Ecco il nuovo decreto legge emergenziale, ormai si rischia di perdere il conto tra questi decreti legge e i dpcm dall’inizio della pandemia e dopo con la guerra e l’emergenza energetica.
Provvedimenti che hanno ormai prodotto un diritto ambientale
speciale parallelo a quello ordinario ormai applicabile solo ad interventi e
progetti meramente secondari sotto il profilo dell’impatto ambientale e
sanitario.
Il nuovo decreto legge (n° 144/2022 QUI) in sintesi prevede che sia il Governo a decidere gli impianti di gestone rifiuti e dove collocarli arrivando ad esercitare un potere sostitutivo delle Regioni e delle Autonomie Locali. Prima di questo decreto legge detto potere sostitutivo esisteva ma solo in casi di emergenze specifiche legate a situazioni locali, ora diventa prassi e disciplina valida in generale. Certo c’era stato il tentativo del Piano nazionale inceneritori (del collegato ambientale del 2013) ma era più un tentativo di monitorare l’esistente per capire cosa mancava, ora invece si introduce una vera procedura accelerata che a certe condizioni taglia via il livello territoriale in palese contrasto con le norme vigenti in primo luogo dello stesso testo unico ambientale.
LA
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
L’articolo 22 del Decreto Legge 144/2022 prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (QUI), costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. È il presupposto per applicare poi la procedura che di seguito descrivo.
DIFFIDA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CASO DI RITARDI NELLA AUTORIZZZAZIONE
AGLI IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE
Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
NOMINA DEL
COMMISSARIO DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (QUI), o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
LA NUOVA
PROCEDURA CONTRASTA CON LE NORME DEL DLGS 152/2006 (TESTO UNICO AMBIENTALE)
La procedura appena
descritta si pone in palese contrasto con le norme del testo unico ambientale
(DLgs 152/2006) in materia di programmazione e pianificazione e autorizzazione
degli impianti di gestione rifiuti.
Il testo unico ambientale come è noto assegna alle Regioni (o enti subdelegati la autorizzazione degli impianti di gestione rifiuti di qualsiasi tipo (con autorizzazione unica ex articolo 208 o AIA titolo III-bis Parte II Dlgs 152/2006 o con le procedure semplificate in caso di recupero e riciclaggio ex articolo 214) nonché le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA allegati III e IV parte II DLgs 152/2006).
Non solo ma il nuovo Decreto
Legge afferma la possibilità che il Programma Nazionale per la gestione dei
rifiuti individui gli impianti necessari.
Tutto questo è in
contrasto:
1. con l’articolo 196 del DLgs 152/2006 che
assegna alle Regioni i seguenti compiti
1.1.
la definizione di criteri per
l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sulla base di criteri
statali che non prevedono individuazioni specifiche di siti o impianti;
1.2.
la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei
allo smaltimento
2. con l’articolo 199 del DLgs 152/2006 che
assegna alla Regione, non allo Stato, nei piani regionali la individuazione del complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
3. con l’articolo 197 del DLgs 152/2006
che alla lettera d) prevede che le Provincie hanno il compito di individuare zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Questa individuazione sulla
base delle previsioni del loro piano territoriale
di coordinamento di, ove già adottato, e di
quanto previsto dai piani regionali relativamente ai criteri
di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei
futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario.
Inoltre le Province in questo compito devono sentire l'Autorità d'ambito
ed i comuni, delle.
I LIMITI
COSTITUZIONALI AL RUOLO STATALE NELLA PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE
RIFIUTI
È vero che l’articolo
195 alla lettera f) del comma 1 assegna allo Stato il compito di
individuare gli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese ma
afferma anche che il tutto deve essere svolto nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni e con un programma specifico da inserire nel DEF e con un
passaggio in Conferenza Stato Regioni.
Ora su quali siano le attribuzioni
costituzionali delle Regioni ( e quindi delle Province e Comuni) in
materia di pianificazione nella individuazione degli impianti di rifiuti
necessari nonché dei siti dove collocarli, lo ha chiarito la Corte Costituzionale
con la sentenza 272/2020 (QUI) che relativamente al contenuto necessario
della Pianificazione Regionale ex articolo 199 DLgs 152/2006 ha affermato: “Entro
quest'ultimo si colloca proprio la specificazione dei «criteri per
l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti» (art. 199, comma 3, lettera l,
del cod. ambiente)". La Corte in detta sentenza ha poi aggiunto,
relativamente all’art. 199, comma 5 DLgs 152/2006, che “il piano regionale di gestione dei
rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza
regionale previsti dalla normativa vigente» persegue proprio tale scopo”, con
la conseguente illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedano
divieti di localizzazione insensibili “alla concomitante pianificazione
regionale, oltre che frutto di una scelta lontana da ogni concreto
apprezzamento in ordine alla conformazione del territorio [...]”.
A sua volta la
giurisprudenza sia amministrativa che costituzionale ha chiarito il rapporto
tra i diversi livelli della pianificazione regionale e provinciale, in
particolare:
1. Consiglio di Stato con sentenza n° 6035
del 12 ottobre 2020 (QUI) proprio in relazione al diverso ruolo dei
piani regionali (articolo 199 DLgs/152/2006) e provinciali (articolo 197) ha
affermato: “Il combinato disposto delle due disposizioni, lungi dal sottrarre
alle regioni la competenza in materia, va interpretato nel senso presupposto
dal giudice di primo grado secondo cui, ferma la competenza pianificatoria
generale in capo alle regioni, spetta poi alle singole province
l’individuazione in concreto e nel dettaglio delle diverse zone del territorio
provinciale, idonee alla locazione di un tipo di impianti (smaltimento) o non
idonee alla localizzazione di altro tipo (recupero e smaltimento).”
2. Corte
Costituzionale n° 76 del 21 Aprile 2021 (QUI)
secondo la quale l’autosufficienza di ambito (regionale e provinciale)
per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti urbani non può avvenire al
di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal DLgs 152/2006 o con una iniziativa legislativa in deroga alla pianificazione vigente.
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