sabato 11 giugno 2022

Consiglio di Stato no a Piani antenne con divieti per intere aree del territorio comunale, come superare questo limite

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 4689 del 9 giugno 2022 (QUI) è intervenuto per giudicare la legittimità di un piano comunale antenne in relazione al diniego di autorizzazione di una stazione radio base perché il sito individuato contrastava con i criteri di localizzazione del suddetto Piano.

Il Consiglio di Stato, come in precedenza il TAR territorialmente competente, ha annullato il diniego di autorizzazione e dichiarandolo illegittimo insieme al piano ribadendo un principio generale di non prevedere nei piani comunali antenne divieti generalizzati “di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio”.

Vediamo in sintesi le motivazioni di questa sentenza…

 

 

COSA AFFERMA IL PIANO COMUNALE ANTENNE DICHIARATO ILLEGITTIMO

Il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, oggetto della sentenza, consente la localizzazione degli impianti per cui è causa soltanto in alcuni specifici siti, di numero ed estensione molto limitati, denominati “preferenziali” e “idonei”, mentre la vieta, oltre che negli ambiti dichiarati “incompatibili”, in tutto il restante territorio comunale (coincidente con la quasi totalità di esso), indicato come “territorio neutro”, nel quale è consentito collocare unicamente apparecchiature di limitata potenza o impianti mobili per la telefonia.

 

 

 

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE HA DICHIARATO ILLEGITTIMO IL PIANO E IL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE RADIO BASE


L’illegittimo divieto generalizzato di antenne in ampie aree del territorio comunale

La sentenza prima di tutto ricorda che le opere di urbanizzazione primaria (così come vengono definite le antenne di telefonia mobile), in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 43, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice della Comunicazione Elettronica – QUI) si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni.

Una siffatta pianificazione costituisce quindi un divieto generalizzato in intere aree del Comune ed è quindi illegittima.

 

Il prevedere varianti al piano antenne per permettere nuovi siti di localizzazione antenne non rimuove la illegittimità dello stesso per il divieto generalizzato in ampie aree comunali

Aggiunge il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, come sia altrettanto irrilevante, ai fini di causa, la norma di cui all’art. 10, comma 7, delle NTA del piano comunale di settore, secondo cui: “A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel PCS riguardanti i siti preferenziali ed idonei o qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, acquisito il parere preventivo da parte della Commissione consultiva, all’interno della zona sono sempre ammesse varianti al PCS, da adottarsi ai sensi e con le procedure previste dall’art. 4, comma 3, lettere a), b), c), e) e f) della L.R. 28/2004, per l’individuazione di nuovi siti preferenziali o idonei…”.

Secondo il Consiglio di Stato la trascritta disposizione, infatti, si limita a prevedere la possibilità di modificare il piano comunale di settore, incrementando i siti preferenziali e idonei, ma non influisce sui suoi attuali contenuti, sulla base dei quali, soltanto, va valutata la legittimità dello strumento di pianificazione.

 

Piuttosto che varianti è meglio prevedere una forma di concertazione con i gestori nel caso sussistano contrasti tra le proposte di siti di questi ultimi e le indicazione del piano comunale antenne

In questo senso gli estensori del Piano dichiarato illegittimo nel caso in esame avrebbero dovuto ( o dovranno farlo nel futuro) tenere in considerazione quanto affermato da un altro piano comunale antenne dichiarato legittimo da precedente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n° 2976 del 20/4/2022 - QUI).

In questa sentenza si affermavano due principi rilevanti per tutelare la legittimità dei piani antenne comunali:

1. Il “Piano comunale non stabilisce divieti generalizzati ma individua siti disponibili mentre per gli ulteriori siti avvia un confronto con i gestori di telefonia mobile

2. Nel rigettare la domanda di autorizzazione di una antenna in contrasto con il Piano il Comune può anche motivare il rigetto con l’avvenuta apertura di una fase di verifica del Piano Comunale e relative norme attuative vista la presentazione del Piano di rete del gestore. Come si vede queste è altra cosa dalle varianti previste dal piano comunale dichiarato illegittimo dalla nuova sentenza perché in questo caso la variante comporterebbe comunque un arresto procedimentale allungando i tempi di localizzazione della nuova antenna.

Per una analisi della sentenza 2976/2022 vedi QUI.

 

Se il gestore motiva che il sito proposto dal Piano antenne non è adeguato a garantire la comunicazione, il Comune deve dimostrare la non fondatezza tecnica di detta motivazione e non limitarsi a richiamare genericamente le norme del piano

Il Consiglio di Stato nella nuova sentenza ricorda come il gestore appellato, seppur oltre il termine, non perentorio, dei 10 giorni di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, ma, comunque, prima dell’adozione dell’impugnato diniego di autorizzazione, ha fatto pervenire al comune le proprie osservazioni con le quali ha, tra l’altro, precisato che, “in assenza dell’autorizzazione a installare la Stazione Radio Base in oggetto, Iliad non è in grado di assicurare la copertura radiomobile dell’area in questione”, e tale affermazione non risulta contestata sul piano tecnico.

Peraltro, precisa il Consiglio di Stato, nessuna norma o principio impone all’operatore telefonico di spiegare le ragioni per cui i siti tassativamente individuati dagli strumenti comunali per la localizzazione delle SRB, siano ritenuti inidonei per collocarvi le dette apparecchiature.

 

 

Per una ricostruzione della principale giurisprudenza in materia di Piani comunali antenne e sulle corrette modalità di redazione degli stessi, vedi QUI.

 

 

 


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