Sono state approvate le Linee Guida (QUI) per le Pubbliche Amministrazione al fine di chiarire gli aspetti giuridico amministrativi e tecnici nella individuazione dei responsabili dell’inquinamento in sito dove sono accertati superamenti dei limiti di legge degli inquinanti prodotti da sversamenti abusivi o gestioni non rispettose della legge di impianti e attività varie.
In
altri termini le linee guida definiscono le modalità operative di quanto
previsto dall’articolo 244 del DLgs 152/2006.
Le
linee guida sono state approvate, nell’ambito del Progetto MIR, dalla Direzione
D.G.U.S.S.R.I sulla base del principio comunitario “chi inquina paga”. Le linee
guida sono rivolte a tutte le Amministrazioni competenti nell’ambito del
procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006.
L’ARTICOLO 244 DEL DLGS 152/206
L’articolo 244 del DLgs 152/2006 disciplina il caso
in cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni,
individuano siti nei quali siano accertati livelli di contaminazione superiori
ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. In questo caso le P.A. ne
danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
La
Provincia, ricevuta la comunicazione di cui sopra, dopo aver svolto le
opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di
superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile
della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
IL RUOLO DELL’ARTICOLO 244 NELLA PROCEDURA DI BONIFICA
L’art.
244, in combinato disposto con l’art. 242 DLgs 152/2006 (QUI), codifica un
principio ormai consolidato anche in giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di
bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le Autorità
amministrative hanno sempre l’onere di individuare. Anche nel caso in cui il
soggetto interessato eserciti la facoltà riconosciutagli dall’art. 245 Dlgs
152/2006 (QUI), attivando in via volontaria la procedura di bonifica,
l’individuazione del responsabile della contaminazione resta cruciale, anche ai
fini della tutela effettiva del diritto dell’interessato di agire nei confronti
del responsabile per il recupero delle spese sostenute per la bonifica. Appare
chiaro, dunque, come solo la corretta applicazione dell’art. 244 da parte
dell’Ente competente renda operativo il diritto di quest’ultimo ad agire contro
l’inquinatore, consentendo, nei casi previsti, il recupero delle spese
sostenute
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE I COMPITI
DELLA VARIE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La
Provincia anche nei SIN è l’ente preposto a tale individuazione
(compresa la diffida a provvedere all’esecuzione degli interventi e
l’adozione di misure di prevenzione). La Provincia, quindi, è chiamata ad avviare e concludere il
procedimento in tempi certi e comunicarne gli esiti alla Direzione Generale per
il Risanamento Ambientale del MASE.
ARPA: compito di comunicare il superamento delle CSC (art. 244, comma
1) oltre ovviamente al supporto tecnico alle Province.
L’espressione
“sentito il Comune” (comma 2 articolo 244), sembrerebbe far intendere la
necessità di informare il Comune dell’imminente adozione di un’ordinanza,
stante anche la possibilità che lo stesso, nell’ambito delle competenze
previste possa adottare provvedimenti in materia di tutela igienico-sanitaria.
Si tratta, pertanto, di un parere obbligatorio ma non vincolante, che cioè la
Provincia è tenuta a richiedere, ma potrà discostarsene nel provvedimento
finale. Occorre dire che in realtà in molte leggi
regionali i Comuni hanno la competenza ad autorizzare i progetti di bonifica,
quindi, convocano la conferenza dei servizi e ne gestiscono il procedimento.
DIGITALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA EX
ARTICOLO 244
La
digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche dati sono strumenti fondamentali
per superare le criticità del procedimento di cui all’art. 244, che si
caratterizza come plurisoggettivo e complesso.
Le
linee guida (da pagina 27) portano l’esempio della Città Metropolitana di
Milano.
NOZIONE DI EVENTO CONTAMINANTE
L’art. 242, comma 1(QUI), contiene un primo riferimento ad un evento contaminante collegato a due ipotesi:
1. evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;
2. individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Da
entrambe le due suddette tipologie di eventi parte l’istruttoria di bonifica
dalla quale può emergere se il sito è effettivamente contaminato e quanto.
Dal confronto tra gli articoli 244 e 245 (QUI) emerge una visione diversa di evento comunicabile alla Provincia.
