Il caso riguarda
l’aggiornamento del Piano di Qualità dell’aria della Regione Lombardia. Il
piano era stato approvato con delibera di Giunta Regionale del 2013 e poi aggiornato
nel 2018 con la sola verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale
Stratagica (V.A.S.) ma senza andare a VAS ordinaria.
Il Consiglio di Stato con sentenza 441/2022 (QUI) ha confermato la sentenza del TAR che respingeva il ricorso contro la non assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento del Piano in questione.
Al di là del caso specifico è interessante nella sentenza la motivazione, di carattere generale, che il Consiglio di Stato fornisce sulle condizioni per poter dichiarare illegittimo un Piano o Programma non sottoposto a VAS ordinaria.
Intanto il Consiglio di Stato
ricorda il contenuto dell’allegato I alla Parte II del DLgs 152/2006 che
fissa i criteri per verificare la assoggettabilità di un Piano o Programma a
VAS:
"1.
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:
-
in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le
dimensioni e le condizioni operative
o attraverso la ripartizione delle risorse;
-
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi,
inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
-
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
-
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
-
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria
nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei
rifiuti o alla protezione delle acque).
2.
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
-
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
-
carattere cumulativo degli impatti;
-
natura transfrontaliera degli impatti;
-
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
-
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."
COME
RISPETTARE I CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
Rispetto all'elenco di criteri dell'allegato sopra riportato: il Consiglio di
Stato rileva che per potersi censurare il giudizio di non assoggettabilità a
V.A.S. di un determinato Piano o modifica di Piano, chi ne ha interesse deve
dimostrare la sussistenza di un vizio della funzione (relativo al processo
logico di giudizio, all’esattezza e alla completezza dell’istruttoria, alla
corretta valutazione dei fatti presi in considerazione, alla congruità,
sufficienza e coerenza della motivazione) con riferimento a taluno di questi
criteri.
Conclude quindi il Consiglio
di Stato: Nel caso di specie, la
Regione, nel “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità al
processo di V.A.S. e documento preliminare di aggiornamento di Piano” ha
compiutamente rappresentato per ciascun criterio indicato dal legislatore le
motivazioni per le quali ha ritenuto insussistenti dei “significativi impatti
ambientali” diversi da quelli già presi in considerazione con il Piano del
2013, già sottoposto a V.A.S.
QUANDO LA
MODIFICA DI UN PIANO PROGRAMMA È RILEVANTE AI FINI DELLA APPLICABILITÀ DELLA
VAS
Il Consiglio di Stato
nella sentenza in esame rileva come il verificarsi di sopravvenienze che
fungano da presupposti per procedere all’aggiornamento della pianificazione non
determina per ciò stesso, come pure, in realtà, sostiene parte appellante, la
necessità di una sicura sottoposizione a V.A.S. dell’aggiornamento della
pianificazione in essere, poiché, in base all’art. 9 del DLgs. n. 155/2010 (QUI), viene comunque demandata all’autorità competente la valutazione dell’impatto sull’ambiente
comportato dalle previsioni del Piano o del suo aggiornamento.
In secondo luogo, conclude
sul punto il Consiglio di Stato, non viene chiarito, dall’appellante, quale dei
criteri elencati dall’Allegato I al T.U. ambiente non sarebbe stato adeguatamente
considerato e valutato, da parte della Regione, in considerazione dei
presupposti enucleati, così da potersi ritenere integrato uno dei vizi della
funzione poc’anzi elencato, relativamente al giudizio espresso dall’autorità
competente in materia.
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