sabato 4 giugno 2022

Corte di Giustizia: quando la proroga di una discarica o altro impianto costituisce modifica sostanziale

La Corte di Giustizia con sentenza 2 giugno 2022 (causa C-43/21 - QUI) è intervenuta per rispondere alla richiesta di rinvio pregiudiziale del giudice di uno stato membro in relazione alla questione se la proroga di una discarica per la terza volta oltre il termine della fine di esercizio della stessa possa costituire modifica sostanziale ai sensi del punto 9 articolo 3 della Direttiva 2010/75/UE (QUI) e quindi richiedere l’avvio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.

Come è noto il rinvio pregiudiziale è previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea (TUE - QUI) e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE - QUI)

La sentenza della Corte di Giustizia esclude che una proroga senza modifiche impiantistiche e senza quindi possibili effetti su ambiente e salute pubblica possa essere definita sostanziale e comportare sostanzialmente una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Questo però, come affermato da precedente sentenza sempre della Corte di Giustizia su un altro caso simile, non esclude la necessità nel caso di proroghe prolungate (anni come nel caso della discarica della nuova sentenza) la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a questa proroga anche se gli interventi legati alla proroga riguardano il miglioramento dell’impianto energetico esistente anche ai fini della tutela ambientale.

Vediamo entrambe queste sentenze nel post che segue

 

 

DEFINIZIONE MODIFICA SOSTANZIALE (punto 9 articolo 3 Direttiva 2010/75/UE)

9) «modifica sostanziale», una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente;”.

 

 

QUESTIONE PREGIUDIALE AFFRONTATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Il giudice nazionale ha rinviato alla Corte di Giustizia la seguente domanda pregiudiziale: “… se l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 debba essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.”

 

Dalla formulazione stessa di tale articolo 3, paragrafo 9, risulta che una modifica può essere qualificata come «sostanziale» a due condizioni

1. la prima relativa al contenuto della modifica;

2. la seconda alle sue potenziali conseguenze.

Secondo la Corte di Giustizia tali due condizioni sono cumulative.

In altri termini una modifica di un impianto assoggettato ad AIA (come la discarica del caso oggetto della sentenza) cmq per essere sostanziale la modifica deve avere anche solo potenzialmente effetti negativi su ambiente e salute umana. Ma questo non basta occorre altresì che la modifica riguardi le caratteristiche o il funzionamento ovvero in un potenziamento dell’installazione o dell’impianto.

 

Ora nel caso in esame, secondo la Corte di Giustizia la mera proroga della durata della messa in discarica dei rifiuti:

1. non modifica, di per sé, il perimetro dell’impianto né la capacità di stoccaggio come prevista nell’autorizzazione iniziale e non costituisce quindi un “potenziamento” dell’impianto;

2. non modifica neppure il funzionamento o le caratteristiche della discarica.

 

Conclude quindi la Corte di Giustizia che “nessuna disposizione della direttiva 2010/75 menziona la durata d’uso come una caratteristica del funzionamento dell’installazione o dell’impianto che deve necessariamente figurare nell’autorizzazione” per cui la stessa Direttiva non la si può interpretare nel senso che essa impone che un semplice prolungamento dell’utilizzazione costituisca oggetto di una nuova autorizzazione.

Diverso sarebbe precisa la sentenza della Corte di Giustizia il caso in cui la proroga della durata della discarica si accompagnasse ad una modifica delle dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale.

 

 

LA SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 2019 SULLA APPLICABILITA' DELLA VIA  AD UN PROROGA SIGNIFICATIVA DEL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO ENERGETICO IN DISMISSIONE (NEL CASO CENTRALI NUCLEARI)

La questione affrontata da questa sentenza (29 luglio 2019 causa C-411/17 QUI) riguarda l’ipotesi di rinvio della data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare che implica, come nel caso di specie, investimenti rilevanti e miglioramenti connessi alla sicurezza per le centrali nucleari e se questo rinvio possa essere esentato dalla VIA per motivi imperativi d’interesse generale, legati alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il paese.

Secondo la sentenza del 2019 gli interventi legati alla proroga della durata della centrale pur riguardando miglioramenti per la tutela dell’ambiente e per l’efficientamento dell’impianto comporterebbero non soltanto miglioramenti nelle strutture esistenti ma anche la realizzazione di tre edifici, due dei quali destinati ad ospitare i sistemi di ventilazione e il terzo una struttura antincendio. Orbene, detti lavori sono tali da incidere sulla realtà fisica dei siti interessati, ai sensi della giurisprudenza della Corte e quindi rientrerebbero nella definizione di progetto della Direttiva VIA 2011/92/UE lettera a) paragrafo 2 articolo 1: “a) «progetto»: — la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, — altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;”. Quindi in questo caso, a differenza del caso della discarica della sentenza più recente, siamo nella definizione di progetto ai sensi della applicazione della VIA relativamente al primo trattino: lavori di costruzione o di altre opere.

 

Aggiunge poi questa sentenza del 2019 due altri principi significativi:

1.  Ne può eludere, aggiunge la Corte di Giustizia, la applicazione della VIA il fatto che la proroga derivi da necessità ne garantire la  sicurezza nazionale di produzione di energia elettrica salvo che lo stato membro abbia dimostrato di avere esaminato se sia opportuna un’altra forma di valutazione, abbia messo  a disposizione del pubblico interessato le informazioni ottenute in tale ambito, e abbia informato la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’eccezione concessa e fornire alla stessa le informazioni che essi mettono, eventualmente, a disposizione dei propri cittadini. tali obblighi non costituiscono mere formalità, bensì condizioni destinate a garantire il rispetto, per quanto possibile, degli obiettivi perseguiti dalla direttiva VIA.

2. in relazione alla questione se il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure come quelle del caso qui esaminato,  che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalle direttive VIA e habitat, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità, vale a dire per permettere la applicazione della VIA e della Valutazione di Incidenza.

 

 

 

 

 

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