Come è noto il rinvio pregiudiziale è previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea (TUE - QUI) e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE - QUI)
La sentenza della Corte di Giustizia esclude che una proroga senza modifiche impiantistiche e senza quindi possibili effetti su ambiente e salute pubblica possa essere definita sostanziale e comportare sostanzialmente una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Questo però, come affermato da precedente sentenza sempre della Corte di Giustizia su un altro caso simile, non esclude la necessità nel caso di proroghe prolungate (anni come nel caso della discarica della nuova sentenza) la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a questa proroga anche se gli interventi legati alla proroga riguardano il miglioramento dell’impianto energetico esistente anche ai fini della tutela ambientale.
Vediamo entrambe queste sentenze nel post che segue
“9) «modifica sostanziale», una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente;”.
QUESTIONE PREGIUDIALE AFFRONTATA
DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Il giudice nazionale ha rinviato alla Corte di
Giustizia la seguente domanda pregiudiziale: “… se
l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 debba essere interpretato
nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei
rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate
dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale,
costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.”
Dalla formulazione stessa di tale articolo 3, paragrafo 9, risulta che una modifica può essere qualificata come «sostanziale» a due condizioni
1. la prima relativa al contenuto della modifica;
2. la seconda alle sue potenziali conseguenze.
Secondo la Corte di Giustizia tali due condizioni sono cumulative.
In altri termini una modifica di un impianto assoggettato ad AIA (come la discarica del caso oggetto della sentenza) cmq per essere sostanziale la modifica deve avere anche solo potenzialmente effetti negativi su ambiente e salute umana. Ma questo non basta occorre altresì che la modifica riguardi le caratteristiche o il funzionamento ovvero in un potenziamento dell’installazione o dell’impianto.
Ora nel caso in esame,
secondo la Corte di Giustizia la mera proroga della durata della messa in
discarica dei rifiuti:
1. non modifica, di per
sé, il perimetro dell’impianto né la capacità di stoccaggio come prevista
nell’autorizzazione iniziale e non costituisce quindi un “potenziamento”
dell’impianto;
2. non modifica neppure il
funzionamento o le caratteristiche della discarica.
Conclude quindi la Corte
di Giustizia che “nessuna disposizione della direttiva 2010/75 menziona la
durata d’uso come una caratteristica del funzionamento dell’installazione o
dell’impianto che deve necessariamente figurare nell’autorizzazione” per
cui la stessa Direttiva non la si può interpretare nel senso che essa impone
che un semplice prolungamento dell’utilizzazione costituisca oggetto di una
nuova autorizzazione.
Diverso sarebbe precisa la sentenza della Corte di Giustizia il caso in cui la proroga della durata della discarica si accompagnasse ad una modifica delle dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale.
LA SENTENZA CORTE DI
GIUSTIZIA DEL 2019 SULLA APPLICABILITA' DELLA VIA AD UN PROROGA SIGNIFICATIVA
DEL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO ENERGETICO IN DISMISSIONE (NEL CASO CENTRALI
NUCLEARI)
La questione affrontata da questa sentenza (29
luglio 2019 causa C-411/17 QUI) riguarda
l’ipotesi di rinvio della data della disattivazione e
della fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale
nucleare che implica, come nel caso di specie, investimenti rilevanti e
miglioramenti connessi alla sicurezza per le centrali nucleari e se questo
rinvio possa essere esentato dalla VIA per motivi imperativi d’interesse
generale, legati alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica
per il paese.
Secondo la sentenza del 2019 gli interventi
legati alla proroga della durata della centrale pur riguardando miglioramenti
per la tutela dell’ambiente e per l’efficientamento dell’impianto
comporterebbero non soltanto miglioramenti nelle strutture esistenti ma anche
la realizzazione di tre edifici, due dei quali destinati ad ospitare i sistemi
di ventilazione e il terzo una struttura antincendio. Orbene, detti lavori sono
tali da incidere sulla realtà fisica dei siti interessati, ai sensi della
giurisprudenza della Corte e quindi rientrerebbero nella definizione di
progetto della Direttiva VIA 2011/92/UE lettera a) paragrafo 2 articolo 1: “a)
«progetto»: — la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od
opere, — altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;”. Quindi in
questo caso, a differenza del caso della discarica della sentenza più recente,
siamo nella definizione di progetto ai sensi della applicazione della VIA
relativamente al primo trattino: lavori di costruzione o di altre opere.
Aggiunge poi questa sentenza del 2019 due
altri principi significativi:
1. Ne
può eludere, aggiunge la Corte di Giustizia, la applicazione della VIA il fatto
che la proroga derivi da necessità ne garantire la sicurezza nazionale di produzione di energia
elettrica salvo che lo stato membro abbia dimostrato di avere esaminato se sia opportuna
un’altra forma di valutazione, abbia messo
a disposizione del pubblico interessato le informazioni ottenute in tale
ambito, e abbia informato la Commissione, prima del rilascio
dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’eccezione concessa e fornire
alla stessa le informazioni che essi mettono, eventualmente, a disposizione dei
propri cittadini. tali obblighi non costituiscono mere formalità, bensì
condizioni destinate a garantire il rispetto, per quanto possibile, degli
obiettivi perseguiti dalla direttiva VIA.
2. in relazione alla questione se il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure come quelle del caso qui esaminato, che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalle direttive VIA e habitat, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità, vale a dire per permettere la applicazione della VIA e della Valutazione di Incidenza.
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