Sentenza del Consiglio di Stato ( n° 8259 del 26/9/2022 – QUI) è intervenuto
in relazione ad una controversia nata da un provvedimento di diniego di un
Comune alla installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile in
quanto la carenza della documentazione istruttoria pervenuta al Comune e le
norme urbanistiche dell’area interessata dal sito della stazione non permettevano
il rilascio del via libera alla stessa non essendo potuto realizzare il principio
del silenzio assenso previsto per questi impianti dall’articolo 87 (ora 44
nella versione vigente) del Codice della Comunicazione Elettroniche.
La
sentenza è interessante perché interviene su due questioni rilevanti per la
installazione delle antenne di telefonia mobile:
1. le
condizioni per il formarsi del silenzio assenso
2. il
ruolo che i vincoli della pianificazione urbanistica possono esercitare ai fini
del diniego alla installazione di detti impianti
IL
PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI DINIEGO DI INSTALLARE LA STAZIONE RADIO BASE
OGGETTO DELLE SENTENZE DEL TAR E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Comune nel caso di
specie ha comunicato al gestore che voleva realizzare la stazione radio base l’immediato
divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti a
seguito del permesso di costruire. I motivi del provvedimento del Comune sono
di seguito riassunti:
a) incompletezza della documentazione, in quanto il
comune non aveva ricevuto i pareri di ARTA e dell’ASL relativi alle emissioni
elettromagnetiche, il parere dell’Autorità di Bacino distrettuale e l’attestato
di deposito sismico;
b) trattandosi di intervento su zona “C2 Zona
Residenziale in ambito collinare” di cui all’art. 50 delle Norme tecniche
attuative del P.R.G., Iliad non avrebbe ottenuto l’autorizzazione di tutti i
proprietari o di almeno il 51% dei terreni facenti capo alla zonizzazione
IL RUOLO
DELLE NORME URBANISTICO/EDILIZIE NELLE PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELLE
STAZIONI RADIO BASE
La posizione del TAR
nel caso oggetto dell’appello al Consiglio di Stato
il TAR ha ritenuto
corretta la preclusione opposta dal comune atteso che “Il fatto che detta
costruzione sia anche un impianto assimilato ex lege alle urbanizzazioni
primarie, localizzabile ovunque, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica dell’area prescelta, non comporta una deroga al regime urbanistico
dei suoli e, in particolare, alle NTA del PRG del Comune di Silvi, il cui art.
50, nella zona interessata dall’intervento per cui è causa, prescrive, per le
trasformazioni fisiche e funzionali (comprese le nuove costruzioni), l’adozione
di uno strumento attuativo finalizzato, come tale, a localizzare sia gli
edifici destinati all’uso previsto dalla zonizzazione, sia le opere per servizi
- ossia le opere di urbanizzazione primaria e secondaria - necessari alla
progettazione di un insediamento unitario”.
Consiglio di Stato sulla
sentenza del TAR appellata
Dalla documentazione
versata in atti non risulta che il Comune di Silvi abbia adottato un regolamento
comunale per la delocalizzazione degli impianti di (tele-radio) comunicazione,
ma solo che alla richiesta di installazione dell’impianto osterebbe la
previsione dell’art. 50 N.T.A. nonché l’art. 104 del Regolamento edilizio
comunale che, entrambi, dispongono in via generalizzata un divieto di
installazione di impianti.
Ne deriva che, per come
già anticipato in sede cautelare, il provvedimento impugnato risulta
illegittimamente formato e motivato, in quanto (come affermato dalla prevalente
giurisprudenza amministrativa e costituzionale) attraverso appositi
provvedimenti regionale nonché regolamenti e/o piani comunali (QUI)
alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell'ambito delle rispettive
competenze, individuare "criteri" per la localizzazione degli
impianti di comunicazione - individuando cioè le aree del territorio dove
meglio è possibile contemperare gli interessi di 'salute, paesaggio, ambiente e
diritti di comunicazione' - mentre non è consentito prescrivere esclusivamente "limitazioni"
alla localizzazione degli impianti (soprattutto se consistenti in criteri
distanziali generici ed eterogenei) che rendano di fatto impossibile una
copertura soddisfacente dei servizi di comunicazioni.
Per una interpretazione
più favorevole a chi contesta una tendenza ad una localizzazione indiscriminata
delle antenne di telefonia mobile nei territori comunali vedi QUI.
QUALE
DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA PER INSTALLARE LE STAZIONI RADIO BASE
La posizione del TAR nel
caso oggetto dell’appello al Consiglio di Stato
Secondo il TAR che ha
accolta la legittimità del provvedimento diniego comunale, nello stesso si elencano gli atti
istruttori non prodotti e la cui acquisizione impedirebbe il rilascio del
titolo abilitativo come segue:
-
“Estremi o copia del parere favorevole ARTA;
- Estremi o copia del parere favorevole ASL (parere richiesto dall’ufficio
scrivente e in attesa di ricevimento);
- Autorizzazione scritta di tutti i proprietari come sopra riportato;
- Estremi o copia del provvedimento dell’Autorità di Bacino”.
