Il DLgs 135 del 5
agosto 2022 (QUI) attua
il Regolamento (UE) 2016/429 (QUI)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di
commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed
esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al
fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di
norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
DIVIETI
CONCERNENTI GLI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE ED I LORO
IBRIDI
L’articolo 3 del DLgs
135/2022 vieta a chiunque importare, detenere, commerciare
e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro
ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di
altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente
naturale.
Il divieto
non si applica nei casi previsti dal comma 2 di detto articolo 3.
SPECIE
PERICOLOSE PER LA SALUTE, L'INCOLUMITA' PUBBLICA O PER LA BIODIVERSITA'
L’articolo 4 del DLgs
135/2022 vieta, fermo restando il divieto di cui all’articolo 3 sopra
riportato, vieta a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche
nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per
l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari
delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro
successive generazioni.
Il Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare
nell'individuazione delle specie di cui sopra e predispone l'elenco di tali
esemplari prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso.
Anche in questo caso al comma 3
dell’articolo 4 sono previste deroghe al divieto.
ELENCO DELLE
SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA
L’articolo 5 del DLgs 135/2022 In deroga al divieto di
cui all'articolo 3 la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di
animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia é consentita
unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro
della salute, da redigersi secondo
principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e sentito
l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare
entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra
quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429 che elenca
proprio gli animali specie da compagnia.
L'elenco delle specie di
cui sopra, é redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità
o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali,
fisiche, biologiche ed etologiche.
DISPOSIZIONI PER I
DETENTORI DI ANIMALI DI SPECIE SELVATICA ED ESOTICA
L’articolo 6 del DLgs
135/2022 prevede che i detentori di detti animali acquisiti a qualsiasi titolo
in conformità alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della
vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a
garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli
stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.
SANZIONI E
CONTROLLI
Infine l’articolo 14 del
DLgs 135/2022 prevede sanzioni con compiti di controllo da parte Servizi veterinari delle ASL e le altre autorità
competenti.
In
particolare secondo l’articolo 2 del DLgs 135/2022 il Ministero della salute é l'autorità veterinaria
centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
1, punto 55), del Regolamento (UE) 2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, responsabile:
a) dell'organizzazione e
del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in
materia di salute animale e benessere animale in conformità al Regolamento (UE)
2017/625 (QUI);
b) del coordinamento delle
altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei
controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione
e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e
per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi
regolamenti europei delegati e di esecuzione.
AUTORITÀ
COMPETENTI PER APPLICARE IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO
Il Ministero della
transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità
sanitarie locali (ASL), e le
altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27 (QUI) che attua il Regolamento 2017/625 della UE,
nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti per la
applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e
contestazione delle relative sanzioni amministrative.
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