La nuova legge
salva mare, di cui ho trattato ampie parti nel post precedente (vedi QUI)
introduce una nuova disciplina sulla gestione delle biomasse vegetali
spiaggiate.
Si tratta delle biomasse
vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido
del mare e sull'arenile.
L’articolo 5 della legge (QUI) non fa alcun riferimento alla normativa previgente
quanto meno quella sulla posidonia spiaggiata e relativi accumuli formatesi nel
tempo, dimostrando quindi una certa superficialità del legislatore che non farà
altro che produrre confusione in materia come spesso avviene soprattutto in
campo ambientale dove la stratificazione normativa, spesso non coordinata,
produce forti limitazioni alla certezza del diritto (vedi ad esempio il settore
rifiuti).
Vediamo quindi prima di tutto cosa affermava la normativa precedente (peraltro non abrogata o dichiarata superata dalla legge salva mare) sulla gestione della posidonia e in generale delle biomasse vegetali spiaggiare, per poi analizzare cosa è stato introdotto con la nuova legge salva mare.
COSA AFFERMAVA LA
NORMATIVA PRECEDENTE ALLA NUOVA LEGGE SU QUESTE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE?
Riporto sinteticamente
l’ottima ricostruzione di Amendola:
“ al momento della
entrata in vigore della legge salvamare, la posidonia spiaggiata per cause
naturali:
a )
poteva essere interrata in loco;
b ) risultava esclusa dalla
disciplina sui rifiuti (e quindi dai relativi obblighi di autorizzazione e di
tracciamento per deposito, trattamento, trasporto ecc.):
- se reimmessa nel medesimo ambiente
marino;
- se riutilizzata a fini agronomici;
- se riutilizzata in sostituzione di
materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che
non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Al di fuori di queste condizioni, ad
essa si applicava la disciplina sui rifiuti.”
Però detta normativa si
riferiva alla posidonia spiaggiata e all’insieme delle biomasse vegetali
(posidonia) spiaggiate con la sabbia e anche con rifiuti antropici che quando
raggiungono notevoli dimensioni anche areali impediscono l’accesso alle
spiagge.
La Circolare Ministero
Ambiente 8123/2006 ha fornito tre diverse soluzioni legate alla specificità
dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche di riferimento:
1) Mantenimento in loco
delle banquette;
2) Spostamento degli
accumuli;
3) Rimozione permanente e
trasferimento in discarica.
La Circolare Ministero
Ambiente 8838 del 20 maggio 2019 (QUI)
riguarda gli accumuli di Posidonia oceanica che si formano quando i residui di
foglie e rizomi trascinati dalle correnti e dal moto ondoso raggiungono la
costa emersa.
La Circolare del 2019 In
merito alle possibili misure gestionali degli accumuli di biomasse vegetali
spiaggiate prevede di privilegiare prioritariamente il mantenimento in loco
delle banquettes fino a quando non possono più svolgere oggettivamente alcuna funzione
di protezione dei litorali, perché accumulatesi in spiagge a uso turistico
intensivo caratterizzate da una morfologia fortemente antropizzata
compromettendo, conseguentemente, la normale fruibilità delle stesse, o
altresì, nei casi in cui si verifichino situazioni di incompatibilità fra gli
accumuli spiaggiati e la frequentazione delle spiagge per fenomeni putrefattivi
in che causino problemi di carattere igienico sanitario, a seguito di apposito
provvedimento da parte degli Enti Parco o dell’Autorità competente, il
concessionario/gestore della spiaggia può scegliere tra le opzioni di seguito
descritte:
1. Spostamento degli accumuli.
Solo momentaneo in modo
che d’inverno vengano riposizionati sulla battigia della spiaggia al fine di
proteggere la costa dall’erosione. Gli accumuli devono essere ripuliti da ogni
rifiuto di origine antropica periodicamente e prima di ogni spostamento occorre
evitare perdita di sabbia per cui è auspicabile che sia rimosso solamente lo
strato più superficiale degli accumuli lasciando in loco i residui bagnati ed
utilizzando macchinari leggeri (non cingolati) che consentano la percolazione
del sedimento trattenuto. Laddove all’interno dell’arenile non si riescano ad
individuare aree idonee presso cui depositare gli accumuli di biomasse
spiaggiate da rimuovere, è possibile prevedere il loro spostamento in altre
spiagge per la ricostruzione di dune erose e/o la protezione di arenili
interessati da un notevole trend erosivo, purché il sito di destinazione si
trovi in prossimità del sito d’origine o comunque all’interno della stessa
unità fisiografica ([1]),
evitando che lo spostamento del materiale avvenga impiegando la viabilità
ordinaria configurando una vera e propria operazione di trasporto
2. Interramento in sito.
Laddove sussistano univoci
elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente
dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, é consentito
l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga
senza trasporto né trattamento (comma 11 articolo 39 DLgs 205/2010 - QUI). Tale azione non dovrà in ogni caso alterare
sostanzialmente la naturale stratigrafia della sezione di spiaggia oggetto di
intervento. In ogni caso il materiale spiaggiato, prima dell’interramento,
dovrà essere oggetto di puntuali azioni di rimozione dei materiali antropici
eseguite a norma di legge, infine lo spostamento è possibile, anche per
l’interramento, ma solo in zone limitrofe nella stessa unità fisiografica.
