mercoledì 29 giugno 2022

Legge SalvaMare Parte I: recupero rifiuti pescati e altro per una legge di poca sostanza e di rinvii

La legge 17 maggio 2022 n° 60 (QUI) persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonche' alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

In questo primo post tratterò le parti della legge che riguardano principalmente la disciplina del recupero dei rifiuti pescati accidentalmente in mare ma anche quella delle procedure per realizzare impianti di desalinizzazione.

Nel post successivo (pubblicato domani 30 giugno) invece tratterò della disciplina che questa nuova legge introduce sulla gestione delle biomasse spiaggiate.

Volendo anticipare una sintetica valutazione la legge afferma principi condivisibili ma è piena di rinvii a successivi decreti e in alcuni casi appare anche poco coordinata rispetto al quadro giuridico vigente.

 

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI (articolo 2)

 

Come vengono gestiti i rifiuti accidentalmente pescati

Per rifiuti accidentalmente pescati si intendono i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei   laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo.  Detti rifiuti sono classificati come rifiuti urbani ex punto 6-bis lettera b-ter dell’articolo 183 del DLgs 152/2006. Si ricorda che già nella vigente normativa sulla base del punto 4 letter b-ter i suddetti rifiuti potevano essere considerati urbani senza questa ulteriore precisazione: “4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Ordinariamente i rifiuti così pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (QUI), e sono conferiti separatamente agli impianti portuali di gestione rifiuti.

Il conferimento a detto impianto portuale è gratuito e si considera deposito temporaneo ai sensi del DLgs 152/2006 quindi non necessità di autorizzazione.

Occorre precisare che in relazione alla qualificazione di deposito temporaneo quest’ultimo secondo l’articolo 185-bis DLgs 152/2006 richiede che i rifiuti depositati sia gli stessi del luogo in cui sono prodotti, appare chiaro che questo non può essere il caso dei rifiuti pescati accidentalmente. Secondo Amendola (QUI): “Probabilmente la legge ha voluto richiamare l’istituto del deposito temporaneo per escludere, come ribadisce l’art. 185-bis, comma 3, l’obbligo di autorizzazione (che sarebbe necessario se si configurasse uno stoccaggio), imponendo, comunque, al titolare dell’impianto portuale alcune condizioni. A nostro sommesso avviso, tuttavia, non ce ne era alcun bisogno e, in tal modo, non si incoraggia di certo la pulizia delle nostre acque che dovrebbe essere, invece, semplificata, incoraggiata e favorita al massimo, restando nell’ambito del “normale” conferimento di rifiuti agli impianti portuali.” Anche perché il deposito temporaneo richiede comunque la tenuta dei registri di carico scarico e il divieto di miscelazione (comma 17 articolo 208 DLgs 152/2006 – [NOTA 1])

 

Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche   temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Si ricorda che comunque il Sindaco ai sensi del comma 3 articolo 192 DLgs 152/2006 può disporre con ordinanza la rimozione di rifiuti abbandonati in aree pubbliche oltre che private.

Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che é caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Secondo Amendola (QUI): “le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, si verifica subito che esse si basano sul presupposto che, prima della legge, i pescatori erano costretti a ributtare in mare i rifiuti accidentalmente pescati per non incorrere nelle sanzioni penali previste dal testo unico ambientale per chi li raccoglie e li trasporta senza autorizzazione o iscrizione all’Albo dei trasportatori. la normativa penale (con relativa giurisprudenza) del TUA attinente alla gestione non autorizzata di rifiuti per capire che essa non riguarda affatto la raccolta accidentale di rifiuti dal mare da parte di pescatori o quella programmata da qualche benemerita associazione con giornate di pulizia dei fondali. Se, infatti, è vero che raccolta [NOTA 2] e trasporto rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti per le quali esiste l’obbligo, penalmente sanzionato, di preventiva autorizzazione o iscrizione, è anche pacifico che tale obbligo non riguarda in alcun modo il caso di rifiuti raccolti del tutto accidentalmente e che, al contrario, l’illecito si concreta se questi rifiuti vengono ributtati in mare.”

D’altronde come è noto il trasporto occasionale non richiede l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori (QUI).

In realtà già da prima di questa legge riportare a terra i rifiuti pescati casualmente era un dovere visto che il comma 2 articolo 192 del DLgs 152/2006 prevede che sia: “vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.

 

Copertura costi servizio gestione rifiuti accidentalmente pescati

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento di cui sopra, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza. Disposizione che invece avrebbe richiesto proprio disposizioni premiali economiche visto che i pescatori non hanno alcuna utilità, anzi hanno un aggravio di problemi, issare sui loro pescherecci i rifiuti pescati accidentalmente.

Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di gestione, i costi di gestione dei   rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [NOTA 3], o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ([4]).

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (QUI), disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente della Tari come sopra indicata e per la sua indicazione negli avvisi di  pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a  fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

 

 

CAMPAGNE DI PULIZIA (articolo 3)

 

Definizione di campagna di pulizia

L'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di seguito illustrate.

 

Sistemi di cattura dei rifiuti

I rifiuti accidentalmente pescati possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente (Comune territorialmente interessato) ovvero su istanza  presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità  individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge SalvaMare (dal 26/5/2022).

Nelle more dell'adozione del decreto l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la   possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

 

Quali soggetti possono promuovere la campagna di pulizia

Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia gli enti gestori delle aree protette, le   associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento   subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari.

Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione di queste campagne.

 

Gestione rifiuti raccolti da campagne di pulizia

Si applicano le norme illustrate nel paragrafo precedente


 

CRITERI PER ESCLUDERE DAI RIFIUTI IL MATERIALE PESCATO ACCIDENTALMENTE

L’articolo 4 della legge rinvia ad un decreto ministeriale i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del DLGS n. 152 del 2006 (QUI).

 


 

RACCOLTA DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI NEI FIUMI (articolo 6)

Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino   distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

In relazione alle suddette misure entro il 31 marzo 2023 il Ministero della transizione ecologica   avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente   interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

Stanziati per quanto sopra 2 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2024.

 

 

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE (articolo 8)

Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura   dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.


 

RICONOSCIMENTI A IMPRENDITORI ITTICI CHE USANO MATERIALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (articolo 11)

Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati é attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta. Rinvio a decreto attuativo della misura.

È altresì prevista per i Comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

 


 

CRITERI AMBIENTALI PER IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE (articolo 12)

 

VIA applicabile ad impianti di desalinizzazione

Detti impianti sono sottoposti a VIA ordinaria aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 25/6/2022), con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

 

Disciplina scarichi impianti di desalinizzazione

Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli   scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 25/6/2022), con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 (QUI) alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Criteri di ammissibilità degli impianti di desalinizzazione

Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

 

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione (QUI).

 

 

CRITERI IMPATTO AMBIENTALE ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA (ARTICOLO 13)

L’articolo 13 della legge prevede un termine preciso (6 mesi dalla entrata in vigore della stessa: dal 25/6/2022) per l’emanazione del decreto previsto dall’articolo 111 del DLgs 152/2006 che deve, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare i criteri relativi al contenimento dell'impatto   sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.


COMMENTO:

https://lexambiente.it/materie/sviluppo-sostenibile/182-dottrina182/16923-legge-sallvamare.html

 



[NOTA 1]Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo   effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m)

[NOTA 2] il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;” (lettera o) comma 1 articolo 183 DLgs 152/2006)

[NOTA 3]639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di   natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,  escluse  le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore  dell'immobile,  escluse  le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal  possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a  carico  dell'utilizzatore.”

[NOTA 4]668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una  tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il  comune  nella  commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva é applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

 


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