martedì 21 novembre 2023

Diritto di accesso ai dati dei campionamenti sullo stato delle foreste

Conclusioni (QUI) dell’Avvocatura UE in relazione ad una controversia nata dalla attività dell’Agenzia per l’ambiente dell’Estonia che raccoglie, a intervalli regolari, presso determinati posti di campionamento permanenti, che forniscono dati utili per verificare lo stato generale delle foreste. Con le motivazioni che riporto nel post che segue la Avvocatura UE ha dichiarato che i dati dai suddetti campionamenti sono accedibili dal pubblico, associazioni ambientaliste prima di tutto, come informazioni ambientali. Le conclusioni dell'Avvocatura UE sono state accolte dalla sentenza 7 marzo 2024 (QUI). 

 

 

PREMESSA L’ORIGINE DELLA CONTROVERSIA

Secondo l’Agenzia l’ubicazione degli stessi deve rimanere riservata per evitare che l’habitat di tali siti venga manipolato e che questi ultimi perdano così il loro carattere rappresentativo.

La questione pregiudiziale è posta da associazioni di tutela ambientale sulla domanda se detti punti di campionamento costituiscano informazioni ambientali accedibili ai sensi della Direttiva 2003/4/CE (QUI).

 


LE CONCLUSIONI DELLA AVVOCATURA UE

- i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste, insieme alle informazioni sullo stato degli stessi, sono informazioni riguardanti lo stato degli elementi dell’ambiente e quindi informazioni ambientali ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera a) [NOTA 1], della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

-  L’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso alle informazioni ambientali presuppone che la divulgazione delle informazioni in questione crei un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse di volta in volta tutelato.

- L’interesse alla qualità dell’informazione ambientale riconosciuto dall’articolo 8, paragrafo 1 [NOTA 2], della Direttiva 2003/4 non può di per sé giustificare il rifiuto di divulgare informazioni ambientali. Tuttavia, nell’interpretazione delle eccezioni al diritto di accesso e nella ponderazione degli interessi, si deve tener conto dell’interesse del pubblico alla divulgazione dell’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste. L’interesse in esame è limitato se la divulgazione crea il rischio, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico, di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale e gli eventuali vantaggi della divulgazione possono essere ottenuti con altri mezzi.

- I dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti di un inventario statistico delle foreste elaborato periodicamente non costituiscono né materiale in corso di completamento, né documenti o dati incompleti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) [NOTA 3], della Direttiva 2003/4.

- Un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale utilizzato da uno Stato membro nell’ambito della cooperazione internazionale con altri Stati può recare pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) [NOTA 4], della Direttiva 2003/4.

- Un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale, che è alla base delle misure di tutela dell’ambiente, può recare pregiudizio alla tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h) [NOTA 5], della Direttiva 2003/4.

- L’obbligo di diffusione attiva dell’informazione ambientale ai sensi dell’articolo 7 [NOTA 6] della Direttiva 2003/4 non eccede l’obbligo di divulgazione dell’informazione ambientale su richiesta ai sensi dell’articolo 3.

 

 



[NOTA 1]a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmo- sfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

[NOTA 2] 1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.”

[NOTA 3] L’accesso può essere respinto: “d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;

[NOTA 4] Domanda di accesso può essere respinta se può recare pregiudizio: “b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale

[NOTA 5] L’accesso respinto quando può recare pregiudizio: “h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.”

[NOTA 6]Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.”


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