroga a
quanto sopra richiamato, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che
devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2.
Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 51/2022 prevede che
i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o
indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate
ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno
l'obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima della data di
esportazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.
Si veda anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico 1 aprile 2022 (QUI)
con la quale In vista di una compiuta ed immediata applicazione della
richiamata disciplina vincolistica si è ritenuto di adottare un modello
uniforme di informativa e di fornire, altresì, le seguenti indicazioni
operative.
Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 30 della legge 51/2022, non modificato dalla legge 115/2024, afferma che salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 é soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
Dopo il comma 3 articolo 30 della legge 51/2022 l’articolo 14 della legge 115/2024 aggiunge un comma 3-bis secondo il quale: presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale é istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.
Le misure di cui sopra si applicano fino al 31 luglio 2026.
PROGETTI MINERARI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
(articolo 14-bis)
L’articolo 14-bis della legge 115/2024 introduce una sorta
di procedura speciale parallela a quanto descritto nell’esame degli articoli
precedenti.
In particolare, detto articolo 14-bis precede che per
consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle
filiere produttive del made in Italy, non comprese nel Regolamento (UE)
2024/1252, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE),
su proposta del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse
strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di
semplificazione e i poteri sostitutivi nei termini massimi già individuati nei
precedenti articoli per i procedimenti ordinari.
La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei
progetti minerari di cui sopra tiene conto dell'effettiva sussistenza di un
fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che
devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e
dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche
alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della
trasformazione.
In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio
degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui minerari di
interesse strategico individuale come sopra individuati, il proponente può
darne segnalazione al Comitato tecnico.
Il Comitato tecnico per le materie prime critiche e
strategiche, attraverso la struttura Unità di missione attrazione e sblocco
investimenti per il sistema produttivo nazionale (vedi articolo 30 legge
91/2022-QUI)
assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per
provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico per le materie
prime critiche e strategiche trasmette gli atti al punto unico di contatto
nazionale, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto.
Il punto unico di contatto competente provvede in
sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.
L’articolo 16 della legge 115/2024 modifica anche l’articolo
13-bis della legge 136/2023 che ora recita: "Ai fini della realizzazione di
operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese
l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli
7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico di società a
partecipazione pubblica-QUI),
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per
l'anno 2024.
Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato,
acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, non si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis (Compensi per gli amministratori
e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni-QUI)
della legge 214/2011.
[NOTA 1] 8) «trasformazione»: tutti i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali di interesse economico, minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe o altre forme economicamente utilizzabili, compresi, l’arricchimento, la separazione, la fusione e la raffinazione, ad esclusione della lavorazione dei metalli e dell’ulteriore trasformazione in beni intermedi e finali;
10) «riciclaggio»: il riciclaggio quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE: “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;”
[NOTA 2] I canoni
dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni
territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro
determinazione
[NOTA 3] La capacità
di riciclaggio dell'Unione, anche per tutte le fasi intermedie di riciclaggio,
è in grado di produrre almeno il 25 % del consumo annuo di materie prime
strategiche dell'Unione ed è in grado di riciclare quantità significativamente
crescenti di ciascuna materia prima strategica dai rifiuti;
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