mercoledì 22 novembre 2023

La UE indica come applicare il principio DNHS: «non arrecare un danno significativo all'ambiente”

Nella GUCE lo scorso 11 ottobre 2023 è stata pubblicata una Comunicazione (QUI) della Commissione UE su Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo (acronico inglese DNSH) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Di seguito prima una sintesi sugli aspetti più significativi della Comunicazione e poi una illustrazione più approfondita della sintesi...


1. La valutazione DNSH deve riguardare non solo le singole misure dei finanziamenti del PNRR ma anche i Piani ma soprattutto le riforme delle procedure e delle istituzioni che le governano

2. evitare approcci semplificato e riduttivo nella verifica del rispetto del principio DNHS

3. occorre che per rispettare il principio DNSH in una misura o piano siano presi in considerazione tutti i parametri del regolamento UE: clima, acque, risorse marine, economia circolare, prevenzione riduzione dell’inquinamento, biodiversità

4. il fatto che una misura o piano abbiano avuto la VIA e la VAS non significa che questo comporti automaticamente il rispetto del principio DNSH che deve essere verificato nei suoi parametri specifici

5. rispettare il principio DNSH vuol dire considerare il ciclo di vita del progetto derivante dalla misura e piano da finanziare

6. elettrificazione deve originare da fonti rinnovabili per rispettare il principio DNHS, ad esempio si pensi alle batterie per le auto

7. è ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio

La Comunicazione invece dimostra i suoi limiti su elettricità da gas con limiti di emissioni di CO2 ben al di sopra di quelli indicati dalla Commissione di esperti della UE.


Illustro di seguito più approfonditamente le parti sopra elencate della Comunicazione: 

 

LA NORMATIVA ORIGINARIA DEL PRINCIPIO DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021QUI) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (QUI) ex-ante, in itinere ed ex-post.

In Italia è già stata predisposta una “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 (QUI).

 

 

LA VALUTAZIONE DNSH DEVE RIGUARDARE TUTTE LE MISURE DEI PIANI DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

La valutazione DNSH non dovrà essere effettuata a livello del piano o delle singole componenti del piano, bensì a livello di misura. Questo vale sia per le misure che si considera diano un contributo alla transizione verde sia per tutte le altre misure incluse negli RRP (Recovery and Resilience Plan).

La valutazione DNSH deve essere effettuata non solo per gli investimenti, ma anche per le riforme. Le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i trasporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettate. D'altro canto, le riforme in altri settori (ad esempio istruzione e formazione, pubblica amministrazione, arti e cultura) comporteranno probabilmente un rischio limitato di danno ambientale.

 

EVITARE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DNHS NON SEMPLIFICATE

È improbabile che un approccio semplificato sia applicabile a investimenti e riforme in una serie di settori (ad esempio energia, trasporti, gestione dei rifiuti, industria) che presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali.

 

CONDIZIONI RISPETTO DNHS

Laddove una misura ha un coefficiente 100 % di sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici, si considera rispettato il principio DNSH per il pertinente obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (mitigazione o adattamento), lo stesso vale per gli altri obiettivi ambientali diversi dal clima (QUI).

Occorre che gli stati membri valutino il contributo sostanziale di una misura secondo i parametri degli articoli da 10 a 16 del Regolamento 2020/852:

1. Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (articolo 10)

2. Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 11)

3. Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine (articolo 12)

4. Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare (articolo 13)

5. Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento (articolo 14)

6. Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (articolo 15).

 

 

LEGISLAZIONE AMBIENTALE E DNSH

Il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH questo perché alcuni degli obiettivi di cui all'articolo 17 non sono ancora pienamente rispecchiati nella legislazione ambientale dell'UE.

 

 

VIA VAS E RISPETTO PRINCIPIO DNHS

L’applicazione della VIA-VAS alla misura non esonera lo Stato membro dall'effettuare la valutazione DNSH per la misura in questione, in quanto la VIA, la VAS o la verifica potrebbero non trattare tutti gli aspetti necessari nell'ambito della valutazione DNSH. Questo perché né gli obblighi giuridici figuranti nelle direttive VIA e VAS, né l'approccio definito nei pertinenti orientamenti della Commissione sulla verifica sono identici a quelli dell'articolo 17 del Regolamento 2020/852. Per contro, la valutazione DNSH non esonera dall'obbligo di VIA/VAS, verifica climatica, ambientale o di sostenibilità nei casi prescritti dalla legislazione UE vigente, ad esempio per i progetti finanziati tramite InvestEU o il meccanismo per collegare l'Europa.

 

 

LA VALUTAZIONE DNSH DEVE CONSIDERARE IL CICLO DI VITA DELL'ATTIVITÀ DERIVANTE DALLA MISURA.

Come previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 17 del Regolamento 2020/852: “2. Nel valutare un’attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi”.

 

 

MAGGIORE ELETTRIFICAZIONE E RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti ed edilizia) sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.

In particolare, questi investimenti dovrebbero essere considerati conformi al principio DNSH nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici nell'ambito dell'RRF, a condizione che gli Stati membri giustifichino la maggiore elettrificazione con un concomitante aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. Inoltre gli Stati membri dovranno comunque dimostrare che tali misure non arrecano un danno significativo agli altri cinque obiettivi ambientali.

 


ALTERNATIVE E PRINCIPIO DNHS

Le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Si veda in particolare l’allegato III

 

 

ALLEGATO III ALLA COMUNICAZIONE

Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione

In via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione che l'UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando che:

- la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all'evoluzione futura, con emissioni di gas a effetto serra inferiori a 250 gCO2e/kWh [NOTA 1] nell'arco della vita economica dell'impianto;

- è ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

 



[NOTA 1] Valore ben al di sopra dei limiti proposto dalla Commissione esperti della UE non recepito dalla Commissione nella riforma della tassonomia verde QUI.  


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