Il
Parlamento UE ha approvato con emendamenti (per il testo vedi QUI), in
posizione negoziale prima lettura (QUI), un
Regolamento (proposto su iniziativa
della Commissione - Vedi pagina 44 NewsAmbiente Marzo 2023 QUI ) che
prevede una serie completa di azioni per garantire l'accesso dell'UE a un
approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie
prime essenziali. Ora si aprirà un confronto con la Commissione per arrivare ad
una possibile adozione definitiva nei prossimi mesi.
Nel
post che segue troverete:
1. le ragioni su cui si fonda il nuovo Regolamento
2. una sintesi schematica delle norme principali procedurali introdotte
dal Regolamento rinviando alla analisi completa nella mia NewsAmbiente settembre
ottobre 2023)
3. una analisi più specifica delle norme del Regolamento sul
recupero di materie prime critiche dai rifiuti minerari e sulla riciclabilità
dei magneti permanenti.
Per
una analisi completa del nuovo Regolamento in approvazione si rinvia alla mia
NewsAmbiente Settembre/Ottobre 2023 di prossima pubblicazione sul mio blog Note
di Grondacci alla sezione apposita QUI.
LE RAGIONI SU CUI SI FONDA IL REGOLAMENTO
Le
materie prime critiche sono indispensabili per un'ampia gamma di settori
strategici tra cui l'industria net zero, l'industria digitale, l'aerospaziale e
i settori della difesa.
Mentre
si prevede che la domanda di materie prime critiche aumenterà drasticamente,
l'Europa fa molto affidamento sulle importazioni, spesso da fornitori di paesi
terzi quasi monopolistici. L'UE deve attenuare i rischi per le catene di
approvvigionamento legati a tali dipendenze strategiche per migliorare la sua
resilienza economica, come evidenziato dalle carenze all'indomani della
Covid-19 e dalla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte
della Russia. Ciò può mettere a rischio gli sforzi dell'UE per raggiungere i
suoi obiettivi climatici e digitali.
Il nuovo Regolamento (Critical Raw Material Act) viene presentato parallelamente al Net Zero Industry
Act dell'UE (vedi commento alla voce Incentivi e Politiche Sostenibili di
questa NewAmbiente Marzo 2023 - QUI), che
mira a incrementare la produzione nell'UE di tecnologie chiave a emissioni zero
o "net-zero" per garantire catene di approvvigionamento sicure,
sostenibili e competitive per l'energia pulita in vista raggiungere gli
obiettivi climatici ed energetici dell'UE.
La nuova normativa UE sulle materie prime critiche doterà l'UE degli strumenti per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, principalmente attraverso le seguenti norme.
Sotto il profilo del rispetto delle norme ambientali si ricorda Il Documento della UE contro le deroghe alle norme ambientali per la disciplina della estrazione delle CRM. La Commissione UE nel 2021 ha prodotto un articolato documento (QUI) nel quale tra le molte questioni affrontate si afferma, pagina 5, testualmente: “L’estrazione e la trasformazione delle materie prime sostenibili rispettano tutte le norme e i regolamenti nell’Unione europea, compresa la legislazione dell’UE sancita nei trattati dell’Unione.”
Relativamente
ai rifiuti da estrazione delle CRM il documento UE afferma la necessità di
applicare le migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti
di estrazione, in linea con la direttiva sui rifiuti di estrazione (attuata in
Italia con il DLgs 117/2008) e con il Reference Document for the
Management of Waste from Extractive Industries (QUI).
Quest’ultimo costituisce le Migliori tecnologie disponibili applicabili alla
gestione dei rifiuti da estrazioni minerarie.
SINTESI DEL REGOLAMENTO APPROVATO IN PRIMA LETTURA DAL PARLAMENTO
UE
1.
un elenco preciso di materie prima critiche e di materie prima strategiche
fondamentali per le tecnologie verdi e applicazioni nella difesa e spaziali a
rischio di approvvigionamento
2. quote le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime:
a)
Almeno il 10% del consumo annuo dell'UE per l'estrazione,
Almeno
il 50% del consumo annuo dell'UE per la trasformazione,
Almeno
il 10% del consumo annuo dell'UE per il riciclaggio, per recuperare almeno il
45 % di ciascuna materia prima strategica contenuta nei rifiuti
Non
più del 65% del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica
in qualsiasi fase pertinente della trasformazione proveniente da un unico paese
terzo.
3.
criteri per stabilire la strategicità dei progetti di estrazione, recupero
delle materie prima critiche
4.
obbligo per gli Stati membri di istituire una Autorità Nazionale competente
responsabile di agevolare, coordinare e razionalizzare la procedura di rilascio delle autorizzazioni
per i progetti relativi alle materie prime critiche
5.
tempi precisi per l’autorizzazione di progetti strategici di estrazione (24
mesi) di solo recupero (12) da rifiuti minerari (18)
6.
per i progetti che non prevedono estrazioni di materie prime critiche se
occorre la VIA deve essere deciso entro 30 giorni dalla domanda di
autorizzazione
7. conclusione della VIA entro 80 giorni dal
ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte dal completamento
delle consultazioni del pubblico secondo le modalità previste dalla Direttiva
sulla VIA. Il termine può, in casi eccezionali valutati ogni volta, essere
prorogato di 30 giorni.
