La Corte Costituzionale con sentenza n° 160 del 24 luglio 2023
(QUI) aveva
dichiarato incostituzionale una norma regionale che trasferiva ai Comuni le
procedure operative e amministrative per gli interventi di bonifica messa in
sicurezza e ripristino ambientale di terreni inquinati. Come è noto l’articolo
242 del DLgs 152/2006 (QUI codice dell'ambiente) afferma
testualmente che è la Regione, previo parere del Comune, ad approvare il
progetto di bonifica attraverso la conferenza dei servizi. Quindi la Corte con
la sentenza di seguito esaminata ha affermato che la visione di tutela unitaria
del bene ambiente riconosciuta dall’articolo 117 della costituzione sarebbe
vanificata se si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne
indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in
deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con
l’individuazione del livello regionale”.
La norma nazionale è chiara, la sentenza pure ma subito dopo è
arrivata l’articolo 22 del Decreto-Legge 104/2023 (QUI) che
riconosce alle Regioni il diritto di trasferire queste competenze ai Comuni con
apposita legge regionale, rimettendo in efficacia le norme regionali che da
tempo hanno trasferito competenze sulle bonifiche ai Comuni
Mentre il Governo si trastulla con il giochino delle competenze dandole ad enti che spesso non hanno al loro interno le risorse professionali per gestire procedure complesse come quelle di autorizzazione di progetti di bonifica (risorse che stato e regioni si guardano bene da fornire), moltissime procedure di bonifica risultano tutt’ora congelate da anni come ha affermato l’ultimo Rapporto Ispra 2023 su cui tornerò diffusamente prossimamente con la Newsletter NEWSAMBIENTE di settembre/ottobre e anche su questo blog con apposito post.
LA NORMA REGIONALE OGGETTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
Il censurato art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006,
la cui rubrica reca: «Funzioni amministrative di competenza comunale in
materia di bonifica di siti contaminati», così testualmente recita: «1.
Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e
amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le
misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che
ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo comune,
concernenti: a)
la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del piano della
caratterizzazione e l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui
all’articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale); b)
la convocazione della conferenza di servizi e l’approvazione del documento di
analisi di rischio, di cui all’articolo 242, comma 4, del d.lgs.
152/2006; c)
l’approvazione del piano di monitoraggio, di cui all’articolo 242, comma 6, del
d.lgs. 152/2006; d)
la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del progetto
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle
eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché
l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 7
e 13, del d.lgs. 152/2006; e)
l’accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il
completamento degli interventi autorizzati, di cui all’articolo 242, comma 7,
del d.lgs. 152/2006; f)
l’approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte
dimensioni, di cui all’articolo 249 e all’allegato 4 del d.lgs. 152/2006. 2. È
altresì trasferita ai comuni l’approvazione della relazione tecnica per la
rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all’articolo 265, comma 4,
del d.lgs. 152/2006.”
CONTRASTO NORMA REGIONALE CON IL TESTO UNICO AMBIENTALE
La Regione Lombardia ha, dunque, trasferito ai comuni le funzioni che, a livello statale, l’art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i comuni intervengono rilasciando un parere in ordine all’approvazione da parte delle stesse regioni dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA LA INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE
Con sentenza n° 160 del 24 luglio 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della suddetta norma regionale per le motivazioni di seguito riportate.
La potestà legislativa esclusiva statale ex art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze
di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario (sentenza
n. 189 del 2021 - QUI e, ivi
richiamate, sentenze n. 246 del 2017 - QUI e n.
641 del 1987 - QUI), che
sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne
indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in
deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con
l’individuazione del livello regionale» (ancora sentenza n. 189 del 2021).
Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica,
attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze
inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole
valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura
della materia.
I medesimi principi non possono non trovare applicazione nella
specifica materia oggetto della presente questione: nel disegno del legislatore
statale contenuto nel codice dell’ambiente si riserva alla regione la funzione
amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (artt. 198 e
242 del d.lgs. n. 152 del 2006), materia per costante, risalente
giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell’ambiente e quindi
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (tra le molte sentenze n. 251 (QUI) e n.
86 (QUI) del 2021;
in tema di messa in sicurezza, più recentemente, sentenza n. 50 (QUI) del 2023).
A conferma delle conclusioni fin qui raggiunte, si rileva che l’art.
198, comma 4, cod. ambiente (QUI) attribuisce
ai comuni il potere di «esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione
dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni» definendo
in chiave ancillare la competenza propria di detti enti, di cui resta escluso
ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa, secondo
previsione di legge.
La previsione, contenuta nella norma censurata, di un modulo
organizzativo diverso da quello descritto, in cui sono attribuite ai comuni le
funzioni amministrative nella materia de qua, non è neppure legittimata – come
invece sostiene la Regione Lombardia – dalla disciplina della materia di
bonifica dei cosiddetti siti orfani, funzionale al recupero e alla
riqualificazione della superficie del suolo, contenuta nel PNRR là dove si distingue,
con l’art. 1, comma 4, lettera o), del d.l. n. 77 del 2021, come
convertito, tra «soggetti attuatori pubblici», regioni e province autonome, che
svolgono attività di indirizzo, coordinamento e supporto, e «soggetti attuatori
esterni», definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono
i primi per la realizzazione operativa degli interventi. È, infatti, in questo
caso, la stessa legge statale che, con riferimento esclusivo alla materia di
cui si tratta, attribuisce alle regioni il potere di conferire ai soggetti
attuatori esterni attività e funzioni di natura amministrativa.
La volontà del legislatore regionale di modificare nei termini
sopra precisati l’assetto delle competenze voluto dalla Costituzione emerge,
del resto, dagli stessi lavori preparatori della legge lombarda n. 30 del
2006 oggetto della sentenza. Si legge nella relazione illustrativa che “l’attuale
normativa (titolo V del d.lgs. 152/2006) assegnando alla regione le funzioni
amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, oltre ad aver
interrotto il “passaggio” di competenze all’ente locale promosso dalle leggi
Bassanini e poi garantito a livello costituzionale, ha di fatto annullato
l’ormai consolidato svolgimento delle funzioni amministrative a livello di
governo locale e l’attuazione degli obiettivi programmatici individuati e
condivisi dalle politiche del governo regionale. Il presente articolo ha lo
scopo di “riconsegnare” all’ente locale (il comune), le funzioni amministrative
in materia di bonifica di siti contaminati, ad essi già attribuite dalla
normativa previgente al d.lgs. 152/2006 (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e d.m. 25
ottobre 1999, n. 471”.
IL DECRETO LEGGE CHE RIBALTA IL QUADRO DEI POTERI STATO
REGIONI IN MATERIA DI BONIFICHE
L’articolo 22 del Decreto-Legge 104/2023 prevede che le
Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli
articoli 194, comma 6, lettera a) (spedizioni rifiuti), 208 (autorizzazioni
impianti rifiuti), 242 (gestione procedure di autorizzazione bonifiche) e
242-bis (procedure semplificate di bonifica) del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 2 (comuni,
province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e le unioni
di comuni) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
enti locali). La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento
e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo
agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi
da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle
medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni
amministrative predette.
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