giovedì 20 ottobre 2022

Autorizzazione ad un impianto di rifiuti illegittima senza la disponibilità del terreno

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 449/2022 (QUI) è intervenuto sulla legittimità di una autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto per la produzione di ammendanti agricoli da rifiuti non pericolosi, nonché per le emissioni in atmosfera.

Il Comune territorialmente competente ha impugnato questa autorizzazione unica e il TAR ha rigettato il ricorso, per cui l’amministrazione locale ha appellato la sentenza di primo grado al Consiglio di Stato.

La sentenza ha annullato l’autorizzazione per due motivi di fondo:

1. la mancanza di disponibilità del terreno da parte dell’ente che voleva realizzare l’impianto;

2. la disponibilità del terreno non può essere effetto conseguente della autorizzazione se chi deve dare il consenso alla disponibilità è ente diverso da quello che autorizza l’impianto, quindi, non si può condizionare la efficacia dell’autorizzazione a una futura disponibilità tutta teorica e non correlabile formalmente con l’atto autorizzatorio stesso al momento in cui viene rilasciato

 

 

 

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

Il Comune anche nell’appello contesta in particolare, oltre ad altri profili, il fatto per cui la Regione ha rilasciato l’autorizzazione unica, apponendo la condizione risolutiva di “trasmettere prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto la convenzione stipulata con il Consorzio ASI secondo la normativa di settore”,

Il Consorzio ASI è il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta e la Convenzione riguarda la assegnazione della disponibilità del terreno dove realizzare l’impianto alla ditta proponente.

 

 

 

LA POSIZIONE DEL COMUNE APPELLANTE

Secondo il Comune la condizione risolutiva risulterebbe illegittima perché la disponibilità del suolo ove ubicare l’impianto costituirebbe, secondo l’appellante, una condizione di procedibilità e ammissibilità del procedimento.

Il Comune censura, inoltre, l’affermazione secondo cui la condizione era stata apposta, per ovviare al protrarsi del procedimento di assegnazione dell’area, causato dai dissidi fra l’impresa e gli organi del Consorzio A.S.I.

Con ulteriore critica alla sentenza, il Comune appellante rileva, infine, che l’A.S.I. ha chiaramente affermato che “al momento non vi era l’utilizzabilità dell’area e quindi non vi erano le condizioni per il rilascio del nulla osta di competenza”. Non può dunque ritenersi acquisito alla conferenza di servizi svoltasi fra le amministrazioni implicate nella realizzazione del progetto alcun atto di assenso, espresso o per silenzio, da parte del Consorzio A.s.i., che si è chiaramente espresso in modo contrario al progetto, per la mancata disponibilità dell’area da parte dell’impresa istante.

 


LA RISPOSTA DEL TAR NELLA SENTENZA APPELLATA

Il TAR premette che l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti costituisce titolo per “realizzare e gestire” tali impianti e, dunque, secondo una interpretazione giurisprudenziale (cfr. C.G.A., sez. I, 21 maggio 2018, n. 295 QUI), anche il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’impianto.

Questa esegesi risulta corroborata, sul piano, normativo anche dalla previsione di cui all’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, che sottintende l’implicazione del titolo anche ai fini edilizi, mediante il riferimento testuale alla “variante allo strumento urbanistico” In realtà le cose anche per la giurisprudenza storica del Consiglio di Stato non stanno proprio così vedi QUI.

 

 

 

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO CHE ACCOGLIE L’APPELLO DEL COMUNE

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto condivisibile la sopra riportata argomentazione del TAR per le seguenti ragioni:

1. L’autorizzazione, risolutivamente condizionata alla mancata assegnazione dell’area consortile su cui realizzare l’impianto, viene in questo modo rilasciata per consentire la realizzazione di un’opera su di un terreno del quale, però, l’impresa autorizzata ad edificare non ha né materialmente né giuridicamente la disponibilità.

Uno degli effetti tipici del provvedimento autorizzatorio in questione (quello, per l’appunto, di permettere l’edificazione dell’opera) risulterebbe dunque consentito, pur mancando un presupposto tipico dell’attività edilizia (la disponibilità, a vario titolo, del suolo che sarà oggetto dell’edificazione; arg., ai sensi dell’art. 11 [NOTA 1] d.P.R. n. 380/2001 testo completo DPR QUI), con manifesta “distorsione degli effetti autorizzatori”.

 

2. Inoltre l’autorizzazione rilasciata a condizione di ottenere successivamente la disponibilità del terreno dove realizzare l’impianto ritiene che, al contempo, si verifichi anche quell’“incertezza sugli effetti tipici del provvedimento” la cui sussistenza rende l’apposizione della condizione illegittima (con efficacia viziante dell’intero provvedimento).

Nella vicenda in esame, con l’apposizione della condizione risolutiva, il titolo autorizzatorio risulta, infatti, rilasciato ancorché la relativa fattispecie non si profili integrata da tutti i suoi presupposti e con il caveat – puntualizzato dal T.a.r. - che, qualora il presupposto mancante non venga riconosciuto dall’autorità amministrativa preposta alla gestione di quell’interesse, gli effetti autorizzatori vengano meno ex tunc e l’opificio nel frattempo realizzato vada pertanto demolito.

Il rischio dell’inverarsi dell’evento dedotto in condizione risolutiva – peraltro, a quanto consta dagli atti, effettivamente verificatosi nel caso di specie, in quanto il Consorzio A.S.I. ha decretato la non assegnazione dell’area alla società autorizzata alla realizzazione e alla gestione dell’impianto.

 

3. In linea generale, inoltre, il Consiglio di Stato ritiene che gli effetti condizionabili dall’autorità amministrativa competente ad emanare il provvedimento debbano essere quelli di cui l’amministrazione ha la disponibilità e sui quali può, dunque, giuridicamente incidere, perché è competente alla loro gestione.

Con riferimento al caso in esame, tuttavia, la Regione ha finito per condizionare effetti di cui non poteva disporre, perché attribuiti alla cura di un altro ente, travalicando, pertanto, le sue competenze.

 

 

 



[NOTA 1]  “1. Il permesso di costruire é rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 2. Il permesso di costruire é trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16. 3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.”

 

 

Nessun commento:

Posta un commento