L’articolo 5 della legge
118/2022 (QUI) modifica
l’articolo 18 della legge quadro sui porti relativamente alla disciplina delle concessioni
di aree e banchine a chi svolge operazioni portuali ai sensi dell’articolo 16 [NOTA 1] della
legge quadro.
La parte più significativa,
almeno sotto il profilo di vicende liguri come quella dello spostamento dei
depositi chimici nel porto di Genova, riguarda la nuova disciplina sua accordi
tra Autorità di Sistema Portuale e privati per le procedure di affidamento
delle concessioni, disciplina applicabile anche ai depositi petroliferi e
chimici. Un emendamento introdotto all’articolo in questione che sembra pensato
apposta per il caso genovese e che va ad aggiungersi al discutibile e contraddittorio parere del Consiglio sui Lavori Pubblici relativamente all'avvallo della procedura semplificata seguita dalla Autorità di Sistema Portuale per decidere lo spostamento dei depositi genovesi (QUI).
NUOVA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI IN AREA
PORTUALE
Secondo il nuovo articolo 18 della legge quadro sui porti come modificato dalll’articolo 5 della legge 118/2022 l'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese che svolgono operazioni portuali ai sensi del sopra richiamato articolo 16 legge quadro, per l'espletamento di dette operazioni, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione é di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Il comma 2 del nuovo
articolo 18 legge quadro sui porti prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni a partire dal 27 agosto 2022 sarà uniformata l la disciplina per il rilascio delle concessioni.
CONCESSIONI PER DEPOSITI E
STABILIMENTI
Secondo il comma 5 nuovo
articolo 18 legge quadro sui porti le concessioni per l'impianto e l'esercizio
dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 [NOTA 2] del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento
degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239
(lettera i) comma 7 articolo 1 - QUI),
hanno durata almeno decennale.
CONCESSIONI E ACCORDI CON
PRIVATI
Secondo il comma 6 del
nuovo articolo 18 della legge quadro sui porti nell'ambito delle procedure di
affidamento delle concessioni in aree portuali e/o di demanio portuale,
l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima
possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione
tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.
Le suddetta concessioni o
accordi possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da
localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento
ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.
APPLICAZIONE NUOVA
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI IN DEMANIO PORTUALE
Secondo il comma 12 del nuovo articolo 18 legge quadro sui porti le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
[NOTA 1] “1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.”
[NOTA 2] “Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo. Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive é richiesta, inoltre l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.”
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