mercoledì 19 ottobre 2022

Consiglio di Stato sul rispetto regolamenti urbanistici nella installazione delle antenne di telefonia mobile

La sentenza del Consiglio di Stato (numero 94 del 17 gennaio 2022 QUI) ha per oggetto l’appello di un gestore di telefonia mobile contro la decisione dell’ente locale competente territorialmente di respingere l’istanza per ottenere l’autorizzazione a riconfigurare una antenna in zona diversa da quella dove era collocata originariamente

La sentenza respinge l’istanza del gestore con le motivazioni, che verranno sviluppate nel proseguo del presente post, che in sintesi consistono nel contrasto del nuovo progetto con le norme del regolamento edilizio urbanistico relative alla tutela paesaggistica dell’area interessata. In particolare la realizzazione della nuova antenna avrebbe comportato la necessità di una nuova strada e quindi il rischio di favorire ulteriore urbanizzazione dell’area. Inoltre nel caso di non conformità a norme di tutela del paesaggio non sussiste l’obbligo da parte dell’ente locale di individuare e comunicare al gestore di telefonia mobile un sito alternativo

Vediamo in modo articolato le motivazioni della sentenza in esame…

 

 

MOTIVI DEL RIGETTO DELLA ISTANZA DI INSTALLAZIONE DELLA ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE

L’apposita conferenza dei servizi si concludeva negativamente in ragione del parere negativo espresso dal rappresentante della struttura competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio (a motivo dell’impatto paesaggistico negativo dell’impianto, costituito da un palo di oltre 25,00 m. di altezza e dalla relativa strumentazione accessoria, ospitati su una platea in c.a., che sarebbe risultato “in contrasto con i criteri stabiliti dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale ed in particolare con l'art. 36, il quale, per l'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione, indica tra i requisiti prioritari la presenza di una viabilità esistente, elemento, questo, mancante nel progetto in esame”).

 

 

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Il Consiglio di Stato nel respingere l’appello del gestore di telefonia mobile afferma che  la norma del regolamento urbanistico è chiaramente preordinata a evitare la progressiva antropizzazione di aree di pregio naturalistico, in particolare mediante l’apertura di nuove strade (verosimilmente carrabili, al fine di consentire, nel caso di specie, la realizzazione di un impianto di cospicue dimensioni) all’interno di aree che ne siano affatto prive e che proprio in ciò (e, più in generale, nell’assenza di interventi antropici rilevanti) rinvengono il loro interesse ambientale e paesaggistico. In tal senso il Collegio giudica corretta la motivazione sul punto resa dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, nel quale si è giustamente posto in luce come “Tra i criteri di cui al predetto articolo 36 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale è dettato che "l'accesso agli impianti è garantito tramite viabilità esistente", al fine di assicurare che la realizzazione di detti impianti in territorio aperto non determini l'ulteriore urbanizzazione di contesti inedificati, non destinati agli insediamenti, dove il carattere di naturalità è strettamente connesso con i valori paesaggistici per cui questi contesti sono ricompresi in "aree di tutela ambientale".

Aggiunge inoltre il Consiglio di Stato tale lettura della norma del regolamento urbanistico provinciale conduce agli esiti estremi, paventati dalla società ricorrente, di una radicale preclusione dell’installazione di impianti di trasmissione di telefonia cellulare: non è invero escluso che possano esistere, in loco, altre aree che, pur non essendo edificate, presentino vie di accesso interne già tracciate, così come non è affatto escluso, a priori e in generale, che l’impianto de quo possa essere installato su manufatti preesistenti

 

 

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SUI MOTIVI DELLA VALUTAZIONE NEGATIVA DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Il Consiglio di Stato giudica esaustiva, contrariamente alla tesi di parte ricorrente, l’ampia e specifica motivazione dedicata, nel provvedimento impugnato, all’impatto paesaggistico negativo del progettato impianto (“L'intervento in esame è relativo alla costruzione di un impianto di telefonia mobile . . . costituito da un palo di oltre 25,00 m di altezza e dalla relativa strumentazione accessoria, ospitati su una platea in c.a. . . . Si fa presente in ogni caso che il sito individuato per la collocazione della struttura risulta inidoneo anche sotto il profilo paesaggistico in quanto nel contesto rurale dell’area interessata, sostanzialmente aperto ed esposto alle visuali, ove prevale figurativamente la presenza delle distese prative e la rada vegetazione arborea non è sufficiente a mascherare l'opera. L'inserimento del palo andrebbe a costituire un elemento di degrado paesaggistico, ben visibile dal circondario”). Tale motivazione, esclusa ogni sovrapposizione o sostituzione rispetto al giudizio di merito riservato alla competente Amministrazione, risulta logica, chiara, coerente, completa e dunque priva di qualsivoglia indice sintomatico di eccesso di potere, e deve, pertanto, esser giudicata legittima e comunque immune dalle censure in punto di legittimità dedotte in ricorso.


 

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SUI POTERI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DEI SITI DI ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE

Il Consiglio di Stato richiama alla fine del suo provvedimento anche la  giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenze n. 307 QUI e 331 QUI del 2003) secondo la quale: “rientra nella potestà legislativa e regolamentare della Provincia di Trento disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base attraverso l’adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’impatto negativo sul territorio”, certamente non impedendo od ostacolando ingiustificatamente l’insediamento degli impianti, ma comunque potendo introdurre misure di governo del territorio (quali distanze, altezze e localizzazioni) conformi al principio di ragionevolezza e purché sorrette da una sufficiente motivazione, sulla base di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito.

Inoltre si richiama anche la giurisprudenza amministrativa precedente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1058 - QUI) che ha precisato come le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole.

 

Il Consiglio di Stato richiama in questo senso l’art. 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche (ora vedi comma 5 articolo 43 dlgs 259/2003 QUI), che nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica, al comma 4 fa espressamente salve “le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali”.

In questo quadro, la disposizione dell’art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio oggetto della controversia non introduce, in realtà, un criterio di localizzazione delle stazioni radio base che si traduce in un “vincolo” surrettizio, ostativo allo sviluppo della rete di telecomunicazione mobile, atteso che tale disposizione non esclude affatto una localizzazione alternativa degli impianti nella medesima zona del territorio comunale individuata dal gestore dei servizi di telefonia e, quindi, non comporta l’effetto di rendere impossibile la copertura di rete del territorio nazionale.

A ben vedere, conclude il Consiglio di Stato, l’ente locale in questo caso con tale criterio - così come con gli altri criteri fissati dal primo comma dell’art. 36 - al dichiarato fine di “tutelare e valorizzare il paesaggio” (ossia nell’esercizio delle proprie competenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio) si è limitata a fissare modalità di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni volte a limitare l’impatto degli impianti stessi sul paesaggio circostante.

 

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