Consiglio di Stato su sentenza del TAR appellata
Intanto
il Consiglio di Stato rileva come detti atti siano stati emanati ancorchè non
comunicati tutti al Comune.
In secondo luogo il Consiglio
di Stato ribadisce quanto segue
1. ai sensi delle disposizioni del Codice la documentazione necessaria da presentare da parte del gestorie è soltanto
quella specificamente prevista dall’allegato 13 al Codice (versione in vigore
al momento della controversia trattata nella sentenza di appello, nell’ultima
versione del Codice, vedi comma 3 articolo 44 ex articolo 87 versione
precedente);
2. il
principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art.
87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di
rilascio dell’autorizzazione alla installazione, escludono che
l’amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali
aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria e comunque determina
un obbligo a carico dell’amministrazione di comunicare tempestivamente – entro
15 giorni – al soggetto interessato le carenze istruttorie che potrebbero
impedire il rilascio dell’atto abilitativo;
3. va escluso, in via generale, per effetto
dell’applicazione dell’art. 18, comma 2, Legge 241/1990 [NOTA 1],
che possa ricadere, con effetti sfavorevoli, in capo al presentatore dell’istanza,
l’eventuale carenza di disponibilità fisica di un documento già rilasciato da
una amministrazione, vigendo la regola generale, in tutti i procedimenti
amministrativi, tranne nelle specifiche ipotesi eccezionali previste dal
legislatore, dell’obbligo in capo all’amministrazione procedente di reperire la
documentazione necessaria per l’espletamento dell’istruttoria, quando essa sia
in possesso della stessa amministrazione procedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni;
4. va ribadito infine che, ai sensi dell’art. 14, comma 2 [NOTA 2], l. 241/1990, è fatto obbligo all’amministrazione procedente, allorquando debbono essere acquisiti da altre pubbliche amministrazioni atti di assenso, intese, nulla osta, autorizzazioni, di indire una conferenza di servizi. Principi procedimentali ribadito anche nell’ultima versione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche dal comma 7 articolo 44 (ex articolo 87 versione precedente del Codice - QUI).
Quindi, conclude sul punto
la sentenza del Consiglio di Stato, il procedimento di installazione delle
infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs.
259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono
confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un
secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di
semplificazione procedimentale (qui la sentenza si richiama a precedenti
pronunciamenti del Consiglio di Stato: Sez. VI 9 giugno 2021 n. 3019,
22 gennaio 2021 n. 666, 21 gennaio 2020 n. 506). Per cui, sempre
secondo la nuova sentenza del Consiglio di Stato, non risulta che la previsione
di semplificazione (dettata dalla fonte primaria) sia condizionata dalla
formale presenza di uno o più documenti, come nel caso di specie (invece) è
stato richiesto dal Comune di Silvi, in particolare gli estremi o copia del
provvedimento dell’Autorità di Bacino né, tanto meno, per le ragioni più sopra
affrontate (di inapplicabilità del divieto di installazione fondato sul
richiamo all’art. 50 NTA al PRG comunale), l’autorizzazione scritta di tutti i
proprietari o nel limite minimo dei proprietari di almeno il 51% dei terreni
facenti capo alla intera zoonizzazione.
LA QUESTIONE
DEL SILENZIO ASSENSO PER GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
La posizione del TAR
nel caso oggetto dell’appello al Consiglio di Stato
Secondo il TAR il titolo
autorizzativo non si sarebbe perfezionato tramite silenzio-assenso, dal momento
che il relativo termine di 90 giorni di cui all’art. 87 d.lgs. 259/2003
decorrerebbe dal completamento della documentazione relativa all’installazione
e, nel caso di specie, la mancata comunicazione al comune del parere
dell’Autorità di bacino avrebbe impedito la formazione del titolo tacito
relativo alla installazione dell’impianto.
Consiglio di Stato su sentenza del TAR appellata
Secondo il Consiglio di
Stato in merito al decorso del termine sull'istanza di autorizzazione - nel
caso in esame, in assenza di un dissenso di “un’amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali” e tenuto
conto che l’ARTA si era già espressa in termini favorevoli con riguardo ai
profili ambientali, a tutto voler concedere il termine di novanta giorni può
considerarsi spirato (e di conseguenza il silenzio-assenso può considerarsi
formato) al più tardi al novantesimo giorno dopo il rilascio del parere
favorevole dell’ARTA.
Del resto, conclude sul
punto il Consiglio di Stato, laddove la norma abbia inteso condizionare il
decorso del termine lo ha compiutamente evidenziato, in specie con riferimento
al rilievo del dissenso dell'amministrazione competente in termini ambientali e
culturali. Si veda a conferma il comma 10 articolo 44 (QUI) nella attuale
versione del Codice (ex articolo 87 versione precedente).
Per una interpretazione
coerente con quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato esaminata
in questo post vedi QUI.
[NOTA 1] “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti.”
[NOTA 2] “2. La conferenza
di servizi decisoria é sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento é
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di
assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti,
di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è
convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni
procedenti”
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