Nel
primo caso, articolo 244, si tratta di comunicare il superamento delle CSC.
Nella
casistica disciplinata dall’articolo 245 il proprietario del terreno o gestore
dello stesso (non responsabili diretti dell’inquinamento) può comunicare anche
solo un evento che possa costituire pericolo di inquinamento.
Ciò
premesso, nelle due fattispecie sopra esaminate gli obblighi e i poteri della
Provincia restano i medesimi, indipendentemente dal soggetto che abbia
comunicato la situazione di pericolo per l’ambiente: la Provincia dovrà
svolgere, comunque, le opportune indagini.
Considerato
che la norma di riferimento è l’art. 244, si ritiene che il “si attiva”
dell’art. 245 non è altro che un richiamo al procedimento ex art. 244.
Quindi dalla lettura coordinata degli articolI 244 e 245 (QUI) emerge una definizione ampia di evento contaminante che riguarda sia l’avvenuto superamento delle CSC che il suo potenziale superamento.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI
EX ARTICOLO 244
Le
Amministrazioni non possono limitarsi a comunicare il mero superamento delle
CSC, ma hanno altresì l’obbligo di fornire le informazioni previste nei modelli
adottati nella Regione di riferimento, proprio al fine di non pregiudicare
l’individuazione del responsabile della contaminazione. Nel territorio italiano
esistono numerose buone esperienze che potrebbero essere replicate. Le linee
guida da pagina 39 ne presentano alcune tra le più significative (Lombardia,
Veneto, Friuli).
AVVIO PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 244
La
Provincia, ricevuta la comunicazione di superamento delle CSC, ha il compito di
individuare l’inquinatore, per cui invia una comunicazione di avvio di
istruttoria, indirizzandola:
1. ai soggetti pubblici coinvolti nel procedimento: tra questi, il Comune, l’ARPA,
le ASL, territorialmente competenti. L’apporto istruttorio di detti Enti è in
effetti di grande rilievo: essi, nell’ambito delle rispettive conoscenze e
competenze, possono fornire elementi, dati e informazioni spesso fondamentali
ai fini della esatta ricostruzione dell’evento inquinante e, quindi, della
individuazione del soggetto che ne è stato causa;
2. ai soggetti privati eventualmente già individuati fino a quel momento: ad
esempio, i proprietari e i gestori delle aree interessate dalla contaminazione
In
questa fase la Provincia e la Città Metropolitana non ha ancora individuato il responsabile della
contaminazione e raccoglie tutte le informazioni a utili tal fine, che possono
riguardare, tra le altre: le attività economiche succedutesi nel sito di
riferimento; eventuali autorizzazioni o licenze rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione; segnalazioni precedenti su problematiche di tipo ambientale;
analisi dei cicli produttivi conclusi o tuttora in atto e delle sostanze
impiegate negli stessi. Solo in un momento successivo, una volta, cioè,
acquisite e valutate le evidenze istruttorie sopra richiamate e individuato, in
base ad esse, il presunto responsabile della contaminazione, la Provincia/CM
provvede ad inviare a tale soggetto comunicazione di avvio del procedimento.
GARANZIE PARTECIPATIVE AL PROCEDIMENTO
In
attuazione del principio del giusto procedimento, esteso ad una reale ed
effettiva partecipazione allo svolgimento dell’attività amministrativa,
l’obbligo normativo della previa comunicazione di avvio è funzionale
all’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che possano
subire gli effetti dell’ordinanza di diffida a provvedere alla bonifica. La
violazione della garanzia partecipativa assume giuridica rilevanza laddove la
mancata partecipazione abbia impedito al soggetto di apportare elementi utili
da sottoporre alla valutazione della Provincia/CM. Secondo la giurisprudenza è
a carico del privato l’onere di indicare quali elementi conoscitivi avrebbe
introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, per indirizzare la
PA verso una decisione diversa da quella assunta.
DURATA DEL PROCEDIMENTO
Occorre
fare riferimento ai principi generale del procedimento amministrativo secondo
la legge 241/1990 e interpretazioni giurisprudenziali.
