domenica 24 luglio 2022

Transizione Ecologica in deroga alle norme ambientali: analisi delle leggi approvate ad oggi

Le recentissime leggi 51/2022 (QUI), 91/2022 (QUI) e il Decreto Legge 68/2022 (QUI) prevedono ulteriori modifiche alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) con la scusa della transizione ecologica alle fonti rinnovabili.

Si continua in molte di queste modifiche ad applicare un principio inaccettabile e cioè che per arrivare alla transizione ecologica occorra derogare alle norme ambientali e in particolare a quelle più importanti come nel caso la VIA.

In realtà quella delle fonti rinnovabili sta diventando da un lato la scusa per attaccare il Codice del Paesaggio (vedi QUI e più recentemente QUI), e dall’altro sta diventando il “cavallo di troia” per far passare deroghe anche ad impianti inquinanti o a rischio incidentale grave.  

Nel post che segue:

nella prima parte un riassunto delle deroghe a norme ambientali dal 2020 fino ad oggi con link di rinvio ai vari post di approfondimento su questo blog;

nella seconda parte troverete l’analisi delle deroghe più recenti approvate con tre decreti leggi (2 già convertiti) tra gli ultimi atti del governo Draghi.

 

 

PARTE I: RIASSUNTO DELLE DEROGHE ALLE NORME AMBIENTALI APPROVATE IN QUESTI DUE ANNI CON LA SCUSA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

1. Si deroga alla VIA ma anche alla normativa Seveso III (rischio incidenti rilevanti) per i rigassificatori su nave ma anche per stoccaggi e modifiche di rigassificatori esistenti, arrivando a prevedere rigassificatori su navi in aree militari con ulteriori inaccettabili deroghe alle norme ambientali. Si veda QUI.

2. Si deroga a norme ambientali sulle emissioni inquinanti in caso di riapertura delle centrali a carbone anche oltre le richieste della UE. Vedi QUI.

3. Si applicano le zone logistiche semplificate ad aree esterne a quelle portuali per progetti di fonti rinnovabili andando in deroga ultra-semplificatoria di norme ambientali fondamentali lasciando poi la gestione dei progetti ad un comitato ristretto coordinato da una autorità non elettiva come la Autorità di Sistema Portuale dove i Comuni non conterebbero nulla. Vedi QUI.

4. Si semplificano le procedure per attuare i Piani Regolatori di sistema portuale al fine di limitare la applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, escludere i Consigli Regionali elettivi dalla approvazione dei Piani Regolatori di sistema portuale, escludono l’interesse paesaggistica nelle aree portuali. Vedi QUI.

5. Si deroga alla disciplina dei dragaggi al fine di semplificarli aggirando norme ambientali. Vedi QUI.

6. Si riducono i termini partecipativi ed istruttori nella VIA riducendola sempre di più ad una sorta di mera compatibilizzazione dei progetti con i siti scelti. Vedi questo post QUI e questo altro post QUI (in questo secondo post vedi ultima parte). Riducendo drasticamente la partecipazione del pubblico, vedi QUI, contro gli indirizzi della Corte Costituzionale vedi QUI.

7. Estensione del combustibile derivato dai rifiuti contro la gerarchia nella gestione dei rifiuti che vede il recupero energetico come penultima possibilità dopo la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e il recupero di materia. Vedi QUI.

8. Nella attuazione del PNRR si afferma un modello decisionale tutto accentrato nella Presidenza del Consigli dei Ministri, vedi QUI.

9. Sulla definizione di rifiuto con la scusa di semplificare, su imput della lobby delle grande imprese del settore, si è arrivati ad una totale confusione su cosa è non è rifiuto fino a prevedere che ciò che è rifiuto può a certe condizioni essere deciso non dalla legge ma dalle singole autorizzazioni, vedi QUI.

10. deroghe alle procedure di bonifica prevedendo bonifiche a stralcio e addirittura che l'autorizzazione del progetto di bonifica possa assorbire la VIA praticamente a annullandola, vedi leggi 120/2020108/2021.



Ma non finisci qui l'attacco al diritto ambientale continua con le ultime novità pubblicate nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale in materia di VIA.


 

PARTE II: ULTIME DEROGHE IN MATERIA DI VIA NELLE RECENTI LEGGI DI CONVERSIONE DEI DECRETI LEGGE DEL GOVERNO DRAGHI

 

Divieto di voto ad esperto della Regione nella Commissione VIA PNRR-PNIEC

L’articolo 10 della legge 91/2022, che ha convertito il Decreto Legge 50/2022, modifica l’articolo 8 del DLgs 152/2006 che disciplina la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (quest’ultimo piano nazionale integrato energia e clima) per le procedure di VIA rientranti in detti piani. In particolare il nono periodo del comma 2-bis dell’articolo 8 suddetto prevede la possibilità per i procedimenti dove sussista un interesse regionale possa partecipare alle riunioni della Commissione un esperto designato dalle Regioni ma senza più diritto di voto come invece nella versione precedente era previsto. 

