Che le Zone Economiche Speciali stiano diventando uno degli ennesimi strumenti per aggirare il ruolo
degli enti e delle comunità locali nel
contribuire a decidere o almeno controllare le grandi scelte strategiche dei
territori è noto da tempo come ad esempio ho spiegato in questo post QUI dove
trattavo il parallelismo tra le zone economiche speciali (ZES) con le zone
logistiche semplificate (ZLS) per le aree portuali.
Si tratta quindi un
indirizzo avanzato da tempo anche dai governi precedenti a quello attuale che
lega in modo molto pericoloso per l’ambiente e la democrazia crediti di imposta
per le attività e i progetti collocate nelle ZES con semplificazioni e deroghe
a norme anche ambientali e soprattutto una gestione di queste zone in modo
centralistico tagliando fuori ogni democrazia decentrata con la scusa delle varie
emergenze più o meno esistenti o anche forzatamente create.
Ora arriva anche la normativa
che trasforma praticamente tutte le Regioni del Sud in una unica ZLS. La
normativa in questione è compresa nel capo III del Decreto-Legge 124/2023 (QUI), ora convertito nella legge 162/2023 senza modifiche (QUI), per cui a far data dal 1° gennaio 2024 é
istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito
denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Assume quindi un significato quanto meno contraddittorio quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legge 124/2023 ora convertito nella legge 162/2023, prevedendo misure per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ti tolgo i poteri reali ma ti permetto di assumere personale!
P.S vedi bonus ex articolo 24 legge 85/2024 QUI.
Di seguito prima una breve sintesi
delle principali novità della nuova normativa e nella seconda parte del post
una analisi puntuale della disciplina di questa ZES unica per il Sud.
SINTESI
DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA ZES UNICA PER IL SUD
1. La Zes è gestita da una Cabina di Regia (composta da Ministeri e Regioni)
dove i Comuni sono solo invitati come osservatori
2. La istruttoria delle procedure di approvazione dei piani e dei
progetti della nuova ZES unica sono in mano ad una struttura di missione presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
3. Viene previsto un piano strategico per la ZES unica approvato con
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri che decide gli
investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica
4. Nella struttura di missione viene
creato uno sportello unico che assorbe anche i SUAP locali
5. le autorizzazioni dei progetti per la
ZES unica sono rilasciate con un procedimento unico che sostituisce ogni singola
autorizzazione, nulla osta e permesso
6. la autorizzazione unica viene rilasciata con
procedura di conferenza dei servizi semplificati con termini strettissimi in
deroga alle norme ordinarie della legge 241/1990 sul procedimento
amministrativo
7. la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) se
necessaria vede comunque il coinvolgimento nella istruttoria il ruolo improprio
della struttura di missione a conferma che la VIA non è più vista di diritto o
di fatto una procedura di valutazione comprensiva della opzione zero ma solo
una sorta di nulla osta da portare a casa per compatibilizzare, comunque, il
sito con il progetto presentato vale il contrario della ratio della VIA fondata
sui principi di precauzione e prevenzione dei danni ambientali
8. nel caso di conclusione della conferenza dei
servizi in contrasto con la domanda di autorizzazione proposta la struttura di
missione può avviare una procedura di conciliazione che può arrivare ad
rimuovere il diniego di autorizzazione della serie si fa quello che si è
domandato comunque vada il procedimento e comunque la pensino i territori ma
anche tutti gli enti coinvolti comprese le autorità competenti in materie
ambientali.
CABINA DI REGIA
La
Zes è gestita da una Cabina di Regia dove i Comuni sono solo invitati come
osservatori.
La
Cabina è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal
Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della
cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché
dai Presidenti delle regioni.
PIANO STRATEGICO DELLA ZES UNICA
Viene
previsto un Piano strategico della ZES unica (gestito da Cabina di Regia e struttura
di missione alla Presidenza del Consiglio per il supporto istruttorio. Il Piano
ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di
sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le
regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli
investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le
modalità di attuazione.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, é approvato il Piano strategico della ZES unica.
SPORTELLO UNICO PER LA ZES UNICA
Presso
la struttura di missione di supporto alla Cabina di Regia viene istituito lo
sportello che assorbe i Suap locali.
Lo
sportello della Zes unica ha i compiti relativi:
a)
ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive
di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione,
la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
c)
ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione
di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi
culturali di pubblico spettacolo.
PROCEDIMENTO UNICO
I
progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività
industriali, produttive e logistiche [NOTA 1] all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio
attività, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata su istanza di parte,
nel rispetto delle normative vigenti in materia
di valutazione di impatto
ambientale.
Le Regioni sono delegate a presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.
AUTORIZZAZIONE UNICA EFFICACIA
L'autorizzazione
unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque
denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla
realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla
ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché
alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali,
produttive e logistiche.
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA CON
CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA
Presentazione istanza allo Sportello unico digitale
Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica presentano, allo sportello unico digitale, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
Ricevuta presentazione istanza, termini di risposta e silenzio
assenso
Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione é tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.
Richiesta integrazioni alla documentazione presentata con
l’istanza
Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.
Conferenza servizi semplificata
Entro
3 giorni (5 giorni nella procedura ordinaria articolo 14-bis
legge 241/1990) dalla ricezione della documentazione, la Struttura di
missione ZES indice la conferenza di
servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni
di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni (45 giorni
nella procedura ordinaria articolo 14-bis legge 241/1990) e in caso di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il
suddetto termine é fissato in 45 giorni (90 giorni nella
procedura ordinaria articolo 14-bis legge 241/1990), fatti salvi i
maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
b) il soggetto attuatore svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4 (QUI), della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;
c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e
nei termini ivi indicati. Si considera
in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non
abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso
la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
d)
ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo
di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti
di autorizzazione, di assenso e i pareri
comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono
rilasciati in ogni caso nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta.
Effetti della conclusione della Conferenza dei Servizi
La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel
progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.
La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la
valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto.
Conferenza dei servizi e procedura di VIA
Qualora
il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale e trova applicazione l'articolo 27-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento autorizzatorio
unico regionale PAUR- QUI), alla
conferenza di servizi indetta dall'autorità competente (alla VIA) partecipa
sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES.
Conclusioni conferenza servizi e variante urbanistica
La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove
necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche
ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dell'intervento.
Diniego di autorizzazione superato da procedura di “armonizzazione” promossa dalla struttura di missione ZES
Qualora
siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti
che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della
Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al
Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed
armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 (vale a dire la comunicazione del licenziamento del progetto con relativa motivazione). L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
P.S. che poi cosa ne pensa la Corte Costituzionaledella conferenza dei servizi semplificata ai procedimenti anche a rilevanza territoriale ambientale si veda QUI.
AUTORIZZAZIONE UNICA E PROGETTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Le previsioni della procedura di autorizzazione sopra descritte si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale.
In tal caso, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro i tre giorni dalla ricezione della istanza, copia della stessa e relativa documentazione allegata, all'Autorità di sistema portuale competente.
L’Autorità, in qualità di amministrazione procedente, provvede a
convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica.
Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri
si applica la procedura di “armonizzazione” descritta in precedenza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO - ZES UNICA
L'articolo 1 del Decreto Legge 113/2024 (QUI) stabilisce termini per consegnare informazioni ulteriori sugli investimenti prospettati a chi vuole acceddere alle agevolazioni della ZES unica per il Sud nonchè ulteriori condizioni di accesso ai crediti di imposta previsti per la ZES unica.
In particolare, dal 12 giugno al 12 luglio 2024 i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
[NOTA 1]
progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività
industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di
soggetti pubblici o privati, sono di pubblica utilità, indifferibili ed
urgenti.
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