Il Consiglio di Stato
con sentenza n° 449/2022 (QUI) è
intervenuto sulla legittimità di una autorizzazione unica per la realizzazione
e gestione di un nuovo impianto per la produzione di ammendanti agricoli da
rifiuti non pericolosi, nonché per le emissioni in atmosfera.
Il Comune territorialmente
competente ha impugnato questa autorizzazione unica e il TAR ha rigettato il
ricorso, per cui l’amministrazione locale ha appellato la sentenza di primo
grado al Consiglio di Stato.
La sentenza ha annullato
l’autorizzazione per due motivi di fondo:
1. la mancanza di disponibilità del terreno da parte
dell’ente che voleva realizzare l’impianto;
2. la disponibilità del terreno non può essere effetto
conseguente della autorizzazione se chi deve dare il consenso alla
disponibilità è ente diverso da quello che autorizza l’impianto, quindi, non si
può condizionare la efficacia dell’autorizzazione a una futura disponibilità
tutta teorica e non correlabile formalmente con l’atto autorizzatorio stesso al
momento in cui viene rilasciato
OGGETTO DELLA
CONTROVERSIA
Il Comune anche
nell’appello contesta in particolare, oltre ad altri profili, il fatto per cui
la Regione ha rilasciato l’autorizzazione unica, apponendo la condizione
risolutiva di “trasmettere prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto la
convenzione stipulata con il Consorzio ASI secondo la normativa di
settore”,
Il Consorzio ASI è il
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta e la
Convenzione riguarda la assegnazione della disponibilità del terreno dove
realizzare l’impianto alla ditta proponente.
LA POSIZIONE
DEL COMUNE APPELLANTE
Secondo il Comune la
condizione risolutiva risulterebbe illegittima perché la disponibilità del
suolo ove ubicare l’impianto costituirebbe, secondo l’appellante, una
condizione di procedibilità e ammissibilità del procedimento.
Il Comune censura,
inoltre, l’affermazione secondo cui la condizione era stata apposta, per
ovviare al protrarsi del procedimento di assegnazione dell’area, causato dai
dissidi fra l’impresa e gli organi del Consorzio A.S.I.
Con ulteriore critica alla
sentenza, il Comune appellante rileva, infine, che l’A.S.I. ha chiaramente
affermato che “al momento non vi era l’utilizzabilità dell’area e quindi non
vi erano le condizioni per il rilascio del nulla osta di competenza”. Non
può dunque ritenersi acquisito alla conferenza di servizi svoltasi fra le
amministrazioni implicate nella realizzazione del progetto alcun atto di
assenso, espresso o per silenzio, da parte del Consorzio A.s.i., che si è
chiaramente espresso in modo contrario al progetto, per la mancata
disponibilità dell’area da parte dell’impresa istante.
LA RISPOSTA
DEL TAR NELLA SENTENZA APPELLATA
Il
TAR premette che l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti costituisce titolo per “realizzare e gestire” tali
impianti e, dunque, secondo una interpretazione giurisprudenziale (cfr. C.G.A.,
sez. I, 21 maggio 2018, n. 295 QUI), anche il titolo edilizio necessario per la
realizzazione dell’impianto.
Questa esegesi risulta corroborata, sul piano, normativo anche dalla previsione
di cui all’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, che sottintende
l’implicazione del titolo anche ai fini edilizi, mediante il riferimento
testuale alla “variante allo strumento urbanistico” In realtà le cose
anche per la giurisprudenza storica del Consiglio di Stato non stanno proprio
così vedi QUI.
LA DECISIONE
DEL CONSIGLIO DI STATO CHE ACCOGLIE L’APPELLO DEL COMUNE
Il Consiglio di Stato non
ha ritenuto condivisibile la sopra riportata argomentazione del TAR per le
seguenti ragioni:
1. L’autorizzazione, risolutivamente condizionata alla
mancata assegnazione dell’area consortile su cui realizzare l’impianto, viene
in questo modo rilasciata per consentire la realizzazione di un’opera su di un
terreno del quale, però, l’impresa autorizzata ad edificare non ha né
materialmente né giuridicamente la disponibilità.
Uno degli effetti tipici
del provvedimento autorizzatorio in questione (quello, per l’appunto, di
permettere l’edificazione dell’opera) risulterebbe dunque consentito, pur
mancando un presupposto tipico dell’attività edilizia (la disponibilità, a
vario titolo, del suolo che sarà oggetto dell’edificazione; arg., ai sensi
dell’art. 11 [NOTA 1] d.P.R. n. 380/2001 testo completo DPR QUI), con manifesta “distorsione degli effetti
autorizzatori”.
2. Inoltre l’autorizzazione rilasciata a condizione di
ottenere successivamente la disponibilità del terreno dove realizzare
l’impianto ritiene che, al contempo, si verifichi anche quell’“incertezza sugli
effetti tipici del provvedimento” la cui sussistenza rende l’apposizione della
condizione illegittima (con efficacia viziante dell’intero provvedimento).
Nella vicenda in esame,
con l’apposizione della condizione risolutiva, il titolo autorizzatorio
risulta, infatti, rilasciato ancorché la relativa fattispecie non si profili
integrata da tutti i suoi presupposti e con il caveat – puntualizzato
dal T.a.r. - che, qualora il presupposto mancante non venga riconosciuto
dall’autorità amministrativa preposta alla gestione di quell’interesse, gli
effetti autorizzatori vengano meno ex tunc e l’opificio nel frattempo
realizzato vada pertanto demolito.
Il rischio dell’inverarsi
dell’evento dedotto in condizione risolutiva – peraltro, a quanto consta dagli
atti, effettivamente verificatosi nel caso di specie, in quanto il Consorzio
A.S.I. ha decretato la non assegnazione dell’area alla società autorizzata alla
realizzazione e alla gestione dell’impianto.
3. In linea generale, inoltre, il Consiglio di Stato ritiene che gli effetti
condizionabili dall’autorità amministrativa competente ad emanare il
provvedimento debbano essere quelli di cui l’amministrazione ha la
disponibilità e sui quali può, dunque, giuridicamente incidere, perché è
competente alla loro gestione.
Con riferimento al caso in esame, tuttavia, la Regione ha finito per
condizionare effetti di cui non poteva disporre, perché attribuiti alla cura di
un altro ente, travalicando, pertanto, le sue competenze.
[NOTA 1] “1. Il
permesso di costruire é rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia
titolo per richiederlo. 2. Il permesso di costruire é trasferibile, insieme
all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo
16. 3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei
diritti dei terzi.”
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