mercoledì 29 giugno 2022

Legge SalvaMare Parte II: la nuova disciplina della gestione delle biomasse vegetali spiaggiate

La nuova legge salva mare, di cui ho trattato ampie parti nel post precedente (vedi QUI) introduce una nuova disciplina sulla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.

Si tratta delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile.

L’articolo 5 della legge (QUI) non fa alcun riferimento alla normativa previgente quanto meno quella sulla posidonia spiaggiata e relativi accumuli formatesi nel tempo, dimostrando quindi una certa superficialità del legislatore che non farà altro che produrre confusione in materia come spesso avviene soprattutto in campo ambientale dove la stratificazione normativa, spesso non coordinata, produce forti limitazioni alla certezza del diritto (vedi ad esempio il settore rifiuti).

Vediamo quindi prima di tutto cosa affermava la normativa precedente (peraltro non abrogata o dichiarata superata dalla legge salva mare) sulla gestione della posidonia e in generale delle biomasse vegetali spiaggiare, per poi analizzare cosa è stato introdotto con la nuova legge salva mare.

 


COSA AFFERMAVA LA NORMATIVA PRECEDENTE ALLA NUOVA LEGGE SU QUESTE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE?

Riporto sinteticamente l’ottima ricostruzione di Amendola:

al momento della entrata in vigore della legge salvamare, la posidonia spiaggiata per cause naturali:

a ) poteva essere interrata in loco;

b ) risultava esclusa dalla disciplina sui rifiuti (e quindi dai relativi obblighi di autorizzazione e di tracciamento per deposito, trattamento, trasporto ecc.):

- se reimmessa nel medesimo ambiente marino;

- se riutilizzata a fini agronomici;

- se riutilizzata in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Al di fuori di queste condizioni, ad essa si applicava la disciplina sui rifiuti.”

Però detta normativa si riferiva alla posidonia spiaggiata e all’insieme delle biomasse vegetali (posidonia) spiaggiate con la sabbia e anche con rifiuti antropici che quando raggiungono notevoli dimensioni anche areali impediscono l’accesso alle spiagge.

 

La Circolare Ministero Ambiente 8123/2006 ha fornito tre diverse soluzioni legate alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche di riferimento:

1) Mantenimento in loco delle banquette; 

2) Spostamento degli accumuli;

3) Rimozione permanente e trasferimento in discarica.

 

La Circolare Ministero Ambiente 8838 del 20 maggio 2019 (QUI) riguarda gli accumuli di Posidonia oceanica che si formano quando i residui di foglie e rizomi trascinati dalle correnti e dal moto ondoso raggiungono la costa emersa.

La Circolare del 2019 In merito alle possibili misure gestionali degli accumuli di biomasse vegetali spiaggiate prevede di privilegiare prioritariamente il mantenimento in loco delle banquettes fino a quando non possono più svolgere oggettivamente alcuna funzione di protezione dei litorali, perché accumulatesi in spiagge a uso turistico intensivo caratterizzate da una morfologia fortemente antropizzata compromettendo, conseguentemente, la normale fruibilità delle stesse, o altresì, nei casi in cui si verifichino situazioni di incompatibilità fra gli accumuli spiaggiati e la frequentazione delle spiagge per fenomeni putrefattivi in che causino problemi di carattere igienico sanitario, a seguito di apposito provvedimento da parte degli Enti Parco o dell’Autorità competente, il concessionario/gestore della spiaggia può scegliere tra le opzioni di seguito descritte:

1. Spostamento degli accumuli.

Solo momentaneo in modo che d’inverno vengano riposizionati sulla battigia della spiaggia al fine di proteggere la costa dall’erosione. Gli accumuli devono essere ripuliti da ogni rifiuto di origine antropica periodicamente e prima di ogni spostamento occorre evitare perdita di sabbia per cui è auspicabile che sia rimosso solamente lo strato più superficiale degli accumuli lasciando in loco i residui bagnati ed utilizzando macchinari leggeri (non cingolati) che consentano la percolazione del sedimento trattenuto. Laddove all’interno dell’arenile non si riescano ad individuare aree idonee presso cui depositare gli accumuli di biomasse spiaggiate da rimuovere, è possibile prevedere il loro spostamento in altre spiagge per la ricostruzione di dune erose e/o la protezione di arenili interessati da un notevole trend erosivo, purché il sito di destinazione si trovi in prossimità del sito d’origine o comunque all’interno della stessa unità fisiografica ([1]), evitando che lo spostamento del materiale avvenga impiegando la viabilità ordinaria configurando una vera e propria operazione di trasporto

