La Regione Sicilia ha approvato (QUI) con apposito decreto la proroga
della scadenza della VIA ministeriale (2008) e autorizzazione finale regionale (2009)
del progetto di rigassificatore a Porto Empedocle (vedi foto a fianco tratta da
Il progetto di rigassificatore rimasto fermo per anni ha avuto un
ritorno di interesse nel 2022 il Tar Sicilia con sentenza (QUI) n° 380 del 2 febbraio aveva
respinto il ricorso del Comune di Agrigento ma più recentemente il TAR Sicilia
con sentenza (QUI) n° 2873 dello scorso 27
settembre 2023 aveva preso atto dichiarando la improcedibilità della causa alla
luce di tre atti:
1. diniego, da parte dell’Assessorato
all’Energia della Regione Sicilia, di proroga di dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera di allacciamento del gasdotto al futuro rigassificatore;
2. la
Soprintendenza BB.CC. di Agrigento (nota prot. n.4517 del 4.5.2022) ha
comunicato la sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell’art.146 del D.lgs. n. 42/2004;
3. l’Assessorato
all’Energia, con nota prot. n. 16650 del 24.5.2023, ha confermato che non
esiste alcuna ulteriore proroga o autorizzazione per la realizzazione del
progetto del metanodotto.
La domanda che sorge spontanea a cui si cerca di rispondere nel proseguo del post è: la Regione poteva far ripartire il
progetto di rigassificatore con metanodotto annesso con un mero decreto di
proroga od occorreva una nuova valutazione quantomeno della permanente validità
della istruttoria che portò alla VIA positiva nell’ormai lontano 2008?
Intanto una prima questione, la VIA del 2008 era stata emanata dall’allora
Ministero Ambiente (ora Ambiente e Sicurezza per l’Energia) quindi quanto meno per
la parte VIA la proroga andava verificata/valutata e decisa dal Ministero mentre
la Regione poteva valutare di prorogare l’autorizzazione a cominciare dall’AIA.
In secondo luogo, relativamente all’AIA del 2009, il testo unico ambientale non prevede alcuna proroga ma semmai la procedura di riesame presentando apposita istanza una volta scaduti i 10 anni dal rilascio ex lettera b) comma 3 articolo 29-octies (QUI) DLgs 152/2006. Non solo ma sempre secondo il comma 5 articolo 29-octies: “Nei casi di cui al comma 3, lettera b): "la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta.” Quindi non può essere prorogata ma occorre presentare una istanza per una nuova AIA.
QUALI CONDIZIONI GIURIDICHE PER PROROGARE LA VALUTAZIONE/AUTORIZZAZIONE SCADUTA
Ma c’è di più perché soprattutto per la VIA e altre procedura di
valutazione integratibili come la Valutazione di Incidenza del progetto sui
siti tutelati dalla normativa sulla biodiversità, occorre considerare cosa
afferma la Direttiva UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in
materia.
In particolare la Corte di Giustizia con sentenza 9 settembre 2020 causa C254-19 (QUI) è intervenuta su rinvio pregiudiziale sulla controversia iniziata davanti alla giustizia irlandese su una decisione delle autorità competenti nazionali di concedere un termine supplementare di cinque anni per la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, oltre al termine di dieci anni inizialmente fissato in una precedente decisione.
una autorizzazione al progetto che è scaduta, e quindi ha cessato
gli effetti e che comporta una nuova autorizzazione, ha come conseguenza
che una proroga della autorizzazione scaduta (come ha deciso la autorità
irlandese nel caso in esame) costituisce effettivamente una nuova
autorizzazione, ai sensi della direttiva VIA, e, pertanto, anche nel caso in
cui la “proroga” sia frutto di un «accordo» tra l’Autorità Competente alla
valutazione/autorizzazione e il proponente del progetto.
Aggiunge la sentenza che spetta all’autorità
competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente
fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è
divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna valutazione
dell’incidenza o valutazione di impatto e, se del caso, se essa debba
riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in
particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia
dell’evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di
un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di altri piani o progetti.
Tale valutazione dev’essere svolta laddove non si
possa escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia,
che detto progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione e tutela
ambientale del sito interessato dal progetto.
Una valutazione anteriore di detto progetto,
realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può
escludere tale rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e
definitive tali da dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli
effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e
scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri
piani o progetti.
Attualmente il limite temporale minimo della durata
di efficacia del provvedimento che conclude il procedimento di VIA (così
anche per la autorizzazione paesaggistica) è di 5 anni prorogato a 10 anni
massimi per alcune infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie (vedi articolo
51 (QUI) della Legge 120/2020). Allungamento della durata, comunque, non applicabile al
caso in esame visto che i rigassificatori non rientrano tra le categorie di
impianti oggetto di detto articolo 51.
Non solo ma, anche se detto articolo 51 della legge
120/2020 fosse applicabile al caso del progetto di rigassificatore per Porto Empedocle
occorre venga rispettato
il paragrafo 4 dell’articolo 8-bis della Direttiva
2014/52/UE introdotto nella Direttiva quadro 2011/02 (QUI). Relativamente alle procedure di monitoraggio sugli
effetti negativi significativi sull'ambiente contenute nel provvedimento
conclusivo del procedimento di VIA, infatti detto paragrafo afferma: “Il
tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati
a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi
effetti sull'ambiente.” In altri termini la durata della efficacia
delle prescrizioni del provvedimento di VIA non può essere determinata in
astratto per intere categorie di opere (come nel caso in esame) ma caso per
caso in rapporto al rilievo dell’impatto dell’opera nel sito specifico e nel
tempo.
CONCLUDENDO il Decreto di proroga della
Regione Sicilia così come presentato ad oggi o tiene conto di quanto sopra
espresso oppure è chiaramente illegittimo ed è l’ennesimo esempio di
commissariamento del diritto ambientale in atto nel nostro Paese con la scusa
della emergenza energetica e di questa “transizione ecologica” che ormai è
diventata soprattutto uno scontro geopolitico per il controllo delle risorse
energetiche.
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