Direttiva (UE) 2024/1069 (QUI)
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione
delle persone che partecipano al pubblico da pretese manifestamente infondate o
da procedimenti giudiziari abusivi ("Azioni strategiche tese a bloccare la
partecipazione pubblica").
Si tratta di una normativa che una volta pienamente applicata
anche nel nostro Paese fornirà un importante argine a una tendenza in atto da
tempo di citare in giudizio con richieste enormi di risarcimento danni comitati
e singoli cittadini che sul territorio si battono per tutelare ambiente e
salute pubblica.
La nuova norma europea si va ad aggiungere con la normativa e la giurisprudenza sulla non eccessiva onerosità a a carico di chi, (associazioni, comitati) perde una causa a tutela di un interesse ambientale relativo ad una normativa del settore. Purtroppo una normativa e giurisprudenza comunitaria (come quella della sentenza della Corte di Giustizia 11/1/2024 QUI) che viene smentita da una pessima giurisprudenza amministrativa nazionale come nel caso recente del rigassificatore di Piombino (QUI).
Un'altra normativa di derivazione comunitaria a tutela
dei cittadini attivi è quella sulla protezione delle persone che segnalano
violazioni del diritto dell'Unione (QUI).
La nuova Direttiva 2024/1069 che descriverò nel seguito del post, insieme con le norme sopra citate è fondamentale in una fase in cui il ceto politico e burocratico ostacola sistematicamente la partecipazione del pubblico soprattutto su processi decisionali a rilevanza strategica come quelli ambientali, urbanistici, sulla grandi opere che impatto sui territori, come dimostrato dal recente Rapporto sullo stato di diritto nella UE dove si afferma (QUI) che anche in Italia i processi di consultazione pubblica non vengono sistematicamente svolti.
DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO (articolo 4)
La formulazione di qualsiasi dichiarazione o lo
svolgimento di qualsiasi attività da parte di una persona fisica o giuridica nell'esercizio
del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle
arti e delle scienze, o alla libertà di riunione e di associazione, nonché
qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza ad esse direttamente
connessa e che riguardi una questione di interesse pubblico
DEFINIZIONE DI INTERESSE PUBBLICO (articolo 4)
qualsiasi questione che incida sul pubblico in misura
tale che il pubblico possa legittimamente interessarsene in settori quali:
a) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la
sicurezza, l'ambiente o il clima; e attività di una persona fisica o giuridica
che sia una personalità pubblica del settore pubblico o privato;
b) questioni all'esame di un organo legislativo,
esecutivo o giudiziario, o qualsiasi altro procedimento ufficiale;
c) accuse di corruzione, frode o qualsiasi altro reato o
di illeciti amministrativi in relazione a tali questioni;
d) attività volte a proteggere i valori sanciti
dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compresa la protezione dei
processi democratici da interferenze indebite, in particolare attraverso la
lotta alla disinformazione.
DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO ABUSIVO (articolo
4)
Procedimento volto a lesivo della partecipazione
pubblica»: un procedimento giudiziario che non è diretto a far valere o
esercitare effettivamente un diritto, ma che ha come scopo principale quello di
impedire, limitare o sanzionare la partecipazione pubblica, sfruttando spesso
uno squilibrio di potere tra le parti e che persegue pretese infondate. Le
indicazioni di tale scopo includono, ad esempio:
a) la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole
del credito o di parte di esso, compreso il valore eccessivo della controversia
e l'esistenza di più procedimenti avviati dall'attore o da parti associate in
relazione a questioni analoghe;
b) intimidazioni, molestie o minacce da parte dell'attore
o dei suoi rappresentanti, prima o durante il procedimento, nonché
comportamenti analoghi da parte dell'attore in casi simili o concomitanti;
c) l'uso in malafede di tattiche procedurali, come il
ritardo del procedimento, il forum shopping fraudolento o abusivo o
l'archiviazione di procedimenti in una fase successiva del procedimento in
malafede.