8.
consultazione del pubblico nella VIA massimo 80 minimo 40 giorni.
9.
procedimento unico se oltre alla VIA sono richieste altre valutazioni o
autorizzazioni ambientali.
10.
nei diversi strumenti di pianificazione anche territoriali gli stati membri
devono prevedere progetti strategici per le materie prima critiche
11. Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche. L’Italia ad oggi ha prodotto una prima normativa che regolamenta le esportazioni delle stesse anche se contenute in rottami ferrosi o rifiuti elettronici. (QUI) e la istituzione di un tavolo tecnico (QUI)
12. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, su un sito
web ad accesso libero, le informazioni aggiornate relative
alle presenze minerali contenenti materie prime critiche, raccolte attraverso
le misure previste nei programmi nazionali
RECUPERO DI MATERIE PRIME CRITICHE DAI
RIFIUTI DI ESTRAZIONE (articolo 26)
Gli
operatori [NOTA 1] tenuti a
presentare piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5 [NOTA 2] della Direttiva 2006/21/CE (QUI)
forniscono all'autorità competente [NOTA 3] di cui all'articolo 3 della direttiva 2006/21/CE uno studio di
valutazione ambientale ed economica
preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:
a) dai
rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura;
b) dai rifiuti di estrazione smaltiti dall'operatore dall'entrata in
vigore della Direttiva 2006/21/CE;
c) dai
rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto
prima che diventassero rifiuti.
In
Italia ad oggi la disciplina dei rifiuti da attività estrattiva è il DLgs
117/2008 (QUI).
Secondo il nuovo Regolamento gli operatori sono esonerati dall'obbligo di cui sopra se dimostrano alle autorità competenti che i rifiuti di estrazione non contengono materie prime critiche tecnicamente recuperabili.
Gli
Stati membri istituiscono una banca dati di tutte le strutture di deposito dei
rifiuti da estrazione mineraria chiuse, comprese quelle abbandonate, situate sul loro territorio. Tale
banca dati contiene informazioni riguardanti:
a) l'ubicazione,
la superficie e il volume dei rifiuti della struttura di deposito dei rifiuti;
b) l'operatore
o l'ex operatore della struttura di deposito dei rifiuti e, se del caso, il
relativo successore legale;
c) le
quantità e le concentrazioni approssimative di tutte le materie prime contenute
nei rifiuti di estrazione e, laddove disponibili, nel giacimento minerario
originale, conformemente al paragrafo 6 del presente articolo;
d) qualsiasi
informazione supplementare ritenuta pertinente dallo Stato membro per
consentire il recupero di materie prime critiche da una struttura di deposito
dei rifiuti.
RICICLABILITÀ DEI MAGNETI PERMANENTI (articolo 27)
A
decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento], qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato
dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia
eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri,
generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se integrati in
altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a
microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino
un'etichetta (approvata nella sua forma con atto della Commissione) ben
visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:
a) se
tali prodotti contengono o meno uno o più magneti permanenti;
b) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei seguenti tipi: i) neodimio-ferro-boro, ii) samario-cobalto, iii) alluminio-nichel-cobalto, iv) ferrite;
c) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti dei tipi
descritti alla lettera b), la quantità di ciascun tipo di magnete che è
contenuta nel prodotto.
L’articolo 28 prevede particolari obblighi di pubblicazione sul contenuto riciclato dei magneti permanenti.
Sul recupero di materie prime critiche dal riciclo di rifiuti ad esempio elettronici in relazione alla proposta di riapertura di miniere avanzata dal Governo italiano vedi QUI.
DICHIARAZIONE DELL'IMPRONTA AMBIENTALE (articolo 30)
Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale di tutte le materie prime critiche, conformemente all'allegato V (al Regolamento) e tenendo conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e di verifica individuano la categoria di impatto principale o, in casi debitamente giustificati, diverse categorie di impatto. La dichiarazione dell'impronta riguarda tale categoria o tali categorie di impatto, nonché le emissioni di gas a effetto serra.
1.Emissioni significative di gas a effetto serra (GHG) derivanti da attività minerarie e di trasformazione ad alta intensità energetica.
2. Impatti ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e la perturbazione sociale dovuta al cambiamento dell'uso del suolo, all'esaurimento e all'inquinamento idrico, alla contaminazione dei rifiuti e all'inquinamento atmosferico.
3. Impatti sociali derivanti dalla corruzione e dall'uso improprio delle risorse governative, decessi e feriti a lavoratori e membri del pubblico, violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro minorile e impatti diseguali su donne e ragazze.
[NOTA 1] persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura
[NOTA 2] piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile
[NOTA 3] In Italia vedi
leggi regionali sulle attività estrattive.
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