Il Consiglio di Stato con sentenza n° 1937 del 2022 (QUI) ha giudicato la legittimità delle linee guida della Provincia di Trento per dare attuazione al principio, contenuto nella direttiva Habitat (QUI) sulla tutela della biodiversità, sulle deroghe al generale divieto di rimozione dal loro habitat naturale delle specie protette ursus arctos e canis lupus, per quanto concerne in particolare la specie ursus arctos (orso bruno).
CONTENUTO
DELLE LINEE GUIDA OGGETTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
La delibera provinciale
che disciplina le deroghe contiene un potere di ordinanza da parte della Provincia
per eliminare le specie in questione nel caso di attacco o messa in pericolo di
persone. In particolare il potere extra-ordinem,
nell’apposito paragrafo delle linee guida impugnate è previsto chiaramente che,
nei casi di (anche unica) “Aggressione con contatto fisico”, aggiungendo
che l’Amministrazione provinciale “Non ritiene in nessun caso di subordinare
la rimozione ad un eventuale secondo attacco da parte del medesimo esemplare o
ad ulteriori verifiche diverse da quelle necessarie per l’identificazione dello
stesso”.
I MOTIVI
DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE HA CONFERMATO L’ILLEGITTIMITÀ DELLE
LINEE GUIDA PROVINCIALI SU DETTO POTERE DI ORDINANZA
Il
tenore letterale della disposizione contestata depone nel senso di legittimare
l’uso del potere di ordinanza anche in assenza di una previa valutazione in
concreto del caso specifico circa l’opportunità di applicazione di una misura
meno afflittiva per l’animale (cattura - captivazione), elidendo l’obbligo di
dimostrare l’impossibilità di ricorrere ai rimedi esistenti per fronteggiare in
concreto una situazione di pericolo.
La
disposizione, per come letteralmente intesa, descrive una fattispecie astratta
ben delineata, precisa e puntuale, al verificarsi della quale insorge il
potere extra-ordinem, di natura invece atipica, elidendo, altresì,
l’obbligo della previa valutazione in merito alla individuazione del regime più
adeguato e maggiormente conforme ai parametri normativi (principio di
proporzionalità e di precauzione), da commisurare alle esigenze di tutela sia
dell’animale che della collettività, avuto riguardo a quanto realmente accaduto
e che deve formare oggetto di adeguata verifica, al fine di evitare che
l’abbattimento dell’esemplare, da rimedio estremo da utilizzare a fronte di
situazioni eccezionali non prevedibili quando fonte di accertati danni gravi,
si trasformi in uno strumento ordinario di intervento.
Questo
comporta anche un’alterazione delle procedure, poiché tende ad escludere
l’ISPRA dal coinvolgimento preventivo in tutte le situazioni predefinite al
punto contesto delle linee guida, laddove tale coinvolgimento si giustifica
solo nei casi eccezionali e urgenti, preventivamente non definibili e
programmabili.
L’astrazione
delle verifiche implica che la misura più grave, consistente nell’abbattimento
dell’esemplare, possa essere disposta con lo strumento dell’ordinanza
contingibile e urgente (anche con un procedimento compresso e abbassamento
delle garanzie) a fronte del mero verificarsi dell’evento
Proprio
la circostanza che (anche) un unico, isolato episodio di contatto
fisico-aggressione possa inverare il “danno grave” – quale presupposto per
l’abbattimento dell’esemplare - senza ulteriori “verifiche” concrete se non
quelle di identificazione dell’esemplare, conferma l’irragionevolezza e la
sproporzione della disposizione poiché trascura la valutazione specifica del
caso concreto, da condurre “contestualmente alla valutazione di ogni singolo
intervento di rimozione”.
La
sentenza del Consiglio di Stato a supporto della tesi sulla illegittimità cita
anche il parere ISPRA (in relazione alla vicenda della controversia in oggetto)
secondo il quale: “in riferimento alla valutazione del possibile pregiudizio
arrecato dagli interventi di rimozione allo stato di conservazione della
popolazione di orsi (espressamente prevista dalla Direttiva Habitat, all’art.
16, comma 1), questo istituto ritiene non sufficientemente motivata la considerazione
che una rimozione “media” di 2 orsi all’anno non inciderebbe sullo stato di
conservazione della popolazione. Al riguardo si ritiene ineludibile una
valutazione specifica, condotta contestualmente alla valutazione di ogni
singolo intervento di rimozione”.
Il Consiglio di Stato poi ricorda come resti ovviamente la possibilità di intervento in via contingibile e urgente da parte delle Autorità titolari del relativo potere di ordinanza. Potere attribuito dall’ordinamento giuridico attraverso le fonti normative, nazionali e regionali, sopra evidenziate.
Aggiunge
però la sentenza del Consiglio di Stato che tale potere non può essere
schermato da un atto presupposto, surrettiziamente finalizzato a legittimarne
l’esercizio a condizionate date e precostituite; così operando se ne
infrangerebbe la struttura e funzione.
Nessun commento:
Posta un commento