La sentenza del Consiglio
di Stato (numero 94 del 17 gennaio 2022 QUI) ha per oggetto l’appello di un gestore di telefonia
mobile contro la decisione dell’ente locale competente territorialmente di
respingere l’istanza per ottenere l’autorizzazione a riconfigurare una antenna
in zona diversa da quella dove era collocata originariamente
La sentenza respinge
l’istanza del gestore con le motivazioni, che verranno sviluppate nel proseguo
del presente post, che in sintesi consistono nel contrasto del nuovo progetto
con le norme del regolamento edilizio urbanistico relative alla tutela
paesaggistica dell’area interessata. In particolare la realizzazione della
nuova antenna avrebbe comportato la necessità di una nuova strada e quindi il
rischio di favorire ulteriore urbanizzazione dell’area. Inoltre nel caso di non
conformità a norme di tutela del paesaggio non sussiste l’obbligo da parte
dell’ente locale di individuare e comunicare al gestore di telefonia mobile un
sito alternativo
Vediamo in modo articolato le motivazioni della sentenza in esame…
MOTIVI DEL
RIGETTO DELLA ISTANZA DI INSTALLAZIONE DELLA ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE
L’apposita conferenza dei
servizi si concludeva negativamente in ragione del parere negativo espresso dal
rappresentante della struttura competente in materia di urbanistica e tutela
del paesaggio (a motivo dell’impatto paesaggistico negativo dell’impianto,
costituito da un palo di oltre 25,00 m. di altezza e dalla relativa
strumentazione accessoria, ospitati su una platea in c.a., che sarebbe
risultato “in contrasto con i criteri stabiliti dal Regolamento
urbanistico-edilizio provinciale ed in particolare con l'art. 36, il quale, per
l'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione,
indica tra i requisiti prioritari la presenza di una viabilità esistente,
elemento, questo, mancante nel progetto in esame”).
MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Consiglio di Stato nel
respingere l’appello del gestore di telefonia mobile afferma che la norma del
regolamento urbanistico è chiaramente preordinata a evitare la progressiva
antropizzazione di aree di pregio naturalistico, in particolare mediante
l’apertura di nuove strade (verosimilmente carrabili, al fine di consentire,
nel caso di specie, la realizzazione di un impianto di cospicue dimensioni)
all’interno di aree che ne siano affatto prive e che proprio in ciò (e, più in
generale, nell’assenza di interventi antropici rilevanti) rinvengono il loro
interesse ambientale e paesaggistico. In tal senso il Collegio giudica
corretta la motivazione sul punto resa dall’Amministrazione nel provvedimento
impugnato, nel quale si è giustamente posto in luce come “Tra i criteri di
cui al predetto articolo 36 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale è
dettato che "l'accesso agli impianti è garantito tramite viabilità
esistente", al fine di assicurare che la realizzazione di detti
impianti in territorio aperto non determini l'ulteriore urbanizzazione di
contesti inedificati, non destinati agli insediamenti, dove il carattere di
naturalità è strettamente connesso con i valori paesaggistici per cui questi
contesti sono ricompresi in "aree di tutela ambientale".
Aggiunge inoltre il
Consiglio di Stato tale lettura della norma del regolamento urbanistico
provinciale conduce agli esiti estremi, paventati dalla società ricorrente, di
una radicale preclusione dell’installazione di impianti di trasmissione di
telefonia cellulare: non è invero escluso che possano esistere, in loco,
altre aree che, pur non essendo edificate, presentino vie di accesso interne
già tracciate, così come non è affatto escluso, a priori e in
generale, che l’impianto de quo possa essere installato su manufatti
preesistenti
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO SUI MOTIVI DELLA VALUTAZIONE NEGATIVA DI COMPATIBILITÀ
PAESAGGISTICA
Il Consiglio di Stato giudica
esaustiva, contrariamente alla tesi di parte ricorrente, l’ampia e specifica
motivazione dedicata, nel provvedimento impugnato, all’impatto paesaggistico
negativo del progettato impianto (“L'intervento in
esame è relativo alla costruzione di un impianto di telefonia mobile . . .
costituito da un palo di oltre 25,00 m di altezza e dalla relativa
strumentazione accessoria, ospitati su una platea in c.a. . . . Si fa presente
in ogni caso che il sito individuato per la collocazione della struttura
risulta inidoneo anche sotto il profilo paesaggistico in quanto nel contesto
rurale dell’area interessata, sostanzialmente aperto ed esposto alle visuali,
ove prevale figurativamente la presenza delle distese prative e la rada
vegetazione arborea non è sufficiente a mascherare l'opera. L'inserimento del
palo andrebbe a costituire un elemento di degrado paesaggistico, ben visibile
dal circondario”). Tale motivazione, esclusa ogni sovrapposizione o
sostituzione rispetto al giudizio di merito riservato alla competente
Amministrazione, risulta logica, chiara, coerente, completa e dunque priva di
qualsivoglia indice sintomatico di eccesso di potere, e deve, pertanto, esser
giudicata legittima e comunque immune dalle censure in punto di legittimità
dedotte in ricorso.
SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO SUI POTERI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE
DEI SITI DI ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE
Il Consiglio di
Stato richiama alla fine del suo provvedimento anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost.,
sentenze n. 307 QUI e 331 QUI del 2003) secondo la quale: “rientra nella potestà
legislativa e regolamentare della Provincia di Trento disciplinare la
localizzazione delle stazioni radio base attraverso l’adozione di ulteriori
misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul
territorio”, certamente non impedendo od ostacolando ingiustificatamente
l’insediamento degli impianti, ma comunque potendo introdurre misure di governo
del territorio (quali distanze, altezze e localizzazioni) conformi al principio
di ragionevolezza e purché sorrette da una sufficiente motivazione, sulla base
di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la
ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito.
Inoltre si richiama
anche la giurisprudenza amministrativa precedente (Consiglio di Stato, Sez. VI,
19 febbraio 2018, n. 1058 - QUI) che ha precisato come le stazioni radio base,
nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e
malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria,
non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio
comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come
nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione
dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole.
Il
Consiglio di Stato richiama in questo senso l’art. 86 del decreto legislativo
n. 259 del 2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche (ora vedi comma 5
articolo 43 dlgs 259/2003 QUI), che nel disciplinare le infrastrutture di
comunicazione elettronica, al comma 4 fa espressamente salve “le
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali”.
In questo quadro, la disposizione dell’art.
36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio oggetto della
controversia non introduce, in realtà, un criterio di localizzazione delle
stazioni radio base che si traduce in un “vincolo” surrettizio, ostativo allo
sviluppo della rete di telecomunicazione mobile, atteso che tale disposizione
non esclude affatto una localizzazione alternativa degli impianti nella
medesima zona del territorio comunale individuata dal gestore dei servizi di
telefonia e, quindi, non comporta l’effetto di rendere impossibile la copertura
di rete del territorio nazionale.
A ben vedere, conclude il Consiglio di Stato,
l’ente locale in questo caso con tale criterio - così come con gli altri
criteri fissati dal primo comma dell’art. 36 - al dichiarato fine di “tutelare
e valorizzare il paesaggio” (ossia nell’esercizio delle proprie competenze in
materia di urbanistica e di tutela del paesaggio) si è limitata a fissare
modalità di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni volte a limitare
l’impatto degli impianti stessi sul paesaggio circostante.
Nessun commento:
Posta un commento