Sul
punto Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 1130
ribadisce che l’azione amministrativa “anche se indirizzata alla repressione di
condotte illecite, non si sottrae ai principi di economicità, adeguatezza ed
efficacia allo scopo perseguito sanciti dall’art. 1, Legge 7 agosto 1990, n.
241, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento, restando
quindi esclusa la possibilità di protrarre ad libitum la durata
dell’istruttoria con effetto sul termine per la contestazione dell’addebito”.
L’art.
37 della legge 108/2021(QUI) modifica, tra gli altri, l’art. 245 del D. lgs. n. 152/
2006 sugli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non
responsabili della potenziale contaminazione. La norma prevede ora, al comma 2
riformulato, che il procedimento di bonifica avviato su istanza di predetti
soggetti è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione
esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di
sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4 (QUI).
In questo caso, “il procedimento per l’identificazione del responsabile della
contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal
ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente competente”. La novella persegue
chiaramente l’obiettivo, nel momento in cui si dispongono dei risultati delle
indagini di caratterizzazione, di dare maggiore certezza nelle tempistiche per l’individuazione
del soggetto responsabile della contaminazione da parte della Provincia/CM.
Essa intende al tempo stesso fornire al soggetto non responsabile della
contaminazione cha abbia avviato volontariamente le procedure di bonifica lo
strumento per agire in via di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile e
all’Amministrazione di potere utilizzare utilmente le informazioni contenute
nel piano di caratterizzazione e gli esiti delle indagini ambientali
RAPPORTI TRA ARTICOLO 244 E 245
Gli
artt. 244 e 245, in combinato disposto con gli artt. 242 e 250, hanno, quindi,
correttamente applicato i principi di derivazione comunitaria “chi inquina
paga”, di prevenzione e di precauzione. Gli oneri della bonifica sono
esclusivamente a carico dell’inquinatore, mentre il proprietario non
responsabile può, volontariamente, decidere di farsi carico della procedura di
bonifica per considerazioni di carattere personale o per non incorrere nelle
conseguenze stabilite dall’art. 253. Viceversa, nel caso in cui venga a
conoscenza di eventi potenzialmente contaminanti, ha l’obbligo di adottare le
necessarie misure di prevenzione e di fare la comunicazione agli Enti
competenti. L’Amministrazione, nel caso in cui non sia possibile individuare il
responsabile della contaminazione, deve avviare la procedura di bonifica e
potrà recuperare le somme spese nei confronti del proprietario non
responsabile, solo nei limiti del valore di mercato del sito determinato a
seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA ISTRUTTORIA TECNICA PER
INDIVIDUARE IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO
Nel capitolo 2 delle Linee Guida si analizzano le informazioni che
possono ricavarsi dai procedimenti autorizzativi relativi all’area interessata
dall’inquinamento, le modalità di svolgimento del sopralluogo.
Il
nodo giuridico in questa attività è rispettare i principi normativi e
giurisprudenziali in materia di onere probatorio.
Le
linee guida sul punto riportano quanto segue (pagina 108).
In
relazione alla tipologia di onere probatorio va sempre ribadito che, come
riportato nel 2018 in apposita Nota (QUI)
ministeriale di indirizzo, nell’ambito delle attività di verifica e di indagine
svolte dalla Pubblica Amministrazione per l’individuazione del soggetto
responsabile, perciò, tenuto all’attuazione degli interventi di bonifica, trova
applicazione la regola probatoria, codificata nel processo civile (QUI), del
“più probabile che non”.
Inoltre,
... mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della “prova
oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile, così come nel campo della
responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della preponderanza
dell’evidenza o del “più probabile che non”, riscontrabile anche in via
presuntiva (Consiglio di Stato, sentenza n. 3165/2014-QUI; TAR Marche, sentenza n.
81/2017; TAR Lazio, sentenza n. 998/2014; TAR Veneto, sentenza n. 255/2014; TAR
Abruzzo - Pescara, sentenza n. 204/2014 e TAR Piemonte, sentenza n. 1575/2010).
