Nuova normativa che semplifica la autorizzazione per gli impianti
che producono biometano, compresi quelli che lo producono da rifiuti organici,
e soprattutto per favorire la trasformazione degli impianti di biogas in
impianto di produzione del biometano. Gli impianti in questione elencati
espressamente dalla nuova normativa potranno essere approvati con una semplice
procedura abilitativa semplificata (di seguito PAS).
Il biometano continua ad essere fortemente sponsorizzato (ne avevo
trattato da ultimo QUI) non
solo incentivi milionari pagati dai cittadini ma anche ora con ulteriori
semplificazioni autorizzative
Vediamo meglio la normativa in questione cosa modifica a quali categorie di progetto fa riferimento ma prima di tutto vediamo cosa è questa PAS.
LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
Si tratta di una procedura disciplinata dall’articolo 6 del
DLgs 28/2011 (QUI). Una procedura
pensata principalmente per impianti eolici e fotovoltaici e al massimo per
quelli che utilizzano biomasse vegetali ma che ora viene estesa anche ad
impianti che di fatto utilizzano rifiuti per produrre il biometano e che quindi
con le fonti rinnovabili non hanno nulla a che fare nonostante la vulgata degli
“economisti circolari” dell’ultima ora.
Ma torniamo alla procedura.
Questa PAS, in sintesi, funziona così
il proponente presenta, al Comune territorialmente interessato, una
dichiarazione con perizia asseverata di tecnico competente che dichiara la
compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i
regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici
adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Se occorrono altri atti il Comune deve farsi carico di acquisirli e comunque se
non si pronuncia nelle more del termine dei 30 giorni tra la presentazione
della dichiarazione e l’inizio dei lavori, il progetto si considera comunque
assentito.
Procedura molto semplificata rispetto alla autorizzazione unica
prevista dall’articolo 12 del DLgs 387/2003 (QUI) dove si
prevede un procedimento unico ma che comporta una durata di almeno 90 giorni e
che deve concludersi con una autorizzazione e non può concludersi con un
silenzio assenso come nella PAS.
LA NUOVA NORMATIVA E LE CATEGORIE DI PROGETTI A CUI
APPLICARE LA PAS
L’articolo 3-quinquies della legge 95/2023 (QUI) modifica
l’articolo 8-bis del DLgs 28/2011 (QUI) prevedendo
che per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione
di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse
e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti,
inclusa l'immissione del biometano in rete si preveda:
a) la PAS per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
a-bis) la PAS per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione;
a-ter) la PAS per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la
disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti
dalla realizzazione degli interventi;
2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie
di matrici già autorizzate;
3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità
produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione
anaerobica non sia superiore al 50 per
cento di quelle già autorizzate
b) l'autorizzazione unica ex articolo 12 DLgs 387/2003 nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter sopra riportate.
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