Recentemente la Regione
Toscana con DGR 28 marzo 2022, n. 359 (il testo lo trovate QUI) ha
espresso il proprio parere favorevole all’interno del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto denominato "Terminale di
rigassificazione GNL galleggiante "FSRU Toscana"- Richiesta di
accosti aggiuntivi per servizio di Small Scale LNG". In sostanza si
tratta di aumentare il numero di navi che portano il GNL al rigassificatore
sito al largo del porto di Livorno.
Quindi questo progetto è andato automaticamente a VIA ordinaria mentre il progetto denominato Small Scale GNL per il rigassificatore di Panigaglia ha avuto una più semplice e facilmente superabile verifica di assoggettabilità a VIA.
La domanda che sorge spontanea è perché questa differenza visto che anche il progetto su Panigaglia è una modifica dell’impianto esistente, come quello di Livorno, in quanto ha le seguenti finalità:
1. aumentare
le possibilità di attracco per navi bettoline quindi un nuovo pontile
2. serbatoi
per caricare le navi di GNL
3. un
impianto esterno lungo la costa (dove?) rifornito da feedership per il GNL da
autotrazione
La differenza sta in una interpretazione illegittima della normativa in materia di VIA e di tutela della biodiversità nel caso del progetto su Panigaglia.
Vediamo perché…
La
DGR con la quale la Regione Toscana ha espresso il suo parere sui nuovi
accosti di navi gasiere al rigassificatore di Livorno, nelle sue premesse
afferma:
Invece nel Parere propedeutico (QUI) al Decreto che ha deciso la non sottoponibilità a VIA ordinaria del progetto di modifica del rigassificatore di Panigaglia si legge a pagina 3: “-il progetto rientra tra quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2h) denominato “modifiche o estensioni di progetto di cui all’allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione” che possono avere impatti ambientali significativi e negativi”
Trattasi quindi di
progetti identici sotto il profilo delle categorie di opere sottoponibile a
verifica di assoggettabilità a VIA di competenza (cambia solo i numeri perché
l’allegato IIbis è stato recentemente rivisto ma la definizione resta la
stessa).
Perché il progetto su
Livorno è stato sottoposto a VIA ordinaria e quello su Panigaglia no?
La risposta sta proprio nel passaggio citato sopra dal Parere della Regione Toscana dove si afferma che il progetto di modifica del rigassificatore OLT di Livorno essendo in area ricompresa in un sito di importanza comunitaria è automaticamente sottoposto a VIA ordinaria.
Infatti il comma 7 articolo 6 del DLgs 152/2006 afferma che la VIA ordinaria e quindi non la più blanda verifica di assoggettabilità si applica: “b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; “
Ora se noi andiamo a
vedere lo Studio Preliminare Ambientale presentato da GNL Italia per il
progetto di modifica del rigassificatore di Panigaglia possiamo leggere
A pagina 108: che il rigassificatore si colloca in una area interessata dalla “ZSC “Portovenere - Riomaggiore – S. Benedetto” è una vasta area protetta di 2665 ha; essa comprende tutto il tratto di costa da Riomaggiore a Porto Venere, costituito dall’alternarsi di promontori rocciosi e insenature con spiagge ciottolose, il promontorio prospiciente l’Isola Palmaria e un ampio tratto di territorio che si sviluppa nell’entroterra caratterizzato da boschi misti e aree coltivate.”
A pagina 110: “Dal sopralluogo effettuato presso l’area di intervento è stato possibile valutare che nella zona potenzialmente interferita o direttamente interessata dall’intervento oggetto di questa procedura è presente un solo tipo di habitat forestale tra quelli elencati per il Sito Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto riferibile al 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;”
Alla luce di quanto sopra esposto è indiscutibile che, come avvenuto per la modifica del rigassificatore OLT di Livorno, anche per quello di Panigaglia l’autorità competente (in questo caso il Ministero della Transizione Ecologica) avrebbe dovuto automaticamente applicare la VIA ordinaria visto che il progetto rientra direttamente in parte del sito di tutela della biodiversità come ammesso anche dallo Studio Preliminare Ambientale di GNL Italia sopra citato, il tutto nel rispetto del comma 7 articolo 6 del DLgs 152/2006 che parla appunto anche di ricaduta anche solo parziale del progetto nel sito di tutela della biodiversità
La Regione Liguria, la
Provincia e i Comuni di Spezia e Portovenere che fanno di fronte a questa
palese e incomprensibile violazione delle procedure di valutazione di un
impianto e una attività ad alto rischio di incidente rilevante in pieno golfo
spezzino a due passi da zone residenziali?
NIENTE!
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