lunedì 20 giugno 2022

La Corte Costituzionale boccia ancora la Liguria: caccia in aree incendiate

La Giunta della Regione Liguria continua la sua “guerra” contro la Costituzione con particolare riferimento alla materia ambiente che come è noto, tranne alla giunta in questione e ai consiglieri che la sostengono, è di competenza esclusiva dello Stato salvo che le norme regionali migliorino la tutela dell’ambiente nei diversi settori.

La Giunta Toti in questi 7 anni di suo insediamento, come dimostro nella seconda parte del post, ha spiccato per le sentenze della Corte Costituzionale che hanno bocciato specificamente norme regionali in materia ambiente. 

Questa volta la Corte Costituzionale con sentenza n° 144 dello scorso 13 giugno 2022 (QUI) ha bocciato una legge regionale ligure che ampliava le possibilità di cacciare in aree già percorse dal fuoco.

Intanto vediamo la nuova sentenza...  

 

LA SENTENZA N° 144 DEL 13 GIUGNO 2022

La norma regionale ligure impugnata di fronte alla Corte Costituzionale affermava che nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati.

La Regione insiste sulla ragionevolezza dell’esclusione del divieto dell’attività venatoria riferita alle sole superfici bruciate superiori all’ettaro e, con riferimento al dovere di tabellazione, chiarisce che l’esercizio di questa competenza della pubblica amministrazione non è una condizione per l’applicazione del divieto di attività venatoria.


Venendo all’esame delle questioni di costituzionalità la sentenza della Corte Costituzionale afferma che:

1. non può giustificarsi la legittimità dell’intervento censurato facendo ricorso all’argomento, posto dalla difesa regionale, della pretesa irragionevolezza della norma statale che vieta la caccia anche con riferimento agli ungulati, che ostacolerebbero la ricrescita boschiva. Per eliminare i danni da essi provocati, infatti, è previsto lo strumento del controllo faunistico disciplinato dall’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) anche per mezzo dell’abbattimento della fauna nociva, attività questa che, in quanto volta a tutelare l’ecosistema, non è ricompresa nel concetto di caccia ed è, quindi, pacificamente ammessa.

2. la legge quadro n. 353 del 2000 che, all’art. 10, comma 1 
(QUI), ha previsto il divieto della caccia per dieci anni dei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, ponendo una norma di principio per la difesa del patrimonio boschivo nazionale, cui deve attenersi la legislazione concorrente regionale in materia di caccia. La norma regionale, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, non rispetta il limite prescritto dallo Stato , riducendo la durata del divieto di caccia sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre anni, finisce con l’abbassare lo standard di protezione ambientale fissato, nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dall’art. 10 della legge n. 353 del 2000, al fine di garantire la ricostituzione del bosco e della fauna.

3. Risulta infine incostituzionale anche quella parte della norma ligure impugnata nella parte in cui limita alle aree boschive percorse dal fuoco superiori all’ettaro il divieto di caccia, è fondata, in quanto la legge regionale invade la competenza statale che non prevede un’estensione minima riferita al divieto di caccia.

 

TUTTE LE SENTENZE CHE HANNO BOCCIATO LEGGI DELLA GIUNTA TOTI IN QUESTI 7 ANNI, SCOMMETTIAMO CHE NON SARANNO LE ULTIME…


Sentenza n° 272 18 ottobre - 16 dicembre 2016 - QUI
Superamento delle barriere architettoniche – costruzione in aree sismiche

Ordinanza 8 marzo - 12 aprile 2017 - QUI
In materia di parchi : la Regione ha evitato la dichiarazione di incostituzionalità solo accettando le richieste di modifica della legge regionale contestata


Ordinanza n° 60 8 marzo - 12 aprile 2017 - QUI
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: la Regione ha evitato la dichiarazione di incostituzionalità solo accettando le richieste di modifica della legge regionale contestata

Sentenza n° 139 23 maggio - 14 giugno 2017 - QUI
In materia di disciplina della caccia

Sentenza n° 106 10 aprile - 24 maggio 2018 - QUI
Edilizia residenziale pubblica

Sentenza n° 44 6 febbraio - 13 marzo 2019 - QUI
Interventi inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua – soggetti preposti al controllo fauna – commercio fauna selvatica


Sentenza n° 40 6 marzo 2020 - QUI
Orario caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria


Sentenza n°134 del 6 luglio 2020 - QUI
Nuova disciplina parchi regionali e abolizione aree protette provinciali

Sentenza n° 178 del 30 luglio 2020 - QUI

Violazione: 1. della normativa che vieta immissione nelle acque interne di fauna ittica non autoctona; 2. della normativa sul numero di giorni di caccia di appostamento per la fauna migratoria  

 

Sentenza n° 124 del 17 giugno 2021 - QUI

Dichiarata incostituzionale la norma regionale ligure che consente «il riutilizzo per i fini di legge di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diroccati, [...] in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali, nonché alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale


Sentenza n° 138 del 6 luglio 2021 - QUI

numeri di giorni settimanali per la caccia nelle zone di protezione speciale (ZPS)

 

Sentenza n° 69 del 15 marzo 2022QUI

Dichiara la incostituzionalità della norma regionale ligure che allunga il periodo di caccia.

 

 

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