Le recentissime leggi 51/2022 (QUI),
91/2022 (QUI)
e il Decreto Legge 68/2022 (QUI)
prevedono ulteriori modifiche alla disciplina della Valutazione di Impatto
Ambientale (di seguito VIA) con la scusa della transizione ecologica alle fonti
rinnovabili.
Si continua in molte di queste
modifiche ad applicare un principio inaccettabile e cioè che per arrivare alla
transizione ecologica occorra derogare alle norme ambientali e in particolare a
quelle più importanti come nel caso la VIA.
In realtà quella delle fonti rinnovabili sta diventando da un lato la scusa per attaccare il Codice del Paesaggio (vedi QUI e più recentemente QUI), e dall’altro sta diventando il “cavallo di troia” per far passare deroghe anche ad impianti inquinanti o a rischio incidentale grave.
Nel post che segue:
nella prima parte un
riassunto delle deroghe a norme ambientali dal 2020 fino ad oggi con link di
rinvio ai vari post di approfondimento su questo blog;
nella seconda parte troverete
l’analisi delle deroghe più recenti approvate con tre decreti leggi (2 già
convertiti) tra gli ultimi atti del governo Draghi.
PARTE I: RIASSUNTO DELLE
DEROGHE ALLE NORME AMBIENTALI APPROVATE IN QUESTI DUE ANNI CON LA SCUSA DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
1. Si
deroga alla VIA ma anche alla normativa Seveso III (rischio
incidenti rilevanti) per i rigassificatori su nave ma anche per
stoccaggi e modifiche di rigassificatori esistenti, arrivando a prevedere rigassificatori
su navi in aree militari con ulteriori inaccettabili deroghe alle norme
ambientali. Si veda QUI.
2. Si
deroga a norme ambientali sulle emissioni inquinanti in caso di
riapertura delle centrali a carbone anche oltre le richieste della UE.
Vedi QUI.
3.
Si applicano le zone logistiche
semplificate ad aree esterne a quelle portuali per progetti di fonti
rinnovabili andando in deroga ultra-semplificatoria di norme ambientali
fondamentali lasciando poi la gestione dei progetti ad un comitato ristretto
coordinato da una autorità non elettiva come la Autorità di Sistema Portuale
dove i Comuni non conterebbero nulla. Vedi QUI.
4.
Si semplificano le procedure per attuare i Piani
Regolatori di sistema portuale al fine di limitare la applicazione della
Valutazione Ambientale Strategica, escludere i Consigli Regionali elettivi
dalla approvazione dei Piani Regolatori di sistema portuale, escludono
l’interesse paesaggistica nelle aree portuali. Vedi QUI.
5.
Si deroga alla disciplina dei dragaggi al
fine di semplificarli aggirando norme ambientali. Vedi QUI.
6. Si riducono i termini partecipativi ed istruttori nella VIA riducendola sempre di più ad una sorta di mera compatibilizzazione dei progetti con i siti scelti. Vedi questo post QUI e questo altro post QUI (in questo secondo post vedi ultima parte). Riducendo drasticamente la partecipazione del pubblico, vedi QUI, contro gli indirizzi della Corte Costituzionale vedi QUI.
7.
Estensione del combustibile derivato dai
rifiuti contro la gerarchia nella gestione dei rifiuti che vede il recupero
energetico come penultima possibilità dopo la riduzione alla fonte della
produzione dei rifiuti e il recupero di materia. Vedi QUI.
8. Nella attuazione del PNRR si afferma un modello decisionale tutto accentrato nella Presidenza del Consigli dei Ministri, vedi QUI.
9. Sulla definizione di rifiuto con la scusa di semplificare, su imput della lobby delle grande imprese del settore, si è arrivati ad una totale confusione su cosa è non è rifiuto fino a prevedere che ciò che è rifiuto può a certe condizioni essere deciso non dalla legge ma dalle singole autorizzazioni, vedi QUI.
10. deroghe alle procedure di bonifica prevedendo bonifiche a stralcio e addirittura che l'autorizzazione del progetto di bonifica possa assorbire la VIA praticamente a annullandola, vedi leggi 120/2020 e 108/2021.
Ma non finisci qui l'attacco al diritto ambientale continua con le ultime novità
pubblicate nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale in materia di VIA.
PARTE II: ULTIME DEROGHE IN MATERIA DI VIA NELLE RECENTI LEGGI DI CONVERSIONE DEI DECRETI LEGGE DEL GOVERNO DRAGHI
Divieto di voto ad esperto della Regione nella Commissione VIA
PNRR-PNIEC
L’articolo 10 della legge 91/2022, che ha convertito il Decreto Legge 50/2022, modifica l’articolo 8 del DLgs 152/2006 che disciplina la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (quest’ultimo piano nazionale integrato energia e clima) per le procedure di VIA rientranti in detti piani. In particolare il nono periodo del comma 2-bis dell’articolo 8 suddetto prevede la possibilità per i procedimenti dove sussista un interesse regionale possa partecipare alle riunioni della Commissione un esperto designato dalle Regioni ma senza più diritto di voto come invece nella versione precedente era previsto.
Documentazione paesaggistica da presentare nella istanza di
avvio della procedura di VIA
L’articolo 10 della legge 91/2022 che ha convertito il
Decreto Legge 50/2022 ha modificato l’articolo 23 del DLgs
152/2006 (QUI)
relativamente alla documentazione che il proponente del progetto od opera deve
presentare per avviare il procedimento di VIA ordinaria. Si aggiungono i
seguenti documenti:
1. la relazione paesaggistica prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (QUI) o la relazione paesaggistica semplificata prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31(QUI);
2. l'atto
del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla
verifica preventiva di interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (QUI). Quindi si anticipa la presentazione di questo
documento che nel codice contratti pubblici era resa necessario solo prima
della approvazione finale del progetto mentre ora se il progetto deve essere
sottoposto a VIA ordinaria deve essere presentato già in questa sede.