AMBITO APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (articolo 2)
La presente direttiva si applica alle questioni di natura
civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere avviate nei procedimenti
civili, compresi i procedimenti di provvedimenti provvisori e cautelari e le
controazioni, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso
non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale o
amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni
nell'esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii). La presente
direttiva non si applica alle questioni penali o all'arbitrato e lascia
impregiudicato il diritto processuale penale.
COMPITI STATI MEMBRI (articolo 3)
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli per tutelare le persone impegnate nella
partecipazione pubblica contro pretese manifestamente infondate o procedimenti
giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica in materia
civile, comprese disposizioni nazionali che istituiscano garanzie procedurali
più efficaci relative al diritto alla libertà di espressione e di informazione.
STRUMENTI DI GARANZIA
La Direttiva prevede che gli stati membri garantiscano:
1. i cittadini chiedano cauzione consistente nella
possibilità l'organo giurisdizionale adito possa esigere, fatto salvo il
diritto di accesso alla giustizia, che l'attore costituisca una garanzia per le
spese stimate del procedimento, che possono includere le spese di
rappresentanza legale sostenute dal convenuto, e, se previsto dal diritto
nazionale, il risarcimento dei danni.
2. il rigetto anticipato delle domande manifestamente
infondate (capo III)
3. Trattamento accelerato delle domande di garanzie
procedurali (articolo 7)
4. Riconoscimento delle spese (articolo 14): gli Stati
membri provvedono affinché l'attore che abbia avviato un procedimento
giudiziario abusivo volto a lesinare la partecipazione pubblica possa essere
condannato a sostenere tutti i tipi di spese del procedimento che possono
essere concesse ai sensi del diritto nazionale, comprese tutte le spese di
rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che tali spese non siano
eccessive. Qualora il diritto nazionale non garantisca il riconoscimento
integrale delle spese di rappresentanza legale al di là di quanto stabilito
nelle tabelle degli onorari previste dalla legge, gli Stati membri provvedono
affinché tali spese siano integralmente coperte, a meno che non siano
eccessive, con altri mezzi previsti dal diritto nazionale.
5. Sanzioni o altre misure appropriate altrettanto
efficaci (articolo 15: gli Stati membri provvedono affinché gli organi
giurisdizionali investiti di un procedimento giudiziario abusivo lesivo della
partecipazione pubblica possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive o altre misure appropriate altrettanto efficaci, compreso il
pagamento del risarcimento del danno o la pubblicazione della decisione
giudiziaria, se previsto dal diritto nazionale, alla parte che ha avviato tale
azione.
6. Informazione e trasparenza (articolo 19): gli Stati
membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche che partecipano al
pubblico di cui all'articolo 6 abbiano accesso, se del caso, alle informazioni
sulle garanzie e sui mezzi di ricorso procedurali disponibili e sulle misure di
sostegno esistenti, quali il patrocinio a spese dello Stato e il sostegno
finanziario e psicologico, se disponibili. Le informazioni comprendono tutte le
informazioni disponibili sulle campagne di sensibilizzazione, se del caso in
collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altri
portatori di interessi.
MONITORAGGIO ATTUAZIONE DIRETTIVA DA PARTE DEGLI STATI
MEMBRI (articolo 21)
Entro il 7 maggio 2030 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi all'applicazione della presente direttiva, in particolare i dati disponibili che mostrano in che modo le persone interessate da procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione del pubblico si sono avvalse delle garanzie previste dalla presente direttiva.
Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 7 maggio 2031 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione fornisce una valutazione degli sviluppi per quanto riguarda i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri, tenendo conto del contesto nazionale di ciascuno Stato membro, compresa l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2022/758 (QUI).
Se necessario, tale relazione
è corredata di proposte di modifica della presente direttiva. La relazione della
Commissione è resa pubblica.
RECEPIMENTO NEGLI STATI MEMBRI (articolo 22)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 7 maggio 2026.
Nessun commento:
Posta un commento