martedì 11 ottobre 2022

La nuova disciplina su Commercio e conservazione della fauna selvatica ed esotica

Il DLgs 135 del 5 agosto 2022 (QUI) attua il Regolamento (UE) 2016/429 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

 
 

DIVIETI CONCERNENTI GLI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE ED I LORO IBRIDI

L’articolo 3 del DLgs 135/2022 vieta a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.

Il divieto non si applica nei casi previsti dal comma 2 di detto articolo 3.

 

 

SPECIE PERICOLOSE PER LA SALUTE, L'INCOLUMITA' PUBBLICA O PER LA BIODIVERSITA'

L’articolo 4 del DLgs 135/2022 vieta, fermo restando il divieto di cui all’articolo 3 sopra riportato, vieta a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.  

Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui sopra e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso.

Anche in questo caso al comma 3 dell’articolo 4 sono previste deroghe al divieto.


 

ELENCO DELLE SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

L’articolo 5 del DLgs 135/2022 In deroga al divieto di cui all'articolo 3 la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia é consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi   secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica  e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429 che elenca proprio gli animali specie da compagnia.

L'elenco delle specie di cui sopra, é redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la   biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.

 

 

DISPOSIZIONI PER I DETENTORI DI ANIMALI DI SPECIE SELVATICA ED ESOTICA

L’articolo 6 del DLgs 135/2022 prevede che i detentori di detti animali acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.

 

 

SANZIONI E CONTROLLI

Infine l’articolo 14 del DLgs 135/2022 prevede sanzioni con compiti di controllo da parte Servizi veterinari delle ASL e le altre autorità competenti.

In particolare secondo l’articolo 2 del DLgs 135/2022 il Ministero della salute é l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, responsabile:

a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 (QUI);

b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.

 

 

AUTORITÀ COMPETENTI PER APPLICARE IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità  sanitarie  locali (ASL), e le altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (QUI) che attua il Regolamento 2017/625 della UE, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

 

 

 




 

Nessun commento:

Posta un commento