È in corso, dopo la prima
udienza preliminare, la Inchiesta Pubblica relativa al procedimento di PAUR
(provvedimento autorizzatorio unico regionale) per l’ampliamento dell’altezza
di coltivazione della discarica di rifiuti speciali in località loc. Porta nei
Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU).
Una vertenza che seguo da anni per conto del Comitato di cittadini residenti nella zona che da anni si batte per la chiusura di questa discarica di cui ho trattato più volte nel passato su questo blog, QUI.
L’Inchiesta pubblica in
corso è stata ad oggi impostata in modo molto discutibile per vari motivi:
1. udienze troppo ravvicinate
nel tempo (una sola settimana);
2. udienze non tenute in
presenza, se non per pochi numeri contingentati;
3. tempi di intervento del
pubblico contingentati (5 minuti) e con richiesta di pre-iscrizione molto barocca
4. impossibilità di
chiedere audizioni di enti tecnici esterni alla Inchiesta per approfondire criticità
che emergessero durante il procedimento di Paur ma anche da documenti di cui venissero in possesso i partecipanti
5. impossibilità di far
valutare dalle udienze della Inchiesta Pubblica le corpose integrazioni che la
Regione Toscana ha chiesto al gestore della discarica.
Su tutte queste criticità
il Comitato dei cittadini contro la discarica presenterà un documento nelle prossime
udienze e ad esso rimando.
Qui mi limito a sollevare
una questione che si collega sulle criticità sopra elencate.
In data 26 ottobre 2023 Arpat
ha emesso, classificato in data 1 novembre 2023, il suo Rapporto di Ispezione
(lo trovate QUI) sullo
stato di attuazione delle autorizzazioni vigenti per la discarica in questione.
Da questo Rapporto emergono alcune criticità sulle concentrazioni di soglia di
contaminazione per alcuni inquinanti nelle acque sotterranee.
Sulla base di questo
Rapporto il Comune di Montignoso ha correttamente richiesto, lo scorso 7 novembre, chiarimenti
all’Arpat secondo quanto riproduco di seguito nel post…
Le questioni che voglio
porre in modo molto chiaro, e che credo porranno i rappresentanti del Comitato
alla prossima udienza del prossimo 20 novembre, sono le seguenti:
1. La prima perché una
documentazione così significativa non sia stata ad oggi resa pubblica visto che
trattasi di documenti accedibili, in primo luogo, ai sensi del DLgs 195/2005.
Su questo nessuno è in grado di dimostrare il contrario come peraltro
confermato dalla nuova versione della Direttiva UE sull’accesso alle
informazioni ambientali nonché la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia
(QUI).
2. In secondo luogo, non si comprende perché il Presidente della Inchiesta Pubblica su richiesta dei Commissari nominati non chieda la acquisizione di questo Rapporto di Arpat e soprattutto non convochi all’interno della Inchiesta una apposita audizione di Arpat per spiegare le ragioni di queste concentrazioni anomale di inquinanti nelle acque sotterranee nell’area della discarica in questione.
Peraltro, la possibilità, formale, di convocare detta audizione emerge dalla DGR 1170/2023 che ha definito le direttive (allegato A) per lo svolgimento della Inchiesta. Infatti, al punto 3.4. dell’Allegato citato si legge che: “3.4. L’Inchiesta pubblica si compone di almeno 3 audizioni aperte al pubblico: audizione preliminare; audizione generale; audizione finale.”. Quindi ci possono essere più udienze lo ammette la stessa Regione!
Concludendo la convocazione
di detta audizione potrebbe essere una svolta per una Inchiesta che ad oggi è
stata impostata in modo troppo burocratico dimenticando la ratio della
Inchiesta Pubblica che è quella di garantire una partecipazione più estesa dei
cittadini delle formali osservazioni come affermato dallo stesso modulo predisposto dalla Regione Toscana, per la
presentazione delle osservazioni nei procedimenti di VIA regionali.
Peraltro, questa
visione ampia deriva dalle migliore esperienze di Inchiesta Pubblica qui
ripresa da uno studio che il sottoscritto predispose per la Regione Toscana per
la elaborazione del primo regolamento regionale della Inchiesta Pubblica (QUI):
“Conviene porre come principio di base che l'udienza pubblica non è un privilegio acc0ordato alla popolazione, ma un servizio che lo Stato domanda al pubblico per aiutarlo a prendere una decisione con cognizione di causa e per favorire un rapporto armonioso fra lo sviluppo economico e la protezione della qualità dell'ambiente. Questa affermazione comporta che l'udienza debba essere pensata in funzione dei bisogni e della disponibilità del pubblico. Il pubblico non deve piegarsi di fronte a problemi di disponibilità, di scadenze o di ordine del giorno dei membri delle commissioni, dei promotori o dei ministeri. Sono le commissioni che devono determinare le procedure migliori tenuto conto dell'ambiente in cui si tiene l'udienza, dei suoi abitanti e delle loro difficoltà”. (Rapporto sulla riforma delle procedure di udienza pubblica a cura del Gruppo di Studio promosso dall'Ufficio federale per l’esame delle valutazioni ambientali - Canada 1988).
P.S. sulla negata possibilità, da parte della Presidente della Inchiesta Pubblica, di permettere alla Inchiesta Pubblica di discutere le prossime integrazioni che la ditta che gestisce la discarica dovrà presentare entro inizio del prossimo anno.
Relativamente alla decisione del Presidente della Inchiesta Pubblica di tenere le udienze della Inchiesta Pubblica prima del deposito delle richieste di integrazioni ai gestori della discarica in oggetto appare in completo contrasto con quanto disposto dal punto 1.11. della DGR 1170 del 9 ottobre 2023 (“Direttive per lo svolgimento della Inchiesta pubblica sul procedimento di Paur della discarica in località Porta Montignoso Pietrasanta”) che recita: “1.11. Nell’ambito dell’inchiesta pubblica vengono esaminati il progetto e lo studio di impatto ambientale, nonché la eventuale documentazione integrativa presentata dal Proponente all’Autorità competente per la VIA durante il procedimento in oggetto. Inoltre, vengono esaminati i pareri e le osservazioni pervenute alla Autorità competente per la VIA, ivi inclusi, eventualmente, quelli inerenti la documentazione integrativa”
Risulta quindi con chiarezza che oggetto della Inchiesta devono essere anche le integrazioni depositate dal proponente comprese quelle ex comma 5 articolo 27-bis come nel caso in esame, infatti il suddetto punto1.11 fa riferimento alle integrazioni in generale che come è noto possono essere richieste anche in una fase precedente come quelle previste dal comma 3 articolo 27-bis DLgs 152/2006.
Quanto alla questione affermata dalla Presidente dell'Inchiesta Pubblica e da un parere degli uffici regionali (QUI), per cui non si potevano far trattare le suddette integrazioni perchè si sarebbe andati oltre i 90 giorni della durata della Inchiesta. Trattasi di termini meramente ordinatori anche per una ragione molto semplice, l'Inchiesta è una fase endoprocedimentale del procedimento di valutazione/autorizzazione del progetto quindi non può sospenderlo.
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