mercoledì 6 settembre 2023

Concessione sbarco gnl nel porto di Spezia: le NON risposte della Regione Liguria

L’Assessore della Regione Liguria competente in materia ha risposto ad una interrogazione in Consiglio Regionale di 5stelle (come riportano oggi i mass media locali e non QUI) che sollevava il tema della non coerenza con il vigente piano regolatore portuale della concessione rilasciata a GNL Italia per lo sbarco delle autobotti cariche di gas naturale liquefatto. La tesi dell’assessore è che l’area interessata da detta concessione è compatibile con lo sbarco del gnl in quanto “… è destinata al progetto di ampliamento del Terminale del Golfo per lo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell’articolo 18 legge 84/94”.

Affermazione apodittica in quanto non dimostra cosa le norme attuative del Piano Regolatore Portuale del 2006 (QUI) e tutt’ora vigente (per scelta delle amministrazioni competenti di poco tempo fa QUI e QUI.) dicono nell’area di demanio portuale decisa per lo sbarco.

Allora ve lo scrivo io cosa dicono le norme:

 

L’articolo 16 della legge quadro sui porti (QUI) afferma che “1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.” Sicuramente lo sbarco del gnl rientra in questa definizione di operazioni portuali ma non è che solo per questo automaticamente questa tipo di operazione sia compatibile con le destinazioni funzionali decise dal PRP del 2006. Infatti, il comma 3 articolo 16 della legge quadro sui porti afferma che le operazioni portuali devono essere oggetto di apposita autorizzazione da parte della Autorità di Sistema Portuale.

Infatti, il Regolamento recante disciplina per il rilascio delle concessioni di aree e banchine approvato con Decreto del 28 dicembre 2022 n° 202 [NOTA 1] afferma al comma 9 articolo 2: “9. Per le finalità di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore”.

 

 

Come è noto la concessione rilasciata dalla Autorità di sistema portuale per ora (tornerò successivamente su questo “per ora”) riguarda l’Ambito 8 del Piano regolatore del porto vigente.  Cosa dicono le norme del PRP sull’ambito 8: “AMBITO 8 Il P.R.P. favorisce decisamente lo sviluppo di attività turistico – diportistiche mediante proposte concrete di conversione di aree ad uso commerciale e militare. In particolare, la banchina alla radice del molo Enel ed il molo Pagliari, in accordo con quanto, peraltro, previsto nel Distretto di Trasformazione indicato dal P.U.C. di La Spezia, dovranno assumere funzioni diportistiche, al fine di promuovere attività conformi a quanto riservato dal P.U.C. nelle aree retrostanti (progetto darsena interna). Funzione caratterizzante: Diportistica Funzioni compatibili: Artigianale – Turistica Funzioni non compatibili: Industriale”.

Risulta quindi con chiarezza che nel PRP del 2006 l’ambito 8 non può ricevere sbarchi di merci che riguardino attività industriali ma solo di tipo diportistico o artigianale. Quindi la concessione sulla base delle norme vigente nel porto di Spezia non poteva essere rilasciata.

 

L’assessore regionale nella sua risposta dichiara che in realtà l’area interessata dalla concessione per lo sbarco del gnl è industriale perché c’era il pontile di sbarco delle carboniere di Enel. Questo è falso attualmente il piano regolatore portuale per quell’area non parla più di area industriale dal 2006. Il fatto che sia stato il pontile Enel non cambia la norma del PRP visto che il pontile esisteva molto prima della stessa. Il divieto di attività non diportistiche e non artigianali riguardo le nuove concessioni ed è indiscutibile che la concessione per lo sbarco del gnl sia da considerare nuova quindi incompatibile con l’attuale disciplina del PRP per questa area di demanio portuale.

 

Lo stesso assessore regionale si dà la “zappa sui piedi” affermando quanto segue:



 

Quindi si ammette che la attuale destinazione dello sbarco del gnl sia incompatibile con le norme del PRP per l’area attuale tanto che dovrà essere spostata nell’area che attualmente è occupata dal Terminalista “Terminale del Golfo” grazie ad un miracoloso “solettone”.