Esclusione del Ministero della Cultura dalla Verifica della inadegutezza della documentazione presentata nella istanza di avvio della procedura di VIA
L’articolo 10 della legge 91/2022 che ha convertito il
decreto legge 50/2022 ha modificato l’articolo 23 del DLgs
152/2006 relativamente al caso di mancata presentazione di tutta la
documentazione richiesta per avviare la procedura di VIA ordinaria. La nuova
versione del comma 3 articolo 23 prevede che qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorità competente
richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora
entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione
integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta,
l'istanza si intende ritirata ed é fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini suddetti sono perentori.
In questa nuova versione nella attività di
verifica della documentazione presentata con l’istanza di VIA ordinaria viene
estromessa la Direzione Generale del Ministero della Cultura, il fatto che
nella istanza di VIA siano stati inserite le relazioni paesaggistiche ordinaria
e semplificata non giustifica questa estromissione visto che il controllo sulla
completezza della documentazione era anche nel merito della documentazione da
presentare e non in una mera verifica notarile.
Scadenza efficacia temporale della VIA e condizioni per la riapertura del procedimento
L’articolo 10 della legge 91/2022 che ha convertito il
decreto legge 50/2022 ha modificato il comma 5
articolo 25 del DLgs 152/2006 relativamente
alla durata dell’efficacia del provvedimento di VIA prevedendo che decorsa
l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che
il progetto sia stato realizzato,
il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su
istanza del proponente, di specifica proroga da parte della Autorità Competente
alla VIA. L’istanza però deve essere corredata di una relazione esplicativa
aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale
di riferimento e alle eventuali modifiche anche progettuali intervenute.
Infine viene aggiunto un ultimo periodo al
suddetto comma 5 articolo 25 per cui fatto salvo il caso di mutamento del
contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui é disposta la
proroga ai sensi del secondo periodo non
contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste
nel provvedimento di VIA originario.
Tetto potenza impianti eolici e fotovoltaici esclusione dal calcolo di altri impianti previsti nello stesso sito già sottoposti a VIA o in corso di valutazione
L’articolo 10 della legge 91/2022 che ha convertito il
decreto legge 50/2022 aggiunge, all’allegato 2 Parte II al DLgs
152/2006 alla voce impianti eolici superiori ai 30 MW di
potenza sottoponibili a VIA statale una precisazione su come considerare o meno
superato detto tetto dei 30 MW. In particolare detto tetto deve essere
calcolato sulla base del solo
progetto sottoposto a valutazione ed
escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo
punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia
già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.
La stessa modifica si
fa per gli impianti fotovoltaici sopra i 10 MW di potenza.
Mi chiedo a questo
punto il principio dell’impatto cumulativo che fine farà ma soprattutto cosa
succede se lo stesso gestore in aree contigue (quindi nella stessa area in
pratica) ha già impianti si realizzerebbe di fatto un frazionamento del
progetto. Non è così che si promuovono le fonti rinnovabili con i giochini di
aggiramento.
Esclusione della VIA per gli elettrodotti interrati
L’articolo 10 del Decreto Legge 50/2022 elimina
dalle categorie di opere sottoposte a VIA statale (ex allegato II
Parte II al DLgs 152/2006): “4) Elettrodotti aerei con tensione
nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore
a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato
di lunghezza superiore a 40 chilometri", mentre la resta VIA per
Elettrodotti aerei per
il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e
con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km, quindi non è più applicabile la
VIA all’interramento dei cavi con lunghezza sopra i 40 km.
Esclusione della VIA e delle autorizzazioni per impianti fotovoltaici a terra esistenti e per modifica di quelli autorizzati
L’articolo 7-bis della legge 51/2022,
modificando l’articolo 6-bis del DLgs 28/2011 (QUI) prevede
che non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né
sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono
realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4
[NOTA 1],
gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati ivi inclusi quelli consistenti
nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento di
area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti
categorie: “b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la
sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del
layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo
non superiore al 50 per cento”.
Aumento
potenza per sottoporre a VIA progetti di impianti fotovoltaici
L’articolo 7-quinquies della legge 51/2022 modifica
l’articolo
6 del DLgs 28/2011 (QUI)
prevedendo Il limite relativo agli
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza
complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato
II alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e il
limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 (screening
VIA) del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di
impianti.
INOLTRE…
Impianti fotovoltaici disciplina transitoria su competenze stato regioni
L’articolo 7quater della legge 51/2022 che ha convertito il
decreto legge 21/2022 prevede che I progetti di impianti fotovoltaici con
potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla
regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle
medesime regioni anche nel caso in cui,
nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche
sostanziali. Il 31 luglio è data contenuta nell’articolo 17-undecies della
legge 113/2021 (QUI).
Commissioni tecniche VIA e VAS: compensi per commissari e
funzionamento delle Commissione
L’articolo 12 del Decreto legge n° 68 del 12 giugno 2022 prevede
che al fine di consentire il corretto
funzionamento della Commissione ordinaria tecnica VIA e Commissione speciale
PNRR-PNIEC (che cura le istruttorie delle opere assoggettate a VIA finanziate
dal PNRR), ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (compensi ai membri secondo decreti
Ministero Ambiente n° 1 e 2 del 2018), é autorizzata la spesa di 1,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Ai suddetti oneri pari a 1,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della transizione ecologica.
[NOTA 1] “4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via
telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti
dal gestore della rete.”
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