 

2. Interramento in sito.

Laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, é consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò  avvenga  senza trasporto né trattamento (comma 11 articolo 39 DLgs 205/2010 - QUI). Tale azione non dovrà in ogni caso alterare sostanzialmente la naturale stratigrafia della sezione di spiaggia oggetto di intervento. In ogni caso il materiale spiaggiato, prima dell’interramento, dovrà essere oggetto di puntuali azioni di rimozione dei materiali antropici eseguite a norma di legge, infine lo spostamento è possibile, anche per l’interramento, ma solo in zone limitrofe nella stessa unità fisiografica.

 

3. Trasferimento degli accumuli presso impianti di riciclaggio. 

Tale opzione si prefigura laddove al il concessionario/gestore della decida di conferire il materiale organico presso impianti di riciclaggio. I residui di posidonia al pari di altro materiale organico possono essere utilmente impiegati come matrice in ingresso presso impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di ammendanti.

 

4. Trasferimento in discarica degli accumuli.

Tale soluzione residuale è da attuarsi nell’impossibilità di ricorrere alle soluzioni alternative sopra descritte.

 

5. Re - immissione in ambiente marino.

Tale operazione si configura come un’operazione di smaltimento, prevista dalla normativa comunitaria, e inserita nell’ordinamento nazionale tra le operazioni di smaltimento (Allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operazioni D6 e D7) e richiede una specifica autorizzazione con le relative prescrizioni. Si veda lettera p) comma 2 articolo 195 DLgs 152/2006 secondo il quale: “l'autorizzazione  allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui  zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da  cui  parte  la nave con il carico di rifiuti da smaltire.” Ovviamente la re-immissione in mare richiede una preventiva vagliatura per rimuovere eventuali rifiuti presenti, ma anche la sabbia in esse contenuta.



RIAFFONDAMENTO IN MARE DELLE BIOMASSE VEGETALI (ARTICOLO 6)

Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la re-immissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, é effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione é effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

 


RECUPERO BIOMASSE VEGETALI

Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa la vagliatura prevista anche per il riaffondamento. Tale possibilità é valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (esclusioni ex lege per categorie di materiali - QUI) vedi in particolare lettera f) [NOTA 2] comma 1 articolo 185, o se esso sia riutilizzabile  nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 [NOTA 3] dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto  legislativo n. 152 del 2006 ovvero  qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo (QUI).  

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle   risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza   nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

MATERIA VEGETALE DEPOSITATA NATURALMENTE SU SPONDE LAGHI FIUME E MARI

Ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle   sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n) [NOTA 4], del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006: esclusione delle materie fecali dai rifiuti [NOTA 5]

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano  criteri  e  modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale  nell'ambito  del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (QUI).

 

N.B.

Come di vede dai due articoli 5 e 6 la nuova legge non fa che riprendere quanto indicato dalla Circolare sopra descritta del 2019.  La nuova legge non fa riferimento all’articolo 39 comma 11, del d.lgs. n. 205 del 2010 (sopra trattato in relazione appunto al possibile interramento nel sito). Secondo Amendola (QUI) ciò: “si potrebbe oggi ritenere compreso nella reimmissione nell’ambiente naturale. Nel dubbio, comunque, sembra preferibile continuare ad applicare l’art. 39, che non risulta espressamente abrogato (è possibile l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate per cause naturali, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento delle stesse)”.

Insomma una normativa ridondante non coordinata con quella precedente che neppure viene considerata superata. Come afferma Amendola (QUI): “una disciplina certamente non chiara, che poteva essere tranquillamente limitata ad una sola disposizione la quale esentasse comunque dall’applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze ed i prodotti naturali «puliti» (dopo eventuale vagliatura) depositatisi sulle spiagge per cause naturali, qualora riutilizzati come risorsa senza pericoli per la salute o per l’ambiente.”

 



[NOTA 1] un’area naturalmente identificabile sulla linea di costa, nella quale esistono dei rapporti funzionali tra le diverse caratteristiche fisiche attraverso cui avvengono scambi di materia e di energia.

[NOTA 2]f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale  agricolo  o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' ((...)) la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a  fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”

[NOTA 3] Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

[NOTA 4]la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;”

[NOTA 5] f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché ((...)) la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.” 

 

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