La legge 17 maggio 2022
n° 60 (QUI) persegue
l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla
promozione dell'economia circolare, nonche' alla sensibilizzazione della
collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla
prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle
lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
In questo primo post tratterò
le parti della legge che riguardano principalmente la disciplina del recupero
dei rifiuti pescati accidentalmente in mare ma anche quella delle procedure per realizzare impianti di desalinizzazione.
Nel post successivo (pubblicato domani 30 giugno) invece
tratterò della disciplina che questa nuova legge introduce sulla gestione delle
biomasse spiaggiate.
Volendo anticipare una
sintetica valutazione la legge afferma principi condivisibili ma è piena di
rinvii a successivi decreti e in alcuni casi appare anche poco coordinata rispetto
al quadro giuridico vigente.
MODALITÀ DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI (articolo 2)
Come vengono gestiti i
rifiuti accidentalmente pescati
Per rifiuti
accidentalmente pescati si intendono i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei
fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli
raccolti occasionalmente in mare, nei
laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo. Detti rifiuti sono classificati come rifiuti
urbani ex punto 6-bis lettera b-ter dell’articolo 183 del DLgs 152/2006. Si
ricorda che già nella vigente normativa sulla base del punto 4 letter b-ter i suddetti
rifiuti potevano essere considerati urbani senza questa ulteriore precisazione:
“4. i rifiuti
di qualunque natura o provenienza,
giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque
soggette
ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;”
Ordinariamente i rifiuti così pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (QUI), e sono conferiti separatamente agli impianti portuali di gestione rifiuti.
Il conferimento a detto
impianto portuale è gratuito e si considera deposito temporaneo ai sensi del
DLgs 152/2006 quindi non necessità di autorizzazione.
Occorre precisare che in
relazione alla qualificazione di deposito temporaneo quest’ultimo secondo
l’articolo 185-bis DLgs 152/2006 richiede che i rifiuti depositati sia gli
stessi del luogo in cui sono prodotti, appare chiaro che questo non può essere
il caso dei rifiuti pescati accidentalmente. Secondo Amendola (QUI): “Probabilmente
la legge ha voluto richiamare l’istituto del deposito temporaneo per escludere,
come ribadisce l’art. 185-bis, comma 3, l’obbligo di autorizzazione (che
sarebbe necessario se si configurasse uno stoccaggio), imponendo, comunque, al
titolare dell’impianto portuale alcune condizioni. A nostro sommesso avviso,
tuttavia, non ce ne era alcun bisogno e, in tal modo, non si incoraggia di
certo la pulizia delle nostre acque che dovrebbe essere, invece, semplificata,
incoraggiata e favorita al massimo, restando nell’ambito del “normale” conferimento
di rifiuti agli impianti portuali.” Anche perché il deposito temporaneo
richiede comunque la tenuta dei registri di carico scarico e il divieto di
miscelazione (comma 17 articolo 208 DLgs 152/2006 – [NOTA 1])
Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
Si ricorda che comunque il
Sindaco ai sensi del comma 3 articolo 192 DLgs 152/2006 può disporre con
ordinanza la rimozione di rifiuti abbandonati in aree pubbliche oltre che
private.
Il
comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo
porto non commerciale, che é caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o
scarso di imbarcazioni da diporto,
conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta
integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
Secondo Amendola (QUI): “le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, si verifica subito che esse si basano sul presupposto che, prima della legge, i pescatori erano costretti a ributtare in mare i rifiuti accidentalmente pescati per non incorrere nelle sanzioni penali previste dal testo unico ambientale per chi li raccoglie e li trasporta senza autorizzazione o iscrizione all’Albo dei trasportatori. la normativa penale (con relativa giurisprudenza) del TUA attinente alla gestione non autorizzata di rifiuti per capire che essa non riguarda affatto la raccolta accidentale di rifiuti dal mare da parte di pescatori o quella programmata da qualche benemerita associazione con giornate di pulizia dei fondali. Se, infatti, è vero che raccolta [NOTA 2] e trasporto rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti per le quali esiste l’obbligo, penalmente sanzionato, di preventiva autorizzazione o iscrizione, è anche pacifico che tale obbligo non riguarda in alcun modo il caso di rifiuti raccolti del tutto accidentalmente e che, al contrario, l’illecito si concreta se questi rifiuti vengono ributtati in mare.”
D’altronde come è noto il
trasporto occasionale non richiede l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori (QUI).
