Sentenza del TAR Lazio nà 13872/2023 (QUI) che legittima un
provvedimento della Autorità competente al rilascio dell’AIA (autorizzazione
integrata ambientale) che impone limiti di emissione e prescrizioni di gestione
di un impianto più rigorosi di quelli previsti dalle norme europee e nazionali
sulle c.d. Migliori Tecnologie Disponibili (BAT).
Una sentenza che conferma la possibilità, che
spesso invece viene disattesa dalle autorità competenti soprattutto regionali,
di imporre prescrizioni anche al di là di quelle previste dalla legge che
tengano conto delle specificità ambientali del sito dove viene collocato l’impianto
da autorizzare ma anche delle norme sulla pianificazione e programmazione
locali.
Tutto questo, come vedremo nel descrivere la
sentenza, è previsto dal testo unico ambientale anche se spesso i decisori rimuovono
queste norme nelle procedure di valutazione autorizzazione.
Una sentenza importante che conferma, al di là
del caso specifico trattato, quanto da tempo sostengo sul modo di condurre la istruttoria per il rilascio dell'AIA
vedi ad esempio QUI.
LE PRESCRIZIONI CONTESTATE DAL GESTORE DELL'IMPIANTO
Il TAR ha deciso su un ricorso contro un Decreto Ministero Transizione Ecologica (oggi Ambiente e Sicurezza energetica) di revisione dell’AIA di una centrale termoelettrica.
Il ricorso è stato depositato dal gestore
della centrale limitatamente a due specifiche prescrizioni tecniche previste a
corredo dell’AIA rilasciata in favore della società stessa, quali in
particolare:
1.
l’obbligo di garantire un rendimento elettrico netto di riferimento non
inferiore al 56%
2. il rispetto di un limite al flusso di massa
annuale pari a 250 t/anno3.
MOTIVAZIONI DEL RICORSO DA
PARTE DEL GESTORE DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA
Secondo il gestore le suddette prescrizioni
incidevano, limitandola, sulla capacità produttiva dell’impianto. In
particolare:
a) la prescrizione 1, prevedendo l’innalzamento del rendimento minimo elettrico al 56% rispetto all’originario valore fissato al 50%, - integrerebbe violazione della specifica BAT n. 40 della Decisione della Commissione europea n. 2017/1442 (QUI) nella parte in cui dispone che il suddetto rendimento rientri in un range che va dal 50% al 60%, assumendo il medesimo ricorrente l’illegittimità di una misura volta ad introdurre un valore minimo più stringente di quello previsto dall’invocata BAT n. 40. Inoltre, sempre secondo il gestore il valore minimo della BAT n° 40, superato ampiamente dalla prescrizione dal 50 al 56%, viene previsto anche per gli impianti nuovi mentre quello in oggetto è entrato in funzione nel 2011 da cui la sproporzione della prescrizione e la sua illogicità.
b) la prescrizione n° 2, secondo il gestore ricorrente, viola la BAT della Decisione della Commissione n. 2017/1442 laddove non prevedono, per quanto concerne la disciplina in rilievo (BAT nn. 41, 42 e 44) alcun limite al flusso di massa (inteso come massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo.
MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA CHE RIGETTA IL RICORSO DEL GESTORE DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA
Secondo il TAR Lazio la BAT n° 40 in realtà prevede un range sul rendimento elettrico da un minimo del 50 ad un massimo del 60%, quindi la prescrizione che impone il rendimento minimo del 56% rientra in tale range per cui non è in contrasto con la Decisione 2017/442 citata sopra. Tutto questo, secondo la sentenza qui esaminata, nel pieno rispetto dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 che al comma 4 afferma: “ i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione… garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.”
Il comma 4 sopra citato si coordina con l’articolo 29-septies sulla norma di qualità ambientale che lega la possibilità di prescrizioni più rigorose di quelle applicabili sulla base delle BAT ufficiali, nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte.
Relativamente alla prescrizione 2 questa prevede di imporre, in relazione al camino E1 dell’impianto, il rispetto di un limite al flusso di massa annuale pari a 250 t/anno3 per quanto concerne il parametro inquinante Nox. Il Tar Lazio non condivide l’assunto del ricorrente per cui “le prescrizioni introdotte con il titolo autorizzativo dovrebbero necessariamente ancorarsi in ogni caso alle BAT (quali “migliori tecniche disponibili”)”.
Il Tar ritiene che l’assunto del ricorrente sopra riportato: “… non trova corrispondenza nella disciplina nazionale approntata in materia ambientale, laddove da un lato è contemplata la possibilità che l’Amministrazione, nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale ad essa spettante in sede autorizzatoria, addivenga alla fissazione di limiti di emissione più rigidi rispetto a quelli previsti dalle migliori tecniche disponibili e dall’altro è attribuito all’Amministrazione medesima il potere di introdurre nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ulteriori condizioni specifiche … giudicate opportune …” (cfr. art. 29-sexies, comma 4-ter e comma 9, d.lgs n. 152/2006).
Questo comma 4-ter fa riferimento alla possibilità di
imporre limiti di emissioni più rigorosi di quelli deducibili dalle BAT
ufficiali:
1. quando
si applicano la norma di qualità ambientale come sopra riportata citando
l’articolo 29-septies del DLgs 152/2006
2. quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei
provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione
integrata ambientale che come è noto non assorbe tutte le autorizzazioni nulla
osta etc. ma solo quelle elencate dall’allegato IX alla Parte seconda del DLgs
152/2006.
N.B. si
nota come la sentenza citando le norme di cui ai commi 4 e 4-ter dell’articolo
29-sexies e l’articolo 29-septies confermi come prescrizioni e limiti di
emissioni più vincolanti e restrittive di quelli previste dalla BAT trovi un
fondamento di queste deroghe nella specificità dei territori dove l’impianto e
collocato come emerge dalle norme di governo di quei territori nonché degli
strumenti di programmazione e pianificazione ambientale ma soprattutto dalle
specificità del sito interessato dall’impianto da autorizzare: “ubicazione
geografica e condizioni ambientali locali afferma il già citato comma 4
articolo 29-sexies.
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