giovedì 13 ottobre 2022

Consiglio di Stato è illegittimo un generalizzato potere di ordinanza per abbattere specie protette pericolose per l’uomo

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 1937 del 2022 (QUI)  ha giudicato la legittimità delle linee guida della Provincia di Trento per dare attuazione al principio, contenuto nella direttiva Habitat (QUI) sulla tutela della biodiversità, sulle deroghe al generale divieto di rimozione dal loro habitat naturale delle specie protette ursus arctos e canis lupus, per quanto concerne in particolare la specie ursus arctos (orso bruno). 

  


CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA OGGETTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

La delibera provinciale che disciplina le deroghe contiene un potere di ordinanza da parte della Provincia per eliminare le specie in questione nel caso di attacco o messa in pericolo di persone.  In particolare il potere extra-ordinem, nell’apposito paragrafo delle linee guida impugnate è previsto chiaramente che, nei casi di (anche unica) “Aggressione con contatto fisico”, aggiungendo che l’Amministrazione provinciale “Non ritiene in nessun caso di subordinare la rimozione ad un eventuale secondo attacco da parte del medesimo esemplare o ad ulteriori verifiche diverse da quelle necessarie per l’identificazione dello stesso”.

 

 

I MOTIVI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE HA CONFERMATO L’ILLEGITTIMITÀ DELLE LINEE GUIDA PROVINCIALI SU DETTO POTERE DI ORDINANZA

Il tenore letterale della disposizione contestata depone nel senso di legittimare l’uso del potere di ordinanza anche in assenza di una previa valutazione in concreto del caso specifico circa l’opportunità di applicazione di una misura meno afflittiva per l’animale (cattura - captivazione), elidendo l’obbligo di dimostrare l’impossibilità di ricorrere ai rimedi esistenti per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo.

 

La disposizione, per come letteralmente intesa, descrive una fattispecie astratta ben delineata, precisa e puntuale, al verificarsi della quale insorge il potere extra-ordinem, di natura invece atipica, elidendo, altresì, l’obbligo della previa valutazione in merito alla individuazione del regime più adeguato e maggiormente conforme ai parametri normativi (principio di proporzionalità e di precauzione), da commisurare alle esigenze di tutela sia dell’animale che della collettività, avuto riguardo a quanto realmente accaduto e che deve formare oggetto di adeguata verifica, al fine di evitare che l’abbattimento dell’esemplare, da rimedio estremo da utilizzare a fronte di situazioni eccezionali non prevedibili quando fonte di accertati danni gravi, si trasformi in uno strumento ordinario di intervento.

Questo comporta anche un’alterazione delle procedure, poiché tende ad escludere l’ISPRA dal coinvolgimento preventivo in tutte le situazioni predefinite al punto contesto delle linee guida, laddove tale coinvolgimento si giustifica solo nei casi eccezionali e urgenti, preventivamente non definibili e programmabili.

 

L’astrazione delle verifiche implica che la misura più grave, consistente nell’abbattimento dell’esemplare, possa essere disposta con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (anche con un procedimento compresso e abbassamento delle garanzie) a fronte del mero verificarsi dell’evento

Proprio la circostanza che (anche) un unico, isolato episodio di contatto fisico-aggressione possa inverare il “danno grave” – quale presupposto per l’abbattimento dell’esemplare - senza ulteriori “verifiche” concrete se non quelle di identificazione dell’esemplare, conferma l’irragionevolezza e la sproporzione della disposizione poiché trascura la valutazione specifica del caso concreto, da condurre “contestualmente alla valutazione di ogni singolo intervento di rimozione”.

 

La sentenza del Consiglio di Stato a supporto della tesi sulla illegittimità cita anche il parere ISPRA (in relazione alla vicenda della controversia in oggetto) secondo il quale: “in riferimento alla valutazione del possibile pregiudizio arrecato dagli interventi di rimozione allo stato di conservazione della popolazione di orsi (espressamente prevista dalla Direttiva Habitat, all’art. 16, comma 1), questo istituto ritiene non sufficientemente motivata la considerazione che una rimozione “media” di 2 orsi all’anno non inciderebbe sullo stato di conservazione della popolazione. Al riguardo si ritiene ineludibile una valutazione specifica, condotta contestualmente alla valutazione di ogni singolo intervento di rimozione”.

 

Il Consiglio di Stato poi ricorda come resti ovviamente la possibilità di intervento in via contingibile e urgente da parte delle Autorità titolari del relativo potere di ordinanza. Potere attribuito dall’ordinamento giuridico attraverso le fonti normative, nazionali e regionali, sopra evidenziate.

Aggiunge però la sentenza del Consiglio di Stato che tale potere non può essere schermato da un atto presupposto, surrettiziamente finalizzato a legittimarne l’esercizio a condizionate date e precostituite; così operando se ne infrangerebbe la struttura e funzione.

 

 



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