Ai
fini della fondamentale verifica di coerenza, completezza e difendibilità
della/e ipotesi di identificazione del soggetto responsabile, si sintetizzano
di seguito ulteriori specifici chiarimenti riportati nei pronunciamenti
giurisprudenziali citati nella suddetta Nota ministeriale di indirizzo:
•
secondo la Corte di Giustizia Europea (espressasi in ambito della causa
C-378/2008 - QUI), in
relazione ai parametri di imputabilità della responsabilità ambientale,
l’Autorità pubblica può disporre di presunzioni ... “quali la vicinanza
dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra
le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore
nell’esercizio della sua attività”; la stessa Corte, con la sentenza del
4 marzo 2015 nell’ambito della causa C-534/2013 (QUI), ha
comunque riaffermato che “affinché il regime di responsabilità ambientale
sia efficace, è necessario che sia accertato dall’Autorità competente un nesso
causale tra l’azione dell’operatore individuabile e il danno ambientale
concreto e quantificabile” al fine dell’imposizione di misure di
riparazione.
•
secondo il Consiglio di Stato (sentenze: n. 4119/2016-QUI e n.
3756/2015-QUI), i
soggetti responsabili dell’inquinamento devono essere identificati in coloro
che hanno “in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio
comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso
nesso di causalità”;
•
secondo il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6055/2008 (QUI): nel
caso di fusione per incorporazione di una società in un’altra (determinandosi
dunque una successione inter vivos a titolo universale), “la società
incorporante acquista, dal momento dell’estinzione dell’incorporata, diritti ed
obblighi scaturenti dai rapporti attivi e passivi dei quali quest’ultima era titolare”;
la società incorporante, dunque, è tenuta ad adempiere agli stessi obblighi,
anche e soprattutto in qualità di responsabile della contaminazione, cui era
tenuta l’incorporata.
ORDINANZA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Una
volta che il procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione sia iniziato, la sua conclusione con un provvedimento espresso
non è diretta soltanto ad uno scopo conoscitivo nei confronti dell’eventuale
destinatario, ma rappresenta una garanzia obiettiva del buon andamento della
Pubblica Amministrazione nell’assetto dei molteplici interessi che possono
essere coinvolti nel procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione.
Sicuramente
non è una buona pratica quella di mantenere aperto il procedimento ex art. 244
per un tempo indefinito. In molti casi le Province giustificano tale prassi
nella impossibilità di acquisire informazioni o nel fatto che le informazioni
acquisite sono talmente scarne da non poter consentire un’individuazione del responsabile.
In
tali casi l’indicazione che si fornisce è quella di concludere i procedimenti
allo stato delle BOX informazioni acquisite durante la fase delle indagini e di
inserire una clausola di salvezza nel provvedimento che possa consentire
all’amministrazione di poter aprire una nuova “indagine” nel caso in cui
dovessero emergere nuove informazioni. Del resto, potrebbe accadere, come in
effetti è accaduto ad alcune Province, che quell’area sia poi oggetto di
attività di indagine da parte di un privato “soggetto interessato” a portar
avanti un procedimento ex art 242 e, nell’ambito di tale procedimento, vi sia
la possibilità di poter poi acquisire informazioni rilevanti ed in grado di
poter consentire di attribuire la contaminazione ad un determinato soggetto e
di determinare la riapertura del procedimento precedentemente chiuso
CONTENUTO ORDINANZA
Il
contenuto dell’ordinanza è strettamente legato al rapporto istruttorio frutto
della indagine sulle responsabilità. Ciò detto, anche un superamento delle CSC
rappresenta una contaminazione già in atto, pertanto quando la Provincia, fatte
le opportune indagini, emanerà l’ordinanza di cui all’art. 244, potrà
richiedere, qualora ne sussistano i presupposti, l’immediato avvio delle misure
di messa in sicurezza di emergenza. Sul punto i giudici amministrativi hanno
avuto cura di precisare che l’Amministrazione provinciale, nell’ambito dei SIN,
non possa imporre una vera e propria bonifica (cfr. Consiglio di Stato,
Sezione IV, sentenza n. 2301/2020-QUI). Tale
competenza, come già richiamato, è infatti riservata al Ministero
dell’ambiente.