 

Documentazione paesaggistica da presentare nella istanza di avvio della procedura di VIA

L’articolo 10 della legge 91/2022 che ha convertito il Decreto Legge 50/2022 ha modificato l’articolo 23 del DLgs 152/2006 (QUI) relativamente alla documentazione che il proponente del progetto od opera deve presentare per avviare il procedimento di VIA ordinaria. Si aggiungono i seguenti documenti:

1. la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (QUI) o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31(QUI);

2. l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica   preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (QUI). Quindi si anticipa la presentazione di questo documento che nel codice contratti pubblici era resa necessario solo prima della approvazione finale del progetto mentre ora se il progetto deve essere sottoposto a VIA ordinaria deve essere presentato già in questa sede.

 

Esclusione del Ministero della Cultura dalla Verifica della inadegutezza della documentazione presentata nella istanza di avvio della procedura di VIA

L’articolo 10 della legge 91/2022 che ha convertito il decreto legge 50/2022 ha modificato l’articolo 23 del DLgs 152/2006 relativamente al caso di mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta per avviare la procedura di VIA ordinaria. La nuova versione del comma 3 articolo 23 prevede che qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente   richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova   verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la   documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed é fatto obbligo   all'autorità competente di procedere all'archiviazione.  I termini suddetti sono perentori.

In questa nuova versione nella attività di verifica della documentazione presentata con l’istanza di VIA ordinaria viene estromessa la Direzione Generale del Ministero della Cultura, il fatto che nella istanza di VIA siano stati inserite le relazioni paesaggistiche ordinaria e semplificata non giustifica questa estromissione visto che il controllo sulla completezza della documentazione era anche nel merito della documentazione da presentare e non in una mera verifica notarile.

 

Scadenza efficacia temporale della VIA e condizioni per la riapertura del procedimento

L’articolo 10 della legge 91/2022 che ha convertito il decreto legge 50/2022 ha modificato il comma 5 articolo 25 del DLgs 152/2006 relativamente alla durata dell’efficacia del provvedimento di VIA prevedendo che decorsa l'efficacia  temporale  indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  realizzato, il  procedimento di VIA deve essere  reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte della Autorità Competente alla VIA. L’istanza però deve essere corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche anche progettuali intervenute.

Infine viene aggiunto un ultimo periodo al suddetto comma 5 articolo 25 per cui fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui é disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non   contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.

 

Tetto potenza impianti eolici e fotovoltaici esclusione dal calcolo di altri impianti previsti nello stesso sito già sottoposti a VIA o in corso di valutazione

L’articolo 10 della legge 91/2022 che ha convertito il decreto legge 50/2022 aggiunge, all’allegato 2 Parte II al DLgs 152/2006 alla voce impianti eolici superiori ai 30 MW di potenza sottoponibili a VIA statale una precisazione su come considerare o meno superato detto tetto dei 30 MW. In particolare detto tetto deve essere calcolato sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

La stessa modifica si fa per gli impianti fotovoltaici sopra i 10 MW di potenza.

Mi chiedo a questo punto il principio dell’impatto cumulativo che fine farà ma soprattutto cosa succede se lo stesso gestore in aree contigue (quindi nella stessa area in pratica) ha già impianti si realizzerebbe di fatto un frazionamento del progetto. Non è così che si promuovono le fonti rinnovabili con i giochini di aggiramento.

 

Esclusione della VIA per gli elettrodotti interrati

L’articolo 10 del Decreto Legge 50/2022 elimina dalle categorie di opere sottoposte a VIA statale (ex allegato II Parte II al DLgs 152/2006): “4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri", mentre la resta VIA per

Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km, quindi non è più applicabile la VIA all’interramento dei cavi con lunghezza sopra i 40 km.

 

Esclusione della VIA e delle autorizzazioni per impianti fotovoltaici a terra  esistenti  e per modifica di quelli autorizzati 

L’articolo 7-bis della legge 51/2022, modificando l’articolo 6-bis del DLgs 28/2011 (QUI) prevede che non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 [NOTA 1], gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti  autorizzati ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: “b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non   superiore al 50 per cento”.

 


Aumento potenza per sottoporre a VIA progetti di impianti fotovoltaici

L’articolo 7-quinquies della legge 51/2022 modifica l’articolo 6 del DLgs 28/2011 (QUI) prevedendo Il limite  relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, e il  limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto  ambientale di cui all'articolo 19 (screening VIA) del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti.

 

 

 

INOLTRE…

Impianti fotovoltaici disciplina transitoria su competenze stato regioni

L’articolo 7quater della legge 51/2022 che ha convertito il decreto legge 21/2022 prevede che I   progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime   regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. Il 31 luglio è data contenuta nell’articolo 17-undecies della legge 113/2021 (QUI).

 

Commissioni tecniche VIA e VAS: compensi per commissari e funzionamento delle Commissione

L’articolo 12 del Decreto legge n° 68 del 12 giugno 2022 prevede che al fine di consentire il   corretto funzionamento della Commissione ordinaria tecnica VIA e Commissione speciale PNRR-PNIEC (che cura le istruttorie delle opere assoggettate a VIA finanziate dal PNRR), ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (compensi ai membri secondo decreti Ministero Ambiente n° 1 e 2 del 2018), é autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 

Ai suddetti oneri pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali» della  missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

 



[NOTA 1] 4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto   e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli   opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.”

 

 

Nessun commento:

Posta un commento