Con
il Decreto Ministero Ambiente 24 aprile 2023 (QUI) viene aggiornato l’allegato X, parte I, sezione 3 (Disposizioni
per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi), alla Parte quinta del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In
sostanza si è introdotto nella normativa italiana un sistema di monitoraggio di
ispezioni e verifiche su come vengono rispettati i limiti di zolfo nel
combustibile marittimo, il tutto quasi in tempo reale e conforme in tutta l'UE
visto che i dati dei monitoraggi e delle ispezioni vengono inseriti nel Sistema
di informazione dell'Unione europea, operante come piattaforma per la
registrazione e lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità,
denominato Thetis EU (QUI).
LE FINALITÀ IN GENERALE DELLA NORMATIVA UE ORA RECEPITA
DAL DECRETO 24 APRILE 2023
Si
adegua la norma nazionale al Sistema di informazione dell'Unione europea
(Thetis EU).
Come
riporta il sito della UE che traduco di seguito la Direttiva sullo zolfo nei
combustibili marittimi (Direttiva 2016/802) stabiliva l'urgente necessità di un
regime di monitoraggio e applicazione più forte e armonizzato al fine di
garantire la corretta attuazione dei limiti di zolfo da parte delle navi che
fanno scalo nei porti dell'UE. Tuttavia, in origine non era previsto l'utilizzo
di uno strumento dedicato per provvedere alla segnalazione, al targeting e alla
condivisione dei risultati dei risultati delle ispezioni effettuate e delle
verifiche del carburante su base giornaliera. Dopo l'adozione della direttiva,
la Commissione europea (DG ENV), su richiesta di un certo numero di Stati
membri, ha invitato l'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima - QUI) a valutare
le possibilità di ulteriore assistenza nell'attuazione economicamente
vantaggiosa della direttiva zolfo e rilevando la possibilità di economie di
scala attraverso l'uso dell'infrastruttura esistente (THETIS coperta dalla
direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo) e dispositivi di
supporto. Pertanto, la Commissione ha delegato all'EMSA il compito di
sviluppare un modulo dedicato in THETIS che funga da piattaforma dell'UE per
registrare e scambiare informazioni sui risultati delle singole verifiche di
conformità effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi
della direttiva sullo zolfo.
A
tal fine, l'EMSA ha esteso THETIS sviluppando un nuovo modulo dedicato
THETIS-EU (originariamente denominato THETIS–S) gli utenti, a seconda dei loro
diritti di accesso e su base volontaria, sono in grado di registrare e
scambiare dati su ispezioni e verifiche previste anche dall'UE zolfo nella
legislazione sui carburanti, ma anche mirati e allerte sulla base di requisiti
predefiniti stabiliti dalla legislazione dell'UE, è possibile dare la priorità
alle ispezioni delle navi in base al rischio. THETIS-EU, operativo dal 1°
gennaio 2015, è stato utilizzato con successo dagli Stati membri dell'UE ed è
oggi riconosciuto come best practice di applicazione chiave anche in tutto il
mondo, consentendo il monitoraggio quasi in tempo reale della conformità allo
zolfo e rendendolo conforme in tutta l'UE.
RIEPILOGO DEI REQUISITI FUNZIONALI di THETIS EU
Per
definire i requisiti tecnici e funzionali di Thetis EU l’apposito portale (QUI) li elenca
come si riporta di seguito:
1. In grado di gestire un minimo di 25 000 ispezioni all'anno.
2. Combina le notifiche di scalo in porto ricevute attraverso il
sistema comunitario Safe Sea Net con i dettagli della nave e i dettagli delle
ispezioni quasi in tempo reale.
3. Fornisce quotidianamente agli Stati membri un "profilo di
rischio nave" accurato e aggiornato di ciascuna nave del sistema.
4. Fornisce agli Stati membri un aggiornamento quotidiano sul
rispetto dell'obbligo di Fair Share.
5. Supporta la reportistica quotidiana, la consultazione e la
correzione dei rapporti di ispezione da parte di tutti gli utenti autorizzati.
6. Supporta la segnalazione dei risultati delle ispezioni online e in
remoto tramite sincronizzazione.
7. Lo strumento promuove la facilità di accesso, la struttura logica
e la guida per l'utente.
RIEPILOGO DEI REQUISITI TECNICI DI THETIS EU
1. Il sistema deve essere disponibile 24 ore su 7, <> giorni su
<>, con un alto grado di affidabilità.
2. Facilità d'uso per adattarsi agli operatori non computerizzati.
3. Il tempo di risposta complessivo, la struttura del menu e
l'interfaccia grafica sono elementi critici.
4. Segue un approccio modulare per facilitare modifiche semplici e
indipendenti delle parti a seguito di aggiornamenti alla legislazione,
modernizzazione tecnica o modifiche richieste dalle comunità di utenti.
5. Adattabile a diversi utenti in tutti gli Stati membri dell'UE, a
vari livelli di automazione.
6. In grado di gestire un minimo di 3 000 utenti pienamente
autorizzati con ruoli diversi.
7. Dati conservati e prontamente disponibili per almeno 4 anni per
facilitare il corretto targeting e la produzione di statistiche rotanti.
8. Capacità di archiviazione dati stimata in almeno 30 GByte/anno.
LE MODIFICHE APPORTATE AL DLGS 152/2006 DA PARTE DEL
DECRETO 24 APRILE 2023
Il
nuovo Decreto Ministeriale dello scorso 24 aprile 2023 ma pubblicato solo lo
scorso 20 luglio prevede le seguenti modifiche all’allegato X alla parte V del
DLgs 152/2006:
al
punto 3.1. della sezione 3 parte 1 allegato X viene aggiunto il seguente
periodo:
“I
soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296,
comma 9 [NOTA 1] Dlgs 152/2006 (QUI), provvedono a inserire nel Sistema di informazione
dell'Unione europea, operante come piattaforma per la registrazione e lo
scambio delle informazioni sui controlli di conformità, denominato Thetis EU, i
dati inerenti ai rilevamenti del tenore di zolfo negli accertamenti sui
combustibili ad uso marittimo utilizzati. I dati sono inseriti in modo
tempestivo rispetto alla data dell'accertamento. Il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica assicura le funzioni di soggetto amministratore per l'Italia del Sistema Thetis EU. Il soggetto
amministratore può altresì formulare indirizzi operativi per i soggetti tenuti
all'inserimento dei dati, al fine di assicurare l'omogeneità dei riscontri e
segnalare le eventuali criticità. Il Ministero può avvalersi dell'ISPRA ai fini
della formulazione di tali indirizzi ed in relazione alla gestione del sistema
Thetis EU.
Gli esiti inseriti si riferiscono ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e con modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato e rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite.”
Viene confermato il primo periodo del punto 3.5. della sezione 3 parte 1 allegato x secondo il quale: “La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente prodotto e importato.”
Nessun commento:
Posta un commento