Conclusioni
(QUI) dell’Avvocatura
UE in relazione ad una controversia nata dalla attività dell’Agenzia per
l’ambiente dell’Estonia che raccoglie, a intervalli regolari, presso determinati
posti di campionamento permanenti, che forniscono dati utili per verificare lo
stato generale delle foreste. Con le motivazioni che riporto nel post che segue
la Avvocatura UE ha dichiarato che i dati dai suddetti campionamenti sono
accedibili dal pubblico, associazioni ambientaliste prima di tutto, come informazioni
ambientali. Le conclusioni dell'Avvocatura UE sono state accolte dalla sentenza 7 marzo 2024 (QUI).
PREMESSA L’ORIGINE DELLA CONTROVERSIA
Secondo
l’Agenzia l’ubicazione degli stessi deve rimanere riservata per evitare che
l’habitat di tali siti venga manipolato e che questi ultimi perdano così il
loro carattere rappresentativo.
La
questione pregiudiziale è posta da associazioni di tutela ambientale sulla
domanda se detti punti di campionamento costituiscano informazioni ambientali
accedibili ai sensi della Direttiva 2003/4/CE (QUI).
LE CONCLUSIONI DELLA AVVOCATURA UE
-
i dati relativi all’ubicazione dei posti di
campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste, insieme alle
informazioni sullo stato degli stessi, sono informazioni riguardanti lo stato
degli elementi dell’ambiente e quindi informazioni ambientali ai sensi
dell’articolo 2, punto 1, lettera a) [NOTA 1], della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale.
- L’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso alle informazioni ambientali presuppone che la divulgazione delle informazioni in questione crei un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse di volta in volta tutelato.
- L’interesse alla qualità dell’informazione ambientale
riconosciuto dall’articolo 8, paragrafo 1 [NOTA 2],
della Direttiva 2003/4 non può di per sé giustificare il rifiuto di divulgare
informazioni ambientali. Tuttavia, nell’interpretazione delle eccezioni al
diritto di accesso e nella ponderazione degli interessi, si deve tener conto
dell’interesse del pubblico alla divulgazione dell’ubicazione dei posti di
campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste. L’interesse
in esame è limitato se la divulgazione crea il rischio, ragionevolmente
prevedibile e non puramente ipotetico, di un pregiudizio concreto ed effettivo
all’affidabilità dell’inventario forestale e gli eventuali vantaggi della
divulgazione possono essere ottenuti con altri mezzi.
- I dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento
permanenti di un inventario statistico delle foreste elaborato periodicamente
non costituiscono né materiale in corso di completamento, né documenti o dati
incompleti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) [NOTA 3],
della Direttiva 2003/4.
- Un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico
di un pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario
forestale utilizzato da uno Stato membro nell’ambito della cooperazione
internazionale con altri Stati può recare pregiudizio alle relazioni
internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) [NOTA 4],
della Direttiva 2003/4.
-
Un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di un
pregiudizio concreto ed effettivo all’affidabilità dell’inventario forestale,
che è alla base delle misure di tutela dell’ambiente, può recare pregiudizio
alla tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera h) [NOTA 5],
della Direttiva 2003/4.
-
L’obbligo di diffusione attiva dell’informazione ambientale ai sensi
dell’articolo 7 [NOTA 6] della Direttiva
2003/4 non eccede l’obbligo di divulgazione dell’informazione ambientale su
richiesta ai sensi dell’articolo 3.
[NOTA 1] “
[NOTA 2]
[NOTA 3]
[NOTA 4]
Domanda di accesso può essere respinta se può recare pregiudizio: “b) alle relazioni internazionali,
alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale”
[NOTA 5]
L’accesso respinto quando può recare pregiudizio: “h) alla tutela dell'ambiente cui si
riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.”
[NOTA 6] “Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino
l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o
detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al
pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione
informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.”
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