Nella
GUCE lo scorso 11 ottobre 2023 è stata pubblicata una Comunicazione (QUI)
della Commissione UE su Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non
arrecare un danno significativo (acronico inglese DNSH) a norma del regolamento
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Di seguito prima una sintesi sugli aspetti più significativi della Comunicazione e poi una illustrazione più approfondita della sintesi...
1. La valutazione DNSH deve riguardare non solo le singole misure dei finanziamenti del PNRR ma anche i Piani ma soprattutto le riforme delle procedure e delle istituzioni che le governano
2. evitare approcci semplificato e riduttivo nella verifica del
rispetto del principio DNHS
3. occorre che per rispettare il principio DNSH in una misura o
piano siano presi in considerazione tutti i parametri del regolamento UE:
clima, acque, risorse marine, economia circolare, prevenzione riduzione dell’inquinamento,
biodiversità
4. il fatto che una misura o piano abbiano avuto la VIA e la VAS non
significa che questo comporti automaticamente il rispetto del principio DNSH che
deve essere verificato nei suoi parametri specifici
5. rispettare il principio DNSH vuol dire considerare il ciclo di vita
del progetto derivante dalla misura e piano da finanziare
6. elettrificazione deve originare da fonti rinnovabili per
rispettare il principio DNHS, ad esempio si pensi alle batterie per le auto
7. è ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili
gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il
trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio
La Comunicazione invece dimostra i suoi limiti su elettricità da gas con limiti di emissioni di CO2 ben al di sopra di quelli indicati dalla Commissione di esperti della UE.
Illustro di seguito più approfonditamente le parti sopra elencate della Comunicazione:
LA NORMATIVA ORIGINARIA DEL PRINCIPIO DNSH
Il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021- QUI)
stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la
ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare
il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.
Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al
principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di
tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 (QUI)
ex-ante, in itinere ed ex-post.
In
Italia è già stata predisposta una “Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui
alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30
dicembre 2021 (QUI).
LA VALUTAZIONE DNSH DEVE RIGUARDARE TUTTE LE MISURE DEI
PIANI DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
La
valutazione DNSH non dovrà essere effettuata a livello del piano o delle
singole componenti del piano, bensì a livello di misura. Questo vale sia per le
misure che si considera diano un contributo alla transizione verde sia per
tutte le altre misure incluse negli RRP (Recovery and Resilience Plan).
EVITARE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DNHS
NON SEMPLIFICATE
CONDIZIONI RISPETTO DNHS
Occorre che gli stati membri valutino il contributo sostanziale di una misura secondo i parametri degli articoli da 10 a 16 del Regolamento 2020/852:
1. Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici
(articolo 10)
2. Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici (articolo
11)
3. Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione
delle acque e delle risorse marine (articolo 12)
4. Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia
circolare (articolo 13)
5. Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione
dell’inquinamento (articolo 14)
6. Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi (articolo 15).
LEGISLAZIONE AMBIENTALE E DNSH
Il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH questo perché alcuni degli obiettivi di cui all'articolo 17 non sono ancora pienamente rispecchiati nella legislazione ambientale dell'UE.
VIA VAS E RISPETTO PRINCIPIO DNHS
L’applicazione
della VIA-VAS alla misura non esonera lo Stato membro dall'effettuare la
valutazione DNSH per la misura in questione, in quanto la VIA, la VAS o la
verifica potrebbero non trattare tutti gli aspetti necessari nell'ambito della
valutazione DNSH. Questo perché né gli obblighi giuridici figuranti nelle
direttive VIA e VAS, né l'approccio definito nei pertinenti orientamenti della
Commissione sulla verifica sono identici a quelli
dell'articolo 17 del Regolamento 2020/852. Per contro, la
valutazione DNSH non esonera dall'obbligo di VIA/VAS, verifica climatica,
ambientale o di sostenibilità nei casi prescritti dalla legislazione UE
vigente, ad esempio per i progetti finanziati tramite InvestEU o il meccanismo
per collegare l'Europa.
LA VALUTAZIONE DNSH DEVE CONSIDERARE IL CICLO DI VITA
DELL'ATTIVITÀ DERIVANTE DALLA MISURA.
Come previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 17 del Regolamento 2020/852: “2. Nel valutare un’attività economica in base ai criteri
indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività
stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti
durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in
considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi”.
MAGGIORE ELETTRIFICAZIONE E RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH
Le
misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria,
trasporti ed edilizia) sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per
l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.
In
particolare, questi investimenti dovrebbero essere considerati conformi al
principio DNSH nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici
nell'ambito dell'RRF, a condizione che gli Stati membri giustifichino la
maggiore elettrificazione con un concomitante aumento della capacità di
produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. Inoltre gli
Stati membri dovranno comunque dimostrare che tali misure non arrecano un danno
significativo agli altri cinque obiettivi ambientali.
ALTERNATIVE
E PRINCIPIO DNHS
Le
misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da
combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e
distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio
DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di
carbonio. Si veda in particolare l’allegato III
ALLEGATO
III ALLA COMUNICAZIONE
Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di
mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la
ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia
elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative
infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione
In
via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si
trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche
ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal
gas naturale, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di
decarbonizzazione che l'UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando
che:
-
la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una
cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia
flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con emissioni di gas a
effetto serra inferiori a 250 gCO2e/kWh [NOTA 1] nell'arco della vita economica dell'impianto;
-
è ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura
di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento
della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di
gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
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