 

 

Successivamente l’assessore regionale arrampicandosi sempre di più sugli specchi cerca una nuova giustificazione, peraltro inutile se fosse vero quello che aveva già dichiarato come ho riportato sopra. La nuova giustificazione è la seguente:


Francamente il rilascio di una concessione non può essere fondato solo sulla presenza o meno di “installazione di difficile rimozione”. Infatti, le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sui piani regolatori portuali (sia nella versione 2004 che 2017) affermano che sussiste l’obbligo della variante al Piano regolatore portuale vigente quando aumentano i carichi ambientali rispetto alla destinazione funzionale vigente dell’area portuale interessata dal nuovo progetto.

È indiscutibile che far attraccare bettoline con autocisterne piene di GNL aumenti il carico ambientale dell’area!  Questa poteva essere la motivazione per applicare insieme con la variante anche la Valutazione Ambientale Strategica al fine di valutare altri siti alternativi compresa la opzione zero, nonché una valutazione sugli impatti socioeconomici delle attuali attività portuali confinanti con il punto possibile di attracco delle bettoline? Quest'ultimo parametro peraltro previsto anche dal DLgs 257/2016 (allegato X) normativa che disciplina le autorizzazioni ai progetti come quello in esame in questo post, ma neppure questo parametro è stato preso in considerazione dalla istruttoria del Ministero dell’Ambiente prima, in sede di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e poi della Autorità di Sistema Portuale in sede di rilascio della concessione.

 

L’assessore poi cerca di indorare la pillola sotto il profilo dell’impatto ambientale affermando che nell’area interessata dalla nuova concessione di sbarco del gnl sbarcano attualmente benzine e gasoli civili e militari. Prima di tutto quelli militari riguardano il pontile PolNato che non è precisamente nell’area interessata dallo sbarco del gnl ed è comunque sottoposto a normativa speciale del demanio militare. Riguardo allo sbarco di limitate quantità di benzine e gasoli civili (l’assessore non spiega le quantità) sono imparagonabili ad una media di 10 bettoline giornaliere che scarico decine di autobotti cariche di gnl.

 

Peraltro, la questione che le nuove concessioni debbano rispettare oltre i vigenti piani regolatori anche i parametri ambientali è posto, sia dal nuovo Regolamento sul rilascio delle concessioni nei porti, che ho citato in precedenza che dalle linee guida operative di questo regolamento, in particolare devono essere rispettati:

1. gli obiettivi sulla transizione ecologica;

2.  il principio comunitario DNHS (Do no significant harm): non creare danni significativi all’ambiente.

Quanto sopra supera anche quanto previsto dal Dlgs 257/2016 che considera varianti automatiche ai piani regolatori portuale le autorizzazioni a progetti come quello in questione, perché questa norma non deroga ai parametri ambientali ma riguarda solo gli aspetti pianificatori del PRP non a caso l’assessore regionale non la cita nella sua risposta ma cerca, senza riuscirci come ho spiegato sopra, di dimostrare che lo sbarco del gnl è compatibile con il vigente PRP spezzino

 

Non solo ma riguarda all’adeguamento tecnico funzionale citato dall’assessore questa affermazione cozza contro un’altra norma rimossa del vigente PRP del 2006. Si tratta dell’articolo 11.6 dive si afferma che costituiscono varianti al Piano vigente: “le modifiche di destinazione d’uso: introduzione di aree commerciale e portuali in ambiti diversi dall’ambito 6”!

 

 

Infine “last but not least” a dimostrazione della superficialità con la quale tutta questa vicenda è stata trattata dalle autorità competenti, non solo la Regione quindi, nel Decreto 95/2023 che rilasciava la concessione allo sbarco del gnl era presente una clamorosa svista visto che si faceva riferimento al quartiere del Muggiano che non è proprio la stessa cosa di Pagliari Fossamastra. Un errore sanato dal Decreto 97/2023 ma che lascia perplessi vista la palese e per certi versi incomprensibile svista!



[NOTA 1] 

Per una analisi del Decreto 28 dicembre 2022 n° 202 vedi News/Ambiente Dicembre 2022 (pagina 96 - QUI).

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