RIPARTO RESPONSABILITÀ IN CASO DI PIÙ INQUINATORI
Quando
l’azione dei differenti soggetti ha generato un inquinamento ambientale
unitario e, pertanto, non risulti possibile imputare ai singoli soggetti
specifiche azioni di bonifica, l’obbligo di ripristino ambientale potrà essere
gestito nell’ordinanza ex art. 244 come un’obbligazione solidale. I differenti
soggetti potranno poi esercitare il diritto di rivalsa nei loro rapporti interni.
Quando
più soggetti hanno cagionato differenti compromissioni dell’ambiente nel
medesimo sito per i quali la Provincia potrà rispettivamente richiedere azioni
di ripristino o messa in sicurezza differenti, allora la Provincia dovrà
applicare l’art. 311 (QUI) del D.Lgs. n. 152/2006, ripartendo la
responsabilità tra i diversi soggetti individuati responsabili.
CONTAMINAZIONI STORICHE
Le
linee guida partono da due problematiche:
a) se le norme in materia di bonifica dei siti contaminati, in prima
battuta l’art. 17 del Dlgs. n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi ormai superato) e,
successivamente, il Dlgs. n. 152/2006, abbiano efficacia retroattiva;
b) se l’obbligo di bonifica sia o meno trasmissibile mortis causa.
I
giudici amministrativi hanno confermato la irretroattività della normativa
sulle bonifiche, ma hanno confermato la applicabilità di essa ad inquinamenti
risalenti, avvenuti anche in epoca remota rispetto all’entrata in vigore del
Decreto Ronchi, sulla base dell’assunto che, a prescindere dal momento in cui
sono avvenuti i fatti che hanno provocato l’alterazione ambientale, una
situazione di inquinamento perdurante impone comunque un obbligo di intervento,
data la natura permanente dell’illecito, ove le cause della compromissione
ambientale non vengano rimosse.
A
conferma di quanto detto, il Legislatore nell’art. 242, comma 1 (QUI), ha previsto
che “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro
ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata
comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La
medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni
storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione
di contaminazione”.
La
Provincia deve comunque procedere all’individuazione del responsabile della
contaminazione anche nei casi in cui la condotta che ha generato l’evento
inquinante sia tenuta in data antecedente all’entrata in vigore della normativa
sulle bonifiche.
Infatti,
la normativa sulle bonifiche si applica ad inquinamenti ancora in atto,
indipendentemente dal momento in cui è stata tenuta la condotta generatrice
dell’evento inquinante.
RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE, CIVILE ED
AMMINISTRATIVO
È
necessario, ai fini di una corretta applicazione dell’art. 244 e sulla base dei
parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento, dare indicazioni sui
seguenti aspetti:
1. accessibilità da parte delle Province, nell’ambito
dell’istruttoria ex art. 244, a informazioni, documenti o notizie riguardanti
il sito contaminato, acquisite nel corso di indagini o comunque acquisite nel
contesto dibattimentale di un processo penale;
2. necessità di inviare alle Procure competenti, come ipotesi di
reato, la comunicazione dei superamenti di CSC ricevute dalle Province ai sensi
dell’art. 244;
3. effetti ed efficacia delle sentenze definitive del giudice penale
nel procedimento amministrativo di individuazione del responsabile della
contaminazione ex art. 244.
La
Corte di Cassazione (sentenza 5 Settembre 2022, n. 32498-QUI) recentemente
ha stabilito che “il reato di inquinamento ambientale non tutela la salute
pubblica, ma l’ambiente in quanto tale e presuppone l’accertamento di un
concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza
determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova
della contaminazione del sito nel senso indicato dal Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152, articoli 240 e segg.”. Ancora, si aggiunge che ai fini
della configurazione del delitto di cui all’art. 452- bis c.p. “le condotte di
“deterioramento” o “compromissione” del bene non richiedono l’espletamento di
specifici accertamenti tecnici”, in quanto“la “compromissione” e il
“deterioramento” di cui al delitto di inquinamento ambientale consistono in
un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della
matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della
“compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui
processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema
medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio
“strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi”.