3. Trasferimento degli
accumuli presso impianti di riciclaggio.
Tale opzione si prefigura
laddove al il concessionario/gestore della decida di conferire il materiale
organico presso impianti di riciclaggio. I residui di posidonia al pari di
altro materiale organico possono essere utilmente impiegati come matrice in
ingresso presso impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la
produzione di ammendanti.
4. Trasferimento in discarica degli accumuli.
Tale soluzione residuale è da attuarsi nell’impossibilità
di ricorrere alle soluzioni alternative sopra descritte.
5. Re - immissione in ambiente marino.
Tale operazione si configura come un’operazione di
smaltimento, prevista dalla normativa comunitaria, e inserita nell’ordinamento
nazionale tra le operazioni di smaltimento (Allegato B alla parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operazioni D6 e D7) e richiede una
specifica autorizzazione con le relative prescrizioni. Si veda lettera p) comma
2 articolo 195 DLgs 152/2006 secondo il quale: “l'autorizzazione
allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle
disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti
in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su
proposta dell'autorità marittima nella cui
zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento
ovvero si trova il porto da cui parte
la nave con il carico di rifiuti da smaltire.” Ovviamente la re-immissione in mare richiede
una preventiva vagliatura per rimuovere
eventuali rifiuti presenti, ma anche la sabbia in esse contenuta.
RIAFFONDAMENTO IN MARE
DELLE BIOMASSE VEGETALI (ARTICOLO 6)
Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la re-immissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, é effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione é effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.
RECUPERO BIOMASSE VEGETALI
Gli
accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina
completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a
materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono
essere recuperati previa la vagliatura
prevista anche per il riaffondamento. Tale possibilità é valutata e
autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se
sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla
disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (esclusioni ex lege per categorie di materiali - QUI) vedi in
particolare lettera f) [NOTA 2] comma
1 articolo 185, o se esso sia riutilizzabile
nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il
trattamento di cui al codice R10 [NOTA 3] dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo (QUI).
Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
MATERIA
VEGETALE DEPOSITATA NATURALMENTE SU SPONDE LAGHI FIUME E MARI
Ai prodotti costituiti di
materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente
sulle sponde di laghi e fiumi e sulla
battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo
183, comma 1, lettera n) [NOTA 4],
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei
rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1,
lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006: esclusione delle
materie fecali dai rifiuti [NOTA 5].
Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri
e modalità per la raccolta, la
gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo
conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale
nell'ambito del Sistema nazionale
a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
della legge 28 giugno 2016, n. 132 (QUI).
N.B.
Come di vede dai due
articoli 5 e 6 la nuova legge non fa che riprendere quanto indicato dalla
Circolare sopra descritta del 2019. La
nuova legge non fa riferimento all’articolo 39 comma 11, del d.lgs. n. 205 del
2010 (sopra trattato in relazione appunto al possibile interramento nel sito).
Secondo Amendola (QUI) ciò: “si
potrebbe oggi ritenere compreso nella reimmissione nell’ambiente naturale. Nel
dubbio, comunque, sembra preferibile continuare ad applicare l’art. 39, che non
risulta espressamente abrogato (è possibile l’interramento in sito della
posidonia e delle meduse spiaggiate per cause naturali, purché ciò
avvenga senza trasporto né trattamento delle stesse)”.
Insomma una normativa
ridondante non coordinata con quella precedente che neppure viene considerata
superata. Come afferma Amendola (QUI): “una
disciplina certamente non chiara, che poteva essere tranquillamente limitata ad
una sola disposizione la quale esentasse comunque dall’applicazione della
normativa sui rifiuti le sostanze ed i prodotti naturali «puliti» (dopo
eventuale vagliatura) depositatisi sulle spiagge per cause naturali, qualora
riutilizzati come risorsa senza pericoli per la salute o per l’ambiente.”
[NOTA 1] un’area
naturalmente identificabile sulla linea di costa, nella quale esistono dei
rapporti funzionali tra le diverse caratteristiche fisiche attraverso cui
avvengono scambi di materia e di energia.
[NOTA 2] “f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo
o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone
pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di
produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' ((...))
la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o
riutilizzata a fini agronomici o in
sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante
processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la
salute umana.”
[NOTA 3] Trattamento in ambiente terrestre a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia
[NOTA 4] “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la
cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
nonche' le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non
costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o
sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi
incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;”
[NOTA 5] “f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché ((...)) la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”
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