In realtà già da prima di
questa legge riportare a terra i rifiuti pescati casualmente era un dovere
visto che il comma 2 articolo 192 del DLgs 152/2006 prevede che sia: “vietata l'immissione di
rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee”.
Copertura costi servizio gestione rifiuti accidentalmente pescati
Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze
economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto
degli obblighi di conferimento di cui sopra, che non pregiudichino la tutela
dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza. Disposizione
che invece avrebbe richiesto proprio disposizioni premiali economiche visto che
i pescatori non hanno alcuna utilità, anzi hanno un aggravio di problemi,
issare sui loro pescherecci i rifiuti pescati accidentalmente.
Al fine di distribuire
sull'intera collettività nazionale gli oneri di gestione, i costi di gestione
dei rifiuti accidentalmente pescati
sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui
rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 [NOTA 3], o alla
tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo
1 della legge n. 147 del 2013 ([4]).
L'Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 527 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (QUI),
disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente della Tari
come sopra indicata e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre
voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari
per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati
e informazioni devono essere forniti.
CAMPAGNE DI PULIZIA
(articolo 3)
Definizione di campagna
di pulizia
L'iniziativa
preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei
fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di seguito illustrate.
Sistemi di cattura dei rifiuti
I rifiuti accidentalmente
pescati possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi,
purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e
nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa
dell'autorità competente (Comune territorialmente interessato) ovvero su
istanza presentata all'autorità
competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge SalvaMare (dal 26/5/2022).
Nelle more dell'adozione del decreto l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.
Quali soggetti possono
promuovere la campagna di pulizia
Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari.
Sono altresì soggetti
promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa
operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, le associazioni di promozione
sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e
salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati
dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì
realizzare, anche di concerto con gli
organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di
comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione di queste campagne.
Gestione rifiuti raccolti da campagne di pulizia
Si
applicano le norme illustrate nel paragrafo precedente
CRITERI
PER ESCLUDERE DAI RIFIUTI IL MATERIALE PESCATO ACCIDENTALMENTE
L’articolo 4 della legge
rinvia ad un decreto ministeriale i criteri e le modalità con cui i rifiuti
accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere
qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del DLGS n. 152 del
2006 (QUI).
RACCOLTA DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI NEI FIUMI (articolo 6)
Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.
In relazione alle suddette
misure entro il 31 marzo 2023 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di
recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento,
anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.
Stanziati per quanto sopra
2 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2024.
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE (articolo 8)
Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.
RICONOSCIMENTI A
IMPRENDITORI ITTICI CHE USANO MATERIALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (articolo
11)
Agli imprenditori ittici
che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di
ridotto impatto ambientale, partecipano
a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati é
attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il
rispetto dell'ambiente e la
sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta. Rinvio a decreto attuativo
della misura.
È altresì prevista per i
Comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il
rispetto dell'ambiente volto ad
attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti
attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in
plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.
CRITERI AMBIENTALI PER
IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE (articolo 12)
VIA applicabile ad
impianti di desalinizzazione
Detti impianti sono
sottoposti a VIA ordinaria aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II
alla Parte II del DLgs 152/2006.
Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 25/6/2022), con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
della salute, sono definiti criteri di
indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati
agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla
valutazione di impatto ambientale.
Disciplina scarichi
impianti di desalinizzazione
Gli
scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla
disciplina degli scarichi di cui alla
parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal
25/6/2022), con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti,
per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto
riportato nell'allegato 5 (QUI) alla
parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Criteri di
ammissibilità degli impianti di desalinizzazione
Gli impianti di
desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono
ammissibili:
a) in situazioni di
comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative
economicamente sostenibili;
b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
c) nei casi in cui gli
impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in
particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.
Esclusioni
Sono
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di
desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136
del codice della navigazione (QUI).
CRITERI IMPATTO AMBIENTALE
ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA (ARTICOLO 13)
L’articolo 13 della legge
prevede un termine preciso (6 mesi dalla entrata in vigore della stessa: dal
25/6/2022) per l’emanazione del decreto previsto dall’articolo 111 del DLgs
152/2006 che deve, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente
derivante dalle attività di acquacoltura
e di
piscicoltura.
COMMENTO:
https://lexambiente.it/materie/sviluppo-sostenibile/182-dottrina182/16923-legge-sallvamare.html
[NOTA 1] “Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m)”
[NOTA 2] il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;” (lettera o) comma 1 articolo 183 DLgs 152/2006)
[NOTA 3] “639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”
[NOTA 4] “668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva é applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”
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