Alla
luce della giurisprudenza appena citata, si ritiene che si debba procedere ad
una valutazione in concreto, caso per caso, dell’evento di superamento delle
CSC rilevato per verificare se questo sia in grado o meno di integrare il reato
di inquinamento ambientale. Discorso diverso deve essere fatto per i
superamenti che possano dipendere da attività illecite di abbandono di rifiuti:
in questo caso, non vi è dubbio che il responsabile del procedimento ex art.
244 dovrà necessariamente inviare la comunicazione della notizia di reato alla
Procura competente.
RESPONSABILE INQUINAMENTO
Il
D.lgs. n. 152/2006 non prevede un’esplicita nozione di “responsabile della
contaminazione”, la quale, quindi, deve essere desunta dalla nozione di
inquinamento e dalle regole generali dell’ordinamento sul nesso di causalità
tra un comportamento e un evento/danno.
Più
precisamente, secondo le linee guida, occorre fare riferimento non tanto alla
nozione generale di inquinamento ex lettera l-ter articolo 5 ma anche
alle definizioni di sito contaminato ex lettera d) comma 1 articolo 240 DLg
152/2006 (QUI).
Considerato
che le CSR sono determinate sulla base dell’Analisi di Rischio sito-specifica
(ADR), che le individua come conseguenza del modello concettuale definitivo
adottato, possiamo ritenere che la nozione di responsabile dell’inquinamento
coincida con quella di responsabile dell’evento di superamento delle CSC.
Le
linee guida affermano inoltre che anche nel caso in cui i parametri riscontrati
non siano superiori alle CSR, al responsabile non potrà essere imputato
l’obbligo di bonifica, ma potrà essergli richiesta comunque un’attività di
monitoraggio sul sito oggetto di indagine. La conseguenza è che anche nel caso
in cui i parametri riscontrati non siano superiori alle CSR, permanga in capo
alla Provincia l’obbligo di individuare il responsabile della contaminazione,
al quale, come detto, potrà comunque essere chiesta un’attività di
monitoraggio.
OBBLIGO DI AGIRE PER LA BONIFICA UNA VOLTA CHE IL
SOGGETTO INQUINATORE È STATO INDIVIDUATO
Il
Consiglio di Stato (QUI) ha
stabilito che “ll principio di precauzione impone che l’ordine di bonifica,
in quanto posto a tutela di interessi sensibili, quali l’ambiente e la salute
umana, sia eseguito sollecitamente, senza che possano trovare spazio incertezze
o differimenti in conseguenza dei quali il danno ambientale potrebbe ampliarsi.
Pertanto, laddove sia già stato individuato un soggetto responsabile della contaminazione,
quest’ultimo è tenuto a eseguire le operazioni di bonifica anche in pendenza
del procedimento per l’eventuale individuazione di ulteriori soggetti
corresponsabili. Ove poi dovessero essere individuati ulteriori responsabili
dell’inquinamento sussiste il diritto del soggetto che ha posto in essere gli
interventi di bonifica di agire in rivalsa nei confronti dei corresponsabili,
nella misura a loro imputabile”. In estrema sintesi, si può affermare che
il responsabile della contaminazione individuato ai sensi dell’art. 244 ha
l’obbligo, in base al principio chi inquina paga, di dare seguito all’ordinanza
emanata dalla Provincia e, quindi, attuare le azioni e le procedure previste
dalla disciplina sulle bonifiche
ALTRE PROBLEMATICHE AFFRONTATE DALLE LINEE GUIDA
1. Obblighi di bonifica e successioni inter vivos: da pagina 159;
2. Obblighi di bonifica e successioni mortis causa: da pagina 163;
3. Liquidazione della società e ordinanza ex art. 244 D.lgs. n.
152/2006: da pagina 166;
4. Cancellazione della società dal registro delle imprese e ordinanza
ex art. 244 D.lgs. n. 152/2006: da pagina 166;
5. Fallimento e Amministrazione Straordinaria della società
individuata quale responsabile della contaminazione: da pagina 168;
6. Proprietario incolpevole e altri soggetti interessati: da pagina
172;
7. Siti orfani e oneri reali ex articolo 253 (QUI) DLgs 152/2006: da pagina
176
8. Proposta di riforma della normativa per rendere più efficiente
soprattutto temporalmente la disciplina ex articolo 244: